Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1217, del 13 marzo 2014
Sviluppo sostenibile.Illegittimità autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio del Parco eolico per insufficiente stima previsionale e istruttoria d’impatto acustico nel decreto VIA
Nell’ambito della valutazione d’impatto ambientale non può prescindersi dalla verifica in termini previsionali, in base al progetto presentato, dell’impatto acustico dell’opera e che detta indagine vada condotta prendendo in considerazione le modalità di rilevazione ed i limiti stabiliti in esecuzione della normativa del caso. Se è vero che, nel caso in cui dalla relazione previsionale emerga, come solo possibile, la produzione di valori di emissione superiore ai limiti stabiliti, l’art. 8, comma 6 della legge-quadro n. 447/1995 e consideri sufficiente, l’indicazione delle “misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti”, nella diversa ipotesi in cui sia accertato, nel corso dell’istruttoria, il superamento costante dei limiti in base alle previsioni progettuali, le cause dell’inquinamento acustico esigano una modifica progettuale allo scopo di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera. Pure a voler considerare, che il superamento dei limiti , sulla base della previsione progettuale, costituisca una mera ed ipotetica “criticità”, superabile attraverso l’adozione di misure di riduzione delle emissioni acustiche, va osservato che dell’indicazione di tali misure non vi è traccia né nell’autorizzazione impugnata né nella valutazione ambientale cui la prima fa richiamo, atti che avrebbero comunque dovuto espressamente prevederle ove ritenute tecnicamente sufficienti a rendere compatibile il progetto con i limiti all’inquinamento acustico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01217/2014REG.PROV.COLL.
N. 05838/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5838 del 2013, proposto da:
Garbino Eolica S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso Demetrio Fenucciu in Roma, Viale Vaticano,48;
contro
Guglielmina Tagnani Fabbri, Abbondanzieri Maria in proprio e quale titolare di azienda agricola, Valentini Vincenza in proprio e quale titolare della omonima azienda agricola, Rossi Angela in proprio e quale rappresentante dell'omonima ditta, Milena Andalò, Fabiola Guiducci, Florida Belfiori, Fabrizia Guiducci, Jenny Guiducci, Maria Clara Schirru, Alfredo De Bernardi, Emanuela Sartini, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Raffaela Mazzi, con domicilio eletto presso Emilia Rosa Faraglia in Roma, via Rodi, N. 32;
nei confronti di
Regione Marche, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Costanzi, Pasquale De Bellis, Michele Romano, con domicilio eletto presso Michele Romano in Roma, via Domenico Morichini n. 41; Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di San Lorenzo in Campo, Arpam Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Dip. di Pesaro, Arpam - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Comune di Fratte Rosa, Comunità Montana Catria e Cesano, Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche;
Comune di Pergola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Le Fattorie del Vento S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Conte in Roma, via E. Q. Visconti, 99;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00009/2013 e della sentenza non definitiva del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00363/2011, rese tra le parti, concernenti autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio del Parco eolico di Piano Rotondo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guglielmina Tagnani Fabbri, Abbondanzieri Maria, Valentini Vincenza, Rossi Angela, Milena Andalò, Fabiola Guiducci, Florida Belfiori , Fabrizia Guiducci, Jenny Guiducci, Maria Clara Schirru , Alfredo De Bernardi, Emanuela Sartini, della Regione Marche, del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali , del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Comune di Pergola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Lucchetti, Mazzi, Ilaria Conte, per delega dell'Avv. Battista Conte, Romano e l'Avvocato dello Stato Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con due separati risorsi, i ricorrenti in primo grado, proprietari o locatari di immobili siti in località Montevecchio nel Comune di Pergola, hanno impugnato l’autorizzazione unica del 18.12.2008, rilasciata ai sensi dell’art. 12 d. lgs. n. 387 del 2003 in favore della società Gambino Eolica s.r.l. per la realizzazione e l’esercizio del “Parco eolico di Piano Rotondo” nonché gli atti presupposti tra cui i verbali della conferenza di servizi indetta dalla Regione Marche, il decreto del dirigente della P.F. valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Marche recante valutazione di compatibilità ambientale ed autorizzazione paesaggistica , il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pergola e la convenzione attuativa.
