TAR Friuli VG Sez.I n.385 del 31 ottobre 2012
Rifiuti. Abbandono imputabile ad una società fallita e responsabilità della curatela

Va esclusa la legittimità di ordini di rimozione di rifiuti relativi all’attività dell’azienda fallita rivolti alla curatela fallimentare, da ritenersi pacificamente non responsabile dell’inquinamento.

 

 

N. 00385/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00027/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2012, proposto da:
Fallimento Centro Recupero Carta S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Marpillero, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini Avv. in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;

contro

Comune di Aiello del Friuli, rappresentato e difeso dall'avv. Ino Pupulin, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

nei confronti di

Societa' Emme i Srl, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-dell'ordinanza del sindaco del comune di Aiello del Friuli prot. n. 4952, contenente l'ordine di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti plastici e di diversa natura depositati dalla società fallita, in frazione Joannis di Aiello del Friuli e costituita da 1 capannone e da 3 strutture metalliche di cui 2 con copertura telonata;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aiello del Friuli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso si inserisce nella vicenda conseguente al fallimento del ” Centro di recupero carta spa” in liquidazione; infatti il Comune, con la nota Sindacale dd. 23 settembre 2011, ha richiesto al curatore fallimentare di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti riferiti all’attività dell’azienda fallita ed ha poi adottato l’impugnato ordine di procedere alla rimozione e smaltimento degli stessi.

Il ricorso deduce i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, anche con riferimento alle norme della legge fallimentare che escludono la legittimazione passiva a carico del curatore fallimentare per obblighi di smaltimento dei rifiuti della società fallita; nell’assunto del difetto di legittimazione passiva del Curatore Fallimentare quanto agli obblighi di smaltimento ex art. 192 citato il quale semmai ed in via subordinata graverebbe sulla Ditta proprietaria dell' area concessa in locazione alla Ditta KRONE SRL.

2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria con riferimento alle risultanze delle indagini della autorità giudiziaria penale; difetto di motivazione, anche con riferimento alla memoria istruttoria ex art.10 legge 7.8.1990 n. 241; in via subordinata, stante il ritenuto carattere assorbente della censura sul difetto di legittimazione passiva del Curatore Fallimentare oggetto del primo motivo di ricorso, viene contestata la legittimità del passo di motivazione dell'ordinanza del Sindaco che opera un (sommario) riferimento agli atti dell'indagine penale in corso di svolgimento, deducendo l’erroneità del presupposto assunto dalla ordinanza del Comune: che cioè la semplice sottoscrizione senza riserve del verbale valga a determinare un obbligo di smaltimento conseguente in capo al Curatore.

Si ricorda anche che l'attività di liquidazione affidata al Curatore Fallimentare trova il suo fondamento e la sua disciplina nell'inventario redatto dopo la dichiarazione di fallimento, sulla base delle direttive stabilite dal Giudice Delegato del Tribunale, precisando che dal relativo estratto si evincerebbe che non vi figura il materiale già oggetto del sequestro penale.

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 192 d.lgs n. 152/2006; eccesso di potere per contradditorietà e per erroneità dei presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria con riferimento al contratto di locazione 26.7.2005 sottoscritto dalla proprietaria soc. Emme.i.srl;

La ricorrente ricorda che nella memoria procedimentale presentata dal Curatore era stata formulata esplicita richiesta di estensione dell'indagine amministrativa anche con riferimento alla responsabilità per condotta omissiva in capo alla proprietaria degli immobili in Aiello Soc. Emme I Srl., responsabilità che viene esclusa dall'ordinanza impugnata “… anche in ragione del limitato lasso di tempo intercorso tra la stipula e il sequestro operato in data 22.6.2006".

La ricorrente sostiene che tale ultima considerazione in ordine al lasso di tempo sarebbe viziata e contraddittoria, poiché la durata di esecuzione contrattuale raggiunge gli 11 mesi e quindi un periodo significativo nel quale la Società proprietaria poteva e doveva verificare il rispetto dei presupposti di legge per la legittimità delle attività svolte in loco, tanto più che il contratto sottoscritto conteneva un esplicito riferimento alla Legge 15 dicembre 2004 n. 308, in tal modo evidenziando la consapevolezza delle parti sulla necessità che la condotta della Ditta KRONE e del Signor Manzardo presentasse i requisiti autorizzativi e normativi che rendevano lecito il deposito dei materiali nei siti di Aiello.

La contraddittorietà della motivazione risulterebbe dal riferimento contenuto nell' ordinanza sindacale all' accertamento operato dall' ARPA Dipartimento di Udine, inviato anche alla proprietaria Soc. Emme.r. srl che ne ha avuto per l'effetto piena conoscenza. Secondo questa indagine infatti "solo minima parte di quanto depositato all'interno del capannone potrebbe non essere classificato come rifiuto ovvero: balle di carte colorata, big bags depositate su pallet e non ancora utilizzati, bobine di film plastico senza stampigliatura". Pertanto viene ritenuta evidente la natura di rifiuto con riferimento alla grande massa di materiale in corso di accumulazione, durante i mesi, sul piazzale e nelle tettoie di pertinenza.

