Corte di giustizia Sentenza (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 causa C‑653/13, Commissione/Italia
Rifiuti.Violazione direttiva rifiuti in Campania.
Non avendo adottato tutte le misure necessarie che l’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) la Repubblica italiana ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115). La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria di EUR 20 milioni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Corte di giustizia
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
16 luglio 2015 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2006/12/CE – Articoli 4 e 5 – Gestione dei rifiuti – Regione Campania – Sentenza della Corte – Constatazione di un inadempimento – Parziale mancata esecuzione della sentenza – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria»
Nella causa C‑653/13,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 10 dicembre 2013,
Commissione europea, rappresentata da D. Recchia ed E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 aprile 2015,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), nella quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), detto Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 260, paragrafo l, TFUE;
– condannare la Repubblica italiana a versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a EUR 256 819,20 (cioè EUR 85 606,40 al giorno per ogni categoria di impianti), meno l’eventuale riduzione risultante dalla formula di degressività proposta, per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115);
– condannare la Repubblica italiana a versare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 28 089,60 per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione dal giorno della pronuncia della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), il 4 marzo 2010, fino alla data alla quale sarà pronunciata la sentenza nella presente causa, nonché
– condannare la Repubblica italiana alle spese.
Contesto normativo
2 I considerando 2, 6 e da 8 a 10 della direttiva 2006/12 sono così formulati:
«(2) Ogni regolament[azione] in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti.
(…)
(6) Ai fini di un’elevata protezione dell’ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo in particolare le tecnologie “pulite” e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti recuperati.
(…)
(8) Occorre che [l’Unione europea] stessa nel suo insieme sia in grado di raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti ed è auspicabile che ciascuno Stato membro singolarmente tenda a questo obiettivo.
(9) Per realizzare tali obiettivi si dovrebbero [elaborare] negli Stati membri programmi di gestione dei rifiuti.
(10) Occorre ridurre i movimenti dei rifiuti e a tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie nel contesto dei loro piani di gestione».
3 L’articolo 4 della direttiva 2006/12 così dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».
4 L’articolo 5 della medesima direttiva recita:
«1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire all[’Unione] nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
2. Tale rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica».
5 L’articolo 7 della direttiva 2006/12 così dispone:
«1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5, la o le autorità competenti di cui all’articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l’altro:
a) tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
b) requisiti tecnici generali;
c) tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
d) i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento.
2. I piani di cui al paragrafo 1 possono riguardare ad esempio:
(…)
c) le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.
3. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l’elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.
(...)».
6 La direttiva 2006/12 ha realizzato, in un intento di chiarezza e di razionalità, una codificazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), ed è stata a sua volta successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3). Gli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12 sono stati ripresi, in sostanza, agli articoli 13, 16 e 36 della direttiva 2008/98.
Sentenza Commissione/Italia
7 Nella sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), la Corte ha accolto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 226 CE, divenuto l’articolo 258 TFUE, ed ha constatato che la Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12.
Procedimento precontenzioso ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE
8 Nell’ambito del controllo dell’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane, in data 23 marzo 2010, informazioni in merito alle misure adottate per l’esecuzione di detta pronuncia.
9 Il 3 giugno 2010 le autorità italiane hanno inviato una nota contenente la relazione concernente le attività svolte o in corso di adozione per la realizzazione di una rete integrata di impianti di smaltimento dei rifiuti in Campania.
10 In data 22 luglio e 8 novembre 2010, alla luce delle informazioni fornite, i servizi della Commissione hanno espresso forti riserve quanto all’adeguatezza delle misure previste.
11 Il 19 gennaio 2011 le autorità italiane hanno inviato una copia della proposta di piano regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani della regione Campania.
12 Il 24 gennaio 2011 i servizi della Commissione hanno nuovamente espresso le loro preoccupazioni riguardo all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115).
13 In data 21 gennaio, 14 febbraio, 30 marzo e 22 settembre 2011, si sono succeduti numerosi invii di versioni aggiornate della proposta di piano di gestione dei rifiuti.
14 Dopo aver analizzato tutte le informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione, ritenendo che la Repubblica italiana non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), ha invitato detto Stato membro, mediante lettera di costituzione in mora in data 30 settembre 2011, a presentare, entro un termine di due mesi, le proprie osservazioni al riguardo. Il 6 dicembre 2011, tale termine è stato prorogato fino al 15 gennaio 2012.
15 La Repubblica italiana ha risposto alla suddetta lettera di messa in mora mediante varie comunicazioni ed ha inviato, mediante note in data 27 aprile e 22 giugno 2012, la documentazione elaborata dalla Regione Campania relativa alla bozza di programma attuativo per la gestione del periodo transitorio 2012-2016.
16 Il 24 luglio 2012 la Commissione, ritenendo che il suddetto programma attuativo fosse incompleto, ha chiesto alla Repubblica italiana di integrarlo entro il 15 settembre 2012 e di inviare, a partire da quella data, relazioni trimestrali in merito all’esecuzione del programma stesso.
17 In data 17 dicembre 2012, nonché 20 marzo e 26 giugno 2013, la Repubblica italiana ha inviato alla Commissione relazioni trimestrali successive riguardanti lo stato di attuazione del programma per il periodo transitorio 2012‑2016.