In entrambi i ricorsi si lamenta la violazione del Piano energetico ambientale regionale e della deliberazione di Giunta regionale n.829/2007, il mancato espletamento della procedura di valutazione d’incidenza, la violazione di normativa interna e comunitaria in materia ambientale, di protezione degli habitat naturali e di impatto acustico e del c.d. shadow flickering, omessa ed insufficiente istruttoria, violazione del principio di precauzione e del principio “chi inquina paga”, violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, violazione della normativa in materia di servitù.
Con ricorsi incidentali, la Gambino Eolica ha impugnato il P.E.A.R. Marche e la deliberazione di Giunta regionale n. 829/2007 per la parte in cui stabiliscono limiti e requisiti per l’installazione di impianti eolici in relazione alla ventosità minima non previsti dalla legislazione ed esorbitanti rispetto alle linee guida previste dall’art. 19 lett. d bis ) l. r. n. 7/2004 , emanati in carenza del previo parere della commissione consiliare.
Il Tar, con sentenza non definitiva n. 363/2011 del 26 maggio 2001, riuniti i ricorsi, ha respinto le eccezioni di irricevibilità per tardività e di inammissibilità per carenza di legittimazione sollevate dalle parti resistenti, ha accolto i ricorsi incidentali così annullando il P.E.A.R. in parte qua, ha respinto , nel merito, tutti imotivi presentati dalle parti ricorrenti ad eccezione del motivo relativo all’impatto acustico dell’impianto, da valutare in rapporto ai limiti ai valori di emissione derivanti dalla normativa speciale di rango primario di cui alla legge n. 447/1995 ed alla l.r. n. 28/2001.
In merito, ha disposto una verificazione tendente ad accertare l’esatta distanza tra le turbine e le abitazioni dei ricorrenti, la situazione ante operam ed i valori acustici presunti di emissione ed immissione scaturenti dal funzionamento delle turbine in base al progetto aggiornato, secondo la normativa in vigore, la compatibilità di tali valori rispetto al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Pergola, affidando il relativo incarico all’Arpa Emilia Romagna.
La relazione finale di verificazione è stata depositata in data 31 agosto 2012.
Il Tar, sulla base della disposta verificazione, con sentenza definitiva n. 9/2013 in data 9 gennaio 2013, ha accolto i ricorsi riuniti, considerando insufficiente la stima previsionale e l’istruttoria in punto di impatto acustico dell’impianto, poste a base del decreto VIA e dell’autorizzazione unica che ha conseguentemente annullato.