La mancata vigilanza da parte della società proprietaria sarebbe stata pertanto esclusa dal Comune sulla base di una semplice interpretazione dello strumento contrattuale, senza che risulti compiuta alcuna specifica indagine istruttoria, che era stata espressamente sollecitata nella memoria presentata dalla deducente Curatela Fallimentare in sede di partecipazione al procedimento.

A conferma del coinvolgimento della Società proprietaria si osserva anche che lo stesso verbale di dissequestro a restituzione dei rifiuti solidi dd. 1. 10.2008 risulta sottoscritto anche dal Signor ROMANELLO Guglielmo, in qualità di legale rappresentante in carica pro tempore della EMME.I. Sr1, notificataria anch’essa del ricorso in oggetto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Aiello del Friuli controdeducendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato per la evidente fondatezza del primo motivo di ricorso che si rivela anche assorbente.

Il Collegio infatti non ha intenzione di discostarsi dalla pressochè costante giurisprudenza che ha escluso la legittimità di ordini di rimozione di rifiuti relativi all’attività dell’azienda fallita rivolti alla curatela fallimentare, da ritenersi pacificamente non responsabile dell’inquinamento.

Le due sentenze di questo TAR citate dall’ordinanza impugnata e, apparentemente, di diverso avviso erano in realtà motivate da situazioni di fatto le cui particolarità non si ritrovano nel caso di specie. Infatti, la più recente sentenza 27.5.2010 n. 359 afferma la legittimazione del Curatore fallimentare in considerazione della mancata ottemperanza da parte della Società poi fallita ad una precedente ordinanza sindacale già contenente l'affermazione dell'obbligo di asporto dei rifiuti industriali e divenuta ormai inoppugnabile, nonché dell'esistenza di contratto di locazione dell'immobile riferibile direttamente alla società poi fallita ed in cui era subentrato il curatore fallimentare. Nel presente giudizio, invece, l’obbligo di rimozione non preesisteva ed il contratto di locazione è intercorso esclusivamente tra due società commerciali diverse da quella interessata dalla dichiarazione di fallimento del "Centro Recupero Carta", da cui deriva la nomina a Curatore della odierna ricorrente Dott.ssa Toneatto.

A sua volta la sentenza N. 564 del 3.9.2007 prende in considerazione unicamente la carenza di legittimazione a provvedere da parte dei soci della società fallita cui un’ordinanza, emessa dopo la dichiarazione di fallimento, risultava direttamente indirizzata, lasciando impregiudicata la questione relativa alla possibile iscrizione di responsabilità alla curatela, che non può ritenersi implicita nell’osservazione che, a norma dell'art. 88 della legge fallimentare, il curatore del fallimento, con la presa in consegna dei beni aziendali, ne diviene detentore.

Nel caso di specie il Comune nulla dice circa la responsabilità della curatela fallimentare che non può quindi ritenersi legittima destinataria dell’ordine di rimozione per mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 192 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; infatti l’ipotesi di responsabilità della Curatela Fallimentare sarebbe configurabile nella sola ipotesi in cui il Tribunale Fallimentare competente abbia ritenuto di autorizzare il Curatore all'esercizio provvisorio, al sensi dell'art. 90 L.F., ipotesi che consente di superare le finalità solo liquidatorie delle operazioni affidate al Curatore, per cui quest'ultimo avrebbe assunto veste di titolare dell'attività di impresa, continuando a realizzare l'attività precedentemente svolta, anche per le operazioni potenzialmente inquinanti e, con riferimento al caso di specie, potrebbe essere ritenuto responsabile di non aver provveduto al tempestivo utilizzo anche di quella parte dei rifiuti che possano essere derivati dal mancato tempestivo utilizzo delle materie prime secondarie che erano state stoccate per il trattamento e la commercializzazione da parte dell’impresa fallita.

Inoltre il compendio di Joannis di Aiello non è oggetto di alcun rapporto contrattuale di locazione sottoscritto dalla Soc. Centro Recupero Carta SPA. Pertanto il Curatore non si è trovato nella condizione di dover o poter esercitare la facoltà di recesso, che allo stesso è espressamente riconosciuta dall'art. 80 della L.F., e non ha potuto neppure valutare se sussiste l'interesse della procedura fallimentare ai singoli rapporti contrattuali in essere, dato che non vi è alcun possesso né detenzione dell'area.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese tranne il contributo unificato che segue la soccombenza possono essere compensate tenuto conto del fatto che le precedenti sentenze di questo TAR possono aver ingenerato confusione nel Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Ajello del Friuli a rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato ai sensi di legge e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)