TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 508, del 20 febbraio 2014
Rumore.Emissioni acustiche, illegittimità rispetto limite differenziale aziende esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.M. 11/12/96
E’ illegittimo il decreto AIA nella parte in cui è prescritto in tema di emissioni acustiche, il rispetto del limite differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.M. 11 dicembre 1996, a patto, comunque, che gli stessi rispettino i limiti assoluti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00508/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Arkema Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Roncelli e Barbara Mazzullo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Bertarelli, 1;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Milano, via F. Filzi, 22;
nei confronti di
Servizi Idrici Nord Milano Spa (ora Amiacque Srl), rappresentata e difesa dagli avv. Marco Mazzarelli e Daniela Stella, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via dell'Unione, 7;
Comune di Rho;
Arpa Lombardia – Arpa, Dipartimento Provinciale di Milano;
Provincia di Milano;
per l'annullamento:
con il ricorso principale, del decreto regionale di autorizzazione integrata ambientale n. 12408 del 24 ottobre 2007, con specifico riferimento alla parte concernente le singole prescrizioni in tema di emissioni rumorose e di scarichi;
con il ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento dell’ARPA della Lombardia del 13 marzo 2009;
di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Servizi Idrici Nord Milano Spa (ora Amiacque Srl);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è proprietaria di uno stabilimento industriale sito nel comune di Rho, ove esercita l’attività di produzione di metilmetacrilato monomero, polimetilmetacrilato e solfato ammonico.
In data 27 febbraio 2006 presentava istanza di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
A seguito della positiva conclusione della conferenza di servizi, la Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della regione Lombardia emetteva il decreto di AIA con numerose prescrizioni concernenti limiti di emissioni acustiche e disposizioni relative agli scarichi ai quali si sarebbe dovuta attenere la ricorrente nell’esercizio dell’attività esercitata.
Con il presente ricorso la società istante ha impugnato il suddetto decreto AIA, deducendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere ripartite in due porzioni, una con riferimento alla parte concernente le prescrizioni impartite dalla Regione in tema di emissioni acustiche, nella misura in cui veniva prescritto alla stessa di rispettare anche il limite differenziale, e l’altra riferita alle prescrizioni relative agli scarichi.
Si sono costituite in giudizio la regione Lombardia e la società Servizi Idrici Nord Milano Spa (ora Amiacque Srl), che hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Con ricorso per motivi aggiunti l’istante ha impugnato il provvedimento con il quale l’ARPA, successivamente allo svolgimento da parte di Arkema, a mere finalità collaborative, di un’indagine di approfondimento concernente la valutazione delle emissioni acustiche in ambiente esterno e previo accertamento del superamento del limite differenziale da parte delle emissioni dello stabilimento, chiedeva alla società istante di presentare, entro il termine di 30 giorni, una relazione degli interventi migliorativi che la stessa intendesse adottare contenente, al contempo, una proposta di bonifica acustica volta al rispetto del limite differenziale.
Con nota depositata il 15 novembre 2013 la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alle censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti relative alle prescrizioni afferenti gli scarichi, l’applicazione del Regolamento di Utenza della società SINOMI Spa, nonché le prescrizioni di tale Regolamento (motivi di ricorso nn. 6-13), chiedendo, in relazione a tale dichiarazione, la compensazione delle spese di giudizio e ribadendo, invece, la sussistenza dell’interesse alla decisione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in relazione ai motivi concernenti la materia delle emissioni rumorose.
Tale nota è stata sottoscritta per visione ed accettazione della compensazione delle spese di giudizio anche dagli avvocati della SINOMI Spa (ora Amiacque Srl).
Successivamente le parti costituite hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 10 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Deve esaminarsi, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti sollevata dalla regione Lombardia in relazione all’assunta natura non provvedimentale della nota dell’ARPA con i medesimi impugnata.
L’eccezione è da disattendere.
Ed invero, con la nota medesima l’organo tecnico, previo accertamento del superamento del limite differenziale di emissioni acustiche da parte dello stabilimento della ricorrente, ha richiesto alla stessa di provvedere alla presentazione, entro lo stretto termine di 30 giorni, di uno studio di fattibilità atto ad individuare la fonte del superamento dei limiti di applicabilità del criterio differenziale, contenente una proposta di bonifica acustica “dimensionata” per eccesso rispetto ai 2,5/3 dB(A) previsti.
Tale richiesta riveste di certo contenuto lesivo, atteso che, soprattutto nel caso di omessa impugnazione, l’interessata avrebbe potuto essere destinataria di provvedimenti sanzionatori se non si fosse attenuta alle prescrizioni impartitele.