Avverso le sentenze – non definitiva e definitiva – propone appello la Gambino Eolica s.r.l., affidandolo ai seguenti motivi:
- violazione degli articoli 41, comma 2° e 29 c.p.a., dell’art.4 comma 2 lett. c) l.r. n.17/2003 e degli articoli 11, 16 e 52 ter d.P.R. n.327/2001 per avere erroneamente il giudice di primo grado respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo e ritenuto non fornita la prova rigorosa del momento della avvenuta conoscenza degli atti da parte dei ricorrenti senza considerare la data della pubblicazione sul BUR della Regione Marche , avvenuta il 20 gennaio 2009, un anno e sei mesi prima della relativa impugnazione e senza considerare l’ampia fase partecipativa che aveva preceduto la pubblicazione dell’autorizzazione, comprendente l’indizione di conferenze di servizi, il deposito da parte della società della documentazione progettuale per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale con avviso pubblicato sul BUR del 3 agosto 2006 e rinnovato , a seguito della modifica progettuale, con avviso di deposito pubblicato sul BUR il 23 agosto 2007, la pubblicazione sul sito internet della Regione e sull’albo pretorio dei Comuni interessati dell’elenco dei destinatari dei provvedimenti espropriativi, superiori a cinquanta;
- violazione degli articoli 1, 2 e 7 c.p.a. in riferimento alla mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non essendo sufficiente a radicare l’interesse al ricorso la sola vicinitas , ma occorrendo anche la dimostrazione del pregiudizio concreto subito per effetto dell’atto impugnato;
- violazione degli articoli 2 e 8 della legge n. 447/1995 e degli articoli 5 e 9 della l.r. n. 28/2001 nonché dell’art. 117, comma 2 lett. e) e lett. s) e comma 3 della costituzione, violazione della portata conformativa della sentenza parziale; erroneo presupposto della presunta inadeguatezza della valutazione dell’impatto acustico in assenza di specifica censura sulla valutazione previsionale di impatto acustico ed in contrasto con l’annullamento della delibera di giunta regionale n. 829/2007 nonché travisamento degli esiti della verificazione. La relazione previsionale dell’impatto acustico dell’impianto prodotta dalla società sia in relazione al progetto originario che in relazione alla modifica apportata al progetto mediante l’aumento da otto a dieci turbine sarebbe pienamente conforme alle normative di rango statale e regionale, uniche applicabili nella fase previsionale, mentre illegittimamente il Tar avrebbe fondato la sua decisione sul superamento dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 - senza che vi fosse una specifica censura a riguardo e senza tenere conto che questi riguardano l’immissione effettiva e non quella previsionale – e sulle distanze minime indicate in 300 mt dalle linee guida regionali, pur avendole annullate in quanto illegittime proprio per la loro innovatività rispetto alla disciplina di rango primario. Non avrebbe inoltre tenuto conto della distinzione tra autorizzazione preventiva, finalizzata ad accertare l’assenza di profili di assoluta incompatibilità dell’impianto e valutazione dell’impatto acustico successivo al funzionamento delle turbine, da rapportare ai limiti di emissione e conformare, ove necessario, tramite la previsione di appositi meccanismi di minimizzazione degli eventuali scostamenti dei valori.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, controdeducendo ai motivi di appello e chiedendo la conferma delle sentenze di primo grado.
Si sono altresì costituite in giudizio la Regione Marche e, con atto di intervento, la società Fattorie del vento a sostegno dell’appellante.
Si sono altresì costituiti il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle politiche agricole , alimentari e forestali nonché il Comune di Pergola.
All’udienza del 28 gennaio 2014, in vista della quale le parti hanno depositato memorie difensive, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, parte appellante chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, venga dichiarata l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività.
Secondo l’appellante, sarebbe stata fornita prova certa della avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato risalente alla pubblicazione sul BUR della Regione Marche in data 20 gennaio 2009. Inoltre, piena pubblicità sarebbe scaturita dalla fase preliminare partecipativa precedente alla pubblicazione dell’autorizzazione, comprendente l’indizione di conferenze di servizi ed il deposito da parte della società della documentazione progettuale per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui sarebbe stato pubblicato avviso sul BUR del 3 agosto 2006 e , a seguito della modifica progettuale, sul BUR del 23 agosto 2007. Infine, i proprietari dei suoli interessati dai provvedimenti espropriativi sarebbero stati ritualmente avvisati della procedura mediante pubblicazione dell’elenco dei destinatari – superiori a cinquanta - sul sito internet della Regione e sull’albo pretorio dei Comuni.
1.1. Occorre, in merito, accertare se la pubblicazione per estremi del decreto n. 43 /2008 relativo al giudizio di compatibilità ambientale e della successiva autorizzazione unica sul BUR della Regione Marche costituisca forma idonea di pubblicità ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Sul punto, si ritiene di confermare il giudizio negativo del primo giudice.
