CEDU 9 novembre 2010 (Deés c. Ungheria)
Diritto al rispetto della vita privata - Obblighi positivi - Inadeguatezza delle misure adottate dallo Stato per ridurre il rumore del traffico stradale – Violazione
FONTE: Rassegna CEDU 2010 Corte di Cassazione
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato la violazione degli obblighi positivi di tutela della vita privata nel caso di inadeguatezza delle misure adottate dallo Stato per ridurre il rumore del traffico stradale.
La pronuncia in esame trae origine da una situazione nella quale, al fine di evitare un pedaggio autostradale appena introdotto, il traffico pesante optava per un tragitto alternativo percorrendo la strada in cui viveva il ricorrente. Quest’ultimo lamentava che il rumore e l’inquinamento prodotto dal traffico rendevano quasi impossibile vivere nella sua casa, e chiedeva un indennizzo all’autorità preposta alla manutenzione stradale, ponendo in evidenza le crepe che erano comparse nei muri della sua abitazione. Sulla base delle rilevazioni acustiche effettuate in strada, il tecnico nominato dal tribunale concludeva che, sebbene i decibel registrati superassero i limiti prescritti, le vibrazioni non erano sufficientemente forti da cagionare quelle crepe. Sulla base delle risultanze di questa perizia, e tenuto conto del fatto che le autorità avevano adottato importanti misure per deviare il traffico da quella strada mediante la costruzione di circonvallazioni, l’imposizione di limiti di velocità e restrizioni all’accesso, le autorità nazionali rigettavano le doglianze del ricorrente.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato che l’art. 8 della convenzione impone allo Stato di trovare un equilibrio tra gli interessi degli utenti della strada e quelli degli abitanti locali. Pur riconoscendo la complessità dei compiti che lo Stato era chiamato a svolgere nell’affrontare problemi inerenti a infrastrutture, che di per sé richiedevano l’impiego di tempo e di risorse considerevoli, la Corte ha ritenuto insufficienti le misure adottate dalle autorità, che avevano esposto il ricorrente a un inquinamento acustico eccessivo per un periodo di tempo rilevante e imposto a suo carico un onere individuale eccessivo. Sebbene le vibrazioni e il rumore provocato dal traffico non fossero sufficienti a cagionare danni alla casa del ricorrente, il rumore aveva superato il livello prescritto in una misura compresa tra il 12% e il 15%, secondo le rilevazioni del perito. Pertanto si è ritenuta accertata l’esistenza di un disagio grave e diretto che interessava la strada in cui viveva il ricorrente e che impediva a quest’ultimo di potere godere pienamente della sua casa. Conseguentemente si è riconosciuto che lo Stato non aveva quindi assolto il proprio obbligo positivo di garantire il diritto del ricorrente al rispetto della sua abitazione e della sua vita privata.