MINISTERO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 22 ottobre 2008
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all\'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all\'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.
IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991
relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in
materia ambientale» ed, in particolare, la Parte IV del decreto
concernente «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante
«Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia
ambientale» che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV
del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Visto, in particolare, l\'art. 195, comma 2, lettera s-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che testualmente recita:
«l\'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta
del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi
entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in
materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto
di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti
direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita\' di
installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni
stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui
alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell\'allegato C alla Parte quarta
del presente decreto»;
Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006,
n. 186 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22»;
Ravvisata l\'opportunita\' di individuare delle procedure
amministrative semplificate per il recupero della categoria di
rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser,
cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad
aghi;
Decreta:
Art. 1.
1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti
individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di
stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i
quali e\' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice
080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze
pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto
dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4, con modalita\' amministrative semplificate, a condizione che
siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell\'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all\'art. 193 del decreto
legislativo n. 152/2006 e\' validamente sostituito dal documento di
trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472
del 14 agosto 1996, purche\' la consegna avvenga direttamente presso
il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano
previsti depositi temporanei intermedi.
3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere
utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di
coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e
di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\\times 35cm\\times 70cm
e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore
a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al
recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita\' di
trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna,
per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l\'attivita\'
principale dell\'impresa, e non ecceda le quantita\' giornaliera di cui
al comma precedente, ai fini dell\'iscrizione all\'Albo nazionale dei
gestori ambientali si applicano le modalita\' semplificate di
iscrizione di cui all\'art. 212, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato
nazionale dell\'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.
Art. 2.
1. Per i rifiuti di cui all\'art. 1 ai quali e\' attribuito nel
Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080317* (toner per
stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli
obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia
effettuato da imprese che esercitano attivita\' di trasporto conto
terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il
trasporto dei rifiuti non costituisce l\'attivita\' principale
dell\'impresa e non ecceda la quantita\' giornaliera di 30kg, ai fini
dell\'iscrizione all\'Albo nazionale dei gestori ambientali si
applicano le modalita\' semplificate di iscrizione di cui all\'art.
212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in
armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell\'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in
data 3 marzo 2008.
Art. 3.
1. Le iscrizioni all\'Albo nazionale dei gestori ambientali gia\'
assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al
momento dell\'entrata in vigore del presente decreto, restano valide
fino alla scadenza.
Roma, 22 ottobre 2008
Il Ministro: Prestigiacomo