Nel merito, il ricorso è fondato con riferimento alle doglianze relative alle prescrizioni concernenti il rispetto del limite differenziale, ed in particolare:
- il punto D.2 (Criticità riscontrate in materia di rumore), ove si afferma che: “stante la complessità e ampiezza dello stabilimento e l’ubicazione urbanistica dello stesso, si ritiene opportuno che la Ditta tenga costantemente sotto controllo gli aspetti legati alle emissioni di rumore con campagne di misura periodiche al fine di verificare il rispetto anche del criterio differenziale in corrispondenza dei recettori concordati con il Comune e l’Arpa territorialmente competente”;
- il punto E.3.1(Valori limite in materia di Rumore), ove è previsto che la ricorrente debba rispettare (anche in relazione a quanto evidenziato nell’allegato tecnico, sotto la voce “Criticità riscontrate”) il limite differenziale previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (punto XLIV) e che, entro un anno dall’AIA, dovrà effettuare, secondo quanto previsto sub. E.3.3 (Prescrizioni impiantistiche) un’indagine acustica volta a verificare il rispetto dei limiti di immissione ed emissione sonore nonché il rispetto del criterio differenziale presso i recettori sensibili (punto XLVII);
- il punto E.3.4 (Prescrizioni generali sempre in materia di rumore), ove è previsto che, qualora intenda realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, Arkema dovrà effettuare “una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed Arpa, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, nonché il rispetto dei valori limite differenziali”.
La ricorrente si duole, invero, sostanzialmente, dell’impossibilità di applicazione allo stabilimento che gestisce della disciplina sui limiti differenziali, atteso che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.M. 11 dicembre 1996, tali limiti non si applicherebbero agli impianti, come quelli in questione, a ciclo produttivo continuo esistenti al momento dell’entrata in vigore del medesimo d.M. e che rispettino i valori assoluti di immissioni acustiche.
Oltretutto, a parere dell’istante, risulterebbe illogico pretendere che siano solo i privati a dover adottare prescrizioni per evitare lo sforamento dei limiti differenziali di emissioni acustiche in una zona molto rumorosa per la presenza di strade a traffico intenso e di una sviluppata rete ferroviaria in continua implementazione.
La regione Lombardia sostiene, invece, che, ai sensi dell’art. 4 del d.M. 11 dicembre 1996, la società ricorrente fosse tenuta a presentare un piano di risanamento finalizzato anche al rispetto dei valori limite differenziali.
Le disposizioni normative succitate così recitano:
Art. 3, comma 1, d.M. 11 dicembre 1996. Criteri per l'applicazione del criterio differenziale.
“1. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.
Art. 4 d.M. 11 dicembre 1996. Piani di risanamento.
“1. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 3, i piani di risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo proporzionale al rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali.
2. I piani di risanamento aziendali devono essere presentati secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e devono contenere una relazione tecnica da cui risulti:
la tipologia e l'entità del rumore presenti;
le modalità ed i tempi di risanamento;
la stima degli oneri finanziari necessari.
3. A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in:
due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto;
quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 .
4. Agli impianti a ciclo produttivo continuo che, pur non rispettando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, non presentino il piano di risanamento, si applica il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 .
5. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettino il disposto di cui all'art. 3 comma 1, trasmettono al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che abbiano già adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Alla luce delle succitate disposizioni normative, le censure della ricorrente colgono nel segno.
Ed invero, nessuno ha contestato, anche in considerazione della documentazione versata in atti, che lo stabilimento di Arkema fosse un impianto a ciclo produttivo continuo esistente al momento dell’entrata in vigore del medesimo d.M., e che lo stesso rispettasse i valori assoluti di immissioni acustiche previsti dalla normativa vigente.
Tanto premesso, l’unica interpretazione che può ricavarsi dall’esame delle norme summenzionate, ed in particolare dall’art. 3 e dall’art. 4, commi 3 e 4, del d.M. 11 dicembre 1996 è quella fornita dall’istante, e cioè, che al suo stabilimento non si potessero applicare i valori limite differenziali.
Del resto, l’esonero dal rispetto dei valori di limite differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.M. 11 dicembre 1996 e che si tenessero nei limiti dei valori assoluti di immissione risponde al criterio della preesistenza, e, cioè, alla ratio della salvaguardia delle attività produttive già insediate nel territorio all’epoca in cui tali limiti differenziali non esistevano, a patto, comunque, che le stesse rispettino i limiti assoluti di emissioni acustiche.
Ne discende l’illegittimità del decreto AIA e della conseguente nota dell’ARPA nella parte in cui i medesimi presuppongono l’applicazione dei valori limite differenziali.
Deve, invece, darsi atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente riguardo alle censure concernenti gli scarichi, l’applicazione del Regolamento di Utenza della società SINOMI Spa, nonché le prescrizioni di tale Regolamento, che devono, dunque, essere dichiarate improcedibili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti vanno in parte accolti e, per il resto, dichiarati improcedibili.
Le spese di giudizio seguono in parte la soccombenza (quelle fra la ricorrente, la regione Lombardia e l’Arpa), e per il resto possono essere compensate (quelle tra la ricorrente, Servizi Idrici Nord Milano Spa, ora Amiacque Srl, e la provincia di Milano), sussistendone giusti motivi in considerazione delle peculiarità della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte e li dichiara improcedibili per il resto, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la regione Lombardia e l’Arpa alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della società ricorrente, che si liquidano in una somma pari ad euro 1.500, oltre ad oneri di legge e alla restituzione del contributo unificato. Compensa le spese tra la ricorrente, Servizi Idrici Nord Milano Spa (ora Amiacque Srl) e la provincia di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)