Il procedimento seguito per il rilascio dell’autorizzazione è quello previsto dall’articolo 12 del d. lgs. 29.12.2003, n. 387 , ispirato a principi di accelerazione e di semplificazione, basato sul modulo della conferenza di servizi , in cui convergono tutti i pareri e le autorizzazioni necessari , regolato, quanto alle modalità da seguire, in virtù dell’espresso richiamo contenuto al comma 4 dell’art. 12, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorizzazione dell’impianto in questione ha richiesto, peraltro, l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale.
Il comma 10 dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 prevede che il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA sia pubblicato, ai fini della decorrenza del termine per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati, a cura del proponente, unitamente all’estratto della VIA, nella Gazzetta ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
L’art. 4 della legge della Regione Marche 28.7.2003, n. 17, poi, prevede la pubblicazione nel BUR degli atti , integrale o per estratto, secondo la previsione delle leggi e dei regolamenti statali o regionali.
Dal quadro normativo così ricostruito si desume che la modalità di pubblicazione sul BUR regionale dell’autorizzazione unica di opera sottoposta a VIA regionale, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione in mancanza di altra rigorosa prova circa l’avvenuta conoscenza dell’atto, è quella, stabilita dall’art. 14 ter l. n. 241/1990, della pubblicazione del provvedimento finale , da considerarsi “elemento centrale richiesto dalla legge”(Cons. St. 30.1.2004, n. 316), e non dei soli estremi di esso. Essa deve essere completata dalla pubblicazione dell’estratto della VIA, o, se riportata nell’atto finale, dall’equivalente indicazione di tutti gli elementi essenziali del giudizio di valutazione ambientale presupposto, quando gli interessati possano desumerne la lesività (Cons. St. n. 316/2004 cit.).
Nella specie, tale forma di pubblicità è mancata, con la conseguenza che le modalità di pubblicazione osservate sia per la VIA che per l’autorizzazione unica non sono idonee a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
1.2. Né può considerarsi sufficiente a comprovare la conoscenza degli atti da parte dei soggetti interessati all’impugnazione l’espletamento della fase partecipativa prodromica, in relazione alla quale sono stati assolti gli obblighi informativi evocati dall’appellante.
Occorre, infatti, distinguere tra gli obblighi di pubblicità e di informazione che devono essere osservati per garantire la partecipazione nella fase di istruttoria e di formazione del provvedimento amministrativo - riconosciuta in materia ambientale fin dalla Direttiva 85/337/CEE - con l’apporto collaborativo di tutti i soggetti coinvolti dall’azione amministrativa , allo scopo di assicurare trasparenza, informazione ed effettiva possibilità di partecipazione alle attività decisionali da parte degli amministrati, dalla conoscenza, mediante notificazione individuale o, nei casi previsti, pubblicazione, del contenuto del provvedimento finale al quale sia da riconnettere l’effetto lesivo , dalla quale soltanto decorre il termine di impugnazione per il soggetto leso.
1.3. Quanto, poi, alle comunicazioni effettuate nell’ambito ed ai fini del procedimento di espropriazione, esse non contengono alcun riferimento all’autorizzazione unica oggetto del presente ricorso e non appaiono, quindi, idonee a far decorrere il termine di impugnazione di tale atto.
1.4. Non essendo stata, pertanto, assolta la prova rigorosa di una conoscenza del provvedimento impugnato anteriore a quella denunciata dai ricorrenti deve convenirsi con il giudice di primo grado circa la tempestività del ricorso introduttivo.
2. Parimenti da respingere è il motivo con il quale l’appellante contesta la legittimazione dei ricorrenti, lamentando la mancanza di dimostrazione di un’effettiva lesione della loro posizione.
