MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 21 dicembre 2007

Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi.
GU n. 16 del 19-1-2008 - Suppl. Ordinario n.17

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 265 del 14 novembre 2005, recante l'aggiornamento delle
direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili);
Visto in particolare che l'art. 11, comma 1, del decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili prevede che il Gestore
della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a., ora Gestore dei
servizi elettrici - GSE S.p.a. adotti e sottoponga all'approvazione
dei Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della
tutela del territorio, previo parere dell'Osservatorio di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni ad esso
assegnate in materia di fonti rinnovabili dal medesimo decreto, dal
decreto legislativo n. 79/1999 e dal decreto legislativo n. 387/2003,
e dai connessi provvedimenti attuativi;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
24 ottobre 2005, pubblicato parimenti nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 265 del 14 novembre 2005, recante le direttive
per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle
produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: il decreto interministeriale
24 ottobre 2005 altre produzioni);
Visto in particolare che l'art. 6, comma 1, del citato decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni prevede che
Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a., ora
Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., adotti e sottoponga
all'approvazione dei Ministri delle attivita' produttive e
dell'ambiente e della tutela del territorio le procedure tecniche per
l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dal medesimo decreto;
Visto l'art. 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
quale introduce talune disposizioni inerenti le fonti energetiche
rinnovabili, nonche' le produzioni di energia di cui all'art. 1,
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto l'art. 1, commi da 1117 a 1120, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, i quali dispongono, tra l'altro, che dalla data di entrata in
vigore della medesima legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici
di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili
esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rmnnovabili, cosi' come definite dall'art. 2 della
direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione
della direttiva n. 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia, nonche' modifica alla direttiva n. 92/42/CEE, e in
particolare l'art. 14;
Considerato che il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. ha
adempiuto a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili, e dall'art. 6,
comma 1, del decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre
produzioni, dapprima predisponendo le procedure tecniche di cui al
decreto interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili e al decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, e poi aggiornando
le medesime procedure alla luce delle normative primarie
successivamente introdotte e sopra richiamate;
Considerato che il medesimo Osservatorio di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, risulta non operativo
dal maggio 2006;
Considerato che, in ragione delle modifiche normative inerenti le
produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre
produzioni, i produttori che hanno maturato il diritto ai certificati
verdi non hanno sinora potuto esercitare il medesimo diritto;
Ritenuto, in ragione della necessita' di emanare le procedure
tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate al Gestore dei
servizi elettrici - GSE S.p.a. in materia di fonti rmnnovabili, di
procedere alla loro approvazione anche in assenza del parere formale
dell'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387;
Ritenuto opportuno introdurre una specifica disposizione per le
produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre
produzioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 14, del
medesimo decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni,
al fine di non vanificare o ridurre il diritto al beneficio acquisito
dai soggetti che eserciscono impianti entrati in esercizio nel
periodo intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il 31 dicembre 2007,
e dai soggetti che eserciscono gli impianti di cui all'art. 14,
comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di
attuazione della direttiva n. 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione;
Ritenuto opportuno chiarire le modalita' di applicazione dell'art.
14, comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per gli
impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore
del medesimo decreto legislativo, in modo che, per i predetti
impianti, non siano compressi i termini per l'ottenimento della
registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e sia assicurata
parita' di trattamento;
Decretano:
                               Art. 1.
Approvazione delle procedure tecniche
relative inerenti le fonti rinnovabili
1. E' approvato il documento allegato, contenente le procedure
tecniche per l'espletamento delle funzioni in materia di fonti
rmnnovabili assegnate al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.,
gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a., dal
decreto interministeriale 24 ottobre 2005 rinnovabili, dal decreto
legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003 e dai
connessi provvedimenti attuativi, trasmesso al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con nota n. AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Gestore
dei servizi elettrici - GSE S.p.a., pubblicano sul proprio sito
internet le procedure di cui al comma 1.
                               Art. 2.
Approvazione delle procedure tecniche inerenti
le produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239
1. E' approvato il documento allegato, contenete le procedure
tecniche per l'espletamento delle funzioni in materia di produzioni
di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, assegnate al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., gia'
Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a., dal
decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, di cui al
documento allegato al presente decreto, trasmesso al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela dcl
territorio e del mare con nota n. AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Gestore
dei servizi elettrici - GSE S.p.a., pubblicano sul proprio sito
internet le procedure di cui al comma 1.
                               Art. 3.
Disposizioni finali
1. I certificati verdi rilasciati per le produzioni di cui al
decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni,
realizzate nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il
31 dicembre 2007, possono essere usati per ottemperare all'obbligo,
di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativo anche
agli anni 2008 e 2009. Possono essere usati per ottemperare
all'obbligo di cui all'art. 11 dcl decreto legislativo n. 79/1999,
anche i certificati verdi rilasciati ai soggetti titolari degli
impianti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, secondo le modalita' ivi previste.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, il mantenimento del diritto al rilascio dei
certificati verdi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione
abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia
termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, aventi
potenza elettrica superiore a 10 MW, e' subordinato all'ottenimento,
entro due anni dalla data di entrata in esercizio ovvero, per gli
impianti entrati in esercizio prima del 7 marzo 2007, entro il
7 marzo 2009, della registrazione del sito secondo il regolamento
EMAS e con le relative modalita', fermo restando le ulteriori
condizioni di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20.
3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
                                                             Allegati

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----> Vedere allegati da pag. 87 a pag. 141 <----


----> Vedere allegati da pag. 142 a pag. 208 <----


----> Vedere allegati da pag. 209 a pag. 260 <----