In merito, occorre convenire con il primo giudice che la legittimazione dei ricorrenti discende, in primo luogo, dalla posizione di proprietari, inclusi nell’elenco allegato al decreto, incisi dall’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione o all’imposizione di servitù coattiva ai sensi dell’art. 10 del T.U. n. 327/2001 essendo le opere autorizzate, ai sensi dell’art. 12, comma 1 d. lgs. n. 387/2003, dichiarate ex lege di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
In secondo luogo, il possesso di titolo di legittimazione al ricorso per l’annullamento dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto di produzione di energia discende dalla vicinitas, ossia dalla situazione di stabile collegamento giuridico con l’area di ubicazione dell’impianto autorizzato.
Quanto alla necessità dell’indicazione di un pregiudizio come requisito ulteriore rispetto alla vicinitas ai fini del riconoscimento della legittimazione, si osserva che l’orientamento giurisprudenziale (Cons. St. Sez. IV, 12.2.2013, n. 813; 22.1.2013, n. 361; 13.11.2012, n. 5715) che ricollega la legittimazione non solo alla vicinitas, ma anche alla dimostrazione del pregiudizio derivante dall’atto impugnato riguarda, per lo più, l’impugnazione di atti generali di programmazione e trasformazione del territorio (piano di lottizzazione, modifica di piano regolatore) ma non titoli singoli, quale è da considerarsi l’autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto, per i quali, al contrario, vale il principio della sufficienza , ai fini del riconoscimento della legittimazione, della sola vicinitas, con esclusione di qualunque indagine volta ad accertare, in concreto, un obiettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione per il rispetto delle norme di cui assuma la violazione (Cons. Stato, Sez. IV, 1.7.2013, n. 3543; 30.5.2013, n. 2974; Sez. VI, 11-09-2013, n. 4493; 10-06-2013, n. 3184).
Nel secondo caso, invero, la relazione diretta e fisica con il luogo oggetto di trasformazione determina una esposizione immediata all’azione amministrativa riconosciuta di per sé meritevole di tutela indipendentemente dal riscontro di un concreto pregiudizio, che è soggettivamente valutato dal soggetto inciso.
A ciò si aggiunge che, nella specie, l’inquinamento acustico lamentato per effetto dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto determina un’ evidente e concreta lesione del diritto dominicale, sia in termini di integrità del godimento che di diminuzione di valore degli immobili.
3. Con il terzo articolato motivo, l’appellante deduce l’erroneità dell’applicazione da parte del verificatore e del Tar dei limiti alle emissioni acustiche sanciti dalla legge n.447 del 1995 e dal D.P.C.M. 14.11.1997, che riguarderebbero esclusivamente le emissioni effettivamente emesse e, quindi, accertabili solo ex post, ad impianto funzionante, ma non il progetto, per il quale l’appellante avrebbe provveduto a fornire adeguata relazione previsionale, secondo quanto richiesto dalla legge regionale n. 28 del 2001, ed i cui profili di criticità andrebbero superati, semmai, attraverso l’imposizione di misure idonee a ridurre eventuali superamenti dei limiti alle emissioni acustiche. Inoltre, il Tar , nel considerare superati i limiti di impatto acustico dell’impianto, avrebbe dato applicazione alle linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 829/2007 , pur avendone disposto l’annullamento per non essere rispettose della normativa statale e regionale.
Il motivo è da respingere.
3.1. Oltre a considerare che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il motivo della violazione dei limiti di emissione acustica è stato puntualmente sollevato con il ricorso di primo grado (pag. 22 e ss.), occorre chiarire che i limiti alla localizzazione degli impianti stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 829/2007 non attengono al rispetto dei valori di emissione acustica che sono previsti, in applicazione della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995, dal D.P.C.M. 14.11.1997 e posti a difesa della salute dalle fonti di rumore.
E’ quindi da respingere l’argomento con cui l’appellante sostiene che dall’annullamento della deliberazione n. 829/2007, in accoglimento del ricorso incidentale della Gambino Eolica, in quanto affetta da vizi procedimentali (assenza del parere consiliare) , esorbitante i poteri regionali limitati all’adozione di linee guida in base all’art. 19 lett. d bis) della l.r. ed ai principi in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni stabiliti dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn 166 e 282 del 1999, 168 del 2010 e 124/2010, peraltro anteriormente all’emanazione delle linee guida statali (adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10.9.2010) , deriverebbe l’impossibilità di applicare i limiti dei valori di emissione acustica.
3.2. Ciò considerato, va altresì disattesa la tesi dell’appellante, secondo cui detti limiti troverebbero applicazione solo in sede di misurazione e verifica, dopo l’entrata in funzionamento dell’impianto, del suo impatto acustico e che sarebbe sufficiente, al fine di permetterne l’autorizzazione per il caso di previsione di superamento dei limiti di emissione, la presentazione della relazione previsionale e la predisposizione di misure tecniche atte a ridurre le emissioni eccedenti.
A riguardo si osserva che, contrariamente all’interpretazione della normativa di settore proposta dall’appellante, la stessa legge quadro prende espressamente in considerazione , oltre alle fonti di rumore già esistenti, “le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive”, attribuendo l’esercizio della relativa competenza alle Regioni(art. 4, lett. d) e stabilisce che “I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate” (art.8, comma 1).
Appare dunque evidente che nell’ambito della valutazione di impatto ambientale non possa prescindersi dalla verifica , in termini previsionali, in base al progetto presentato, dell’impatto acustico dell’opera e che detta indagine vada condotta prendendo in considerazione le modalità di rilevazione ed i limiti stabiliti in esecuzione della citata normativa.
Se è vero che, nel caso in cui dalla relazione previsionale emerga, come solo possibile, la produzione di valori di emissione superiore ai limiti stabiliti, l’ art.8, comma 6 della legge-quadro imponga – e consideri sufficiente - l’indicazione delle “misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti”, nella diversa ipotesi in cui sia accertato, nel corso dell’istruttoria, il superamento costante dei limiti in base alle previsioni progettuali, le cause dell’inquinamento acustico (definito dalla legge quadro come “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”) esigano una modifica progettuale allo scopo di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera.
Nella specie, l’istruttoria condotta dall’ARPA delle Marche sulla base della relazione previsionale dell’impresa è stata carente, in quanto , in sede di verificazione disposta dal Tar e depositata in data 31 agosto 2012, è stato accertato, tramite misurazioni e prove sul campo, condotte sulla base dei dati tecnici del progetto rispetto alle abitazioni (“ricettori”) esistenti - quindi senza attribuire alcun rilievo all’osservanza o meno di limiti di distanza recati nella delibera n. 829 - che “…a finestre aperte, la soglia di applicabilità del criterio differenziale è superata in tutti i 4 ricettori considerati e ciò capita maggiormente nel periodo notturno rispetto a periodo diurno……………..A finestre chiuse, ….si evince che il superamento del limite differenziale si ha esclusivamente di notte e nel solo ricettore R3……..”.
La contestazione circa l’ ipoteticità dei risultati della verificazione, in quanto effettuata non già su un impianto in funzionamento, ma sulla base di previsioni progettuali, non può trovare ingresso, perché non supportata da concreti e convincenti elementi a fronte di una esauriente indagine compiuta dall’ARPA Emilia Romagna in qualità di verificatore.
Ma pure a voler considerare, a tutto concedere e seguendo il ragionamento dell’appellante, che il superamento dei limiti , sulla base della previsione progettuale, costituisca una mera ed ipotetica “criticità”, superabile attraverso l’adozione di misure di riduzione delle emissioni acustiche, va osservato che dell’indicazione di tali misure non vi è traccia né nell’autorizzazione impugnata né nella valutazione ambientale cui la prima fa richiamo, atti che avrebbero comunque dovuto espressamente prevederle ove ritenute tecnicamente sufficienti a rendere compatibile il progetto con i limiti all’inquinamento acustico.
4. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
5. La novità delle questioni trattate giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)