18 Ritenendo che continuasse ad esistere un problema strutturale e che la Repubblica italiana non avesse adottato, entro il termine impartito, tutte le misure che l’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) comporta, la Commissione ha proposto, il 10 dicembre 2013, l’odierno ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
Sulla violazione dell’articolo 4 della direttiva 2006/12
19 La Commissione ricorda che, tra il mese di giugno 2010 e quello di maggio 2011, sono stati segnalati più volte problemi di raccolta dei rifiuti in Campania, che si sono conclusi con l’accumulo per diversi giorni di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli (Italia) e di altre città della Campania. L’accumulo di rifiuti sulle strade pubbliche sarebbe proseguito anche nei mesi da giugno ad agosto 2011.
20 La Commissione fa inoltre valere che, in detta regione, si è accumulata una grande quantità di rifiuti storici, che devono ancora essere «caratterizzati» e smaltiti. Si tratterebbe di circa sei milioni di tonnellate di «ecoballe», il cui smaltimento richiederà verosimilmente un periodo superiore a dieci anni.
21 Secondo la Repubblica italiana, alla scadenza del termine fissato nella lettera di messa in mora, ossia il 15 gennaio 2012, non esistevano più rischi per la salute e per l’ambiente, sicché non sussisteva più alcuna violazione dei principi stabiliti all’articolo 4 della direttiva 2006/12, in quanto, alla data suddetta, non erano più presenti, da mesi, rifiuti per le strade della regione Campania e gli episodi criticati che avevano avuto luogo alla metà dell’anno 2011 avevano avuto carattere isolato e non si erano più ripetuti da allora.
22 Riguardo alla situazione delle «ecoballe», la Repubblica italiana ha riconosciuto, all’udienza, che il loro smaltimento non ha ancora avuto luogo a motivo degli enormi problemi amministrativi, funzionali e persino politici che un’attività di tale ampiezza comporta. Anche se lo smaltimento delle «ecoballe» necessiterà probabilmente di un periodo di tempo di circa quindici anni, essa afferma che tali rifiuti storici sono stoccati in buone condizioni, che sono costantemente sorvegliati e che i responsabili intervengono immediatamente ogniqualvolta si manifestino possibili rischi per l’ambiente o per la salute.
Sulla violazione dell’articolo 5 della direttiva 2006/12
23 Fondandosi sulle informazioni fornite dalle stesse autorità italiane, secondo le quali, per rispondere ai bisogni di smaltimento dei rifiuti urbani della regione Campania, occorre sviluppare tre tipi di impianti, vale a dire le discariche, i termovalorizzatori e gli impianti di trattamento dei rifiuti organici, la Commissione sostiene, in sostanza, che, alla data di riferimento per la constatazione dell’inadempimento, nella regione suddetta le capacità mancanti di trattamento dei rifiuti per categoria di impianti ammontavano a 1 829 000 tonnellate per le discariche, a 1 190 000 tonnellate per gli impianti di termovalorizzazione e a 382 500 tonnellate per gli impianti di trattamento dei rifiuti organici.
24 Per quanto riguarda il principio di autosufficienza, la Commissione fa valere che i tentativi della Repubblica italiana di spostare la discussione dal livello regionale a quello nazionale sono inutili, in quanto tale questione è già stata chiarita nella sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115, punti da 61 a 69), secondo la quale, tenuto conto della scelta della Repubblica italiana di procedere ad una gestione dei rifiuti a livello regionale, le regioni devono dotarsi, in una misura e per un periodo significativi, di infrastrutture sufficienti per soddisfare le proprie esigenze in termini di smaltimento dei rifiuti. Se ciascuna regione facesse affidamento sulla cooperazione delle altre regioni e su quella dell’insieme del sistema nazionale di smaltimento dei rifiuti, il rischio di crisi di tale sistema aumenterebbe.
25 Inoltre, da un lato, la produzione di rifiuti urbani della regione Campania costituirebbe l’8,41% della produzione nazionale, vale a dire una quota non trascurabile di tale produzione, e, dall’altro, la popolazione della suddetta regione rappresenterebbe circa il 9% della popolazione nazionale.
26 La Commissione sottolinea che, malgrado i progressi realizzati per quanto riguarda la raccolta differenziata e gli impianti di trattamento dei rifiuti organici, alla scadenza del termine fissato nella lettera di messa in mora persistevano carenze strutturali in termini di impianti di smaltimento dei rifiuti, indispensabili nella regione Campania.
27 Oltre a ciò, sebbene i trasferimenti di rifiuti fuori regione abbiano permesso alla Repubblica italiana di evitare, nella maggior parte dei casi, l’affacciarsi di nuove crisi, la Commissione ritiene che il suddetto Stato membro non abbia ancora adottato tutte le misure che l’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) comporta.
28 Per quanto riguarda le critiche relative alle discariche, ai termovalorizzatori e agli impianti di trattamento dei rifiuti organici, la Repubblica italiana contesta i dati presentati dalla Commissione e fa osservare che in tutti questi settori sono stati realizzati progressi, sebbene il sistema di trattamento dei rifiuti nella regione Campania non sia ancora autosufficiente. Per questo motivo le autorità italiane avrebbero messo in atto un programma di misure transitorie fondato sulla cooperazione interregionale e transfrontaliera, fino alla messa in servizio di tutti gli impianti di gestione dei rifiuti necessari, prevista per l’anno 2016.
29 Per quanto riguarda il rispetto del principio di autosufficienza, la Repubblica italiana non condivide la lettura operata dalla Commissione riguardo alla sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) e fa valere che tale pronuncia non può essere interpretata nel senso che le pertinenti fonti del diritto dell’Unione debbano portare ad affermare l’esistenza di una sorta di principio di «autosufficienza regionale».
30 Inoltre, alla data di scadenza prevista dalla lettera di messa in mora, non sussisteva più, a suo avviso, alcuna violazione del principio suddetto, come definito all’articolo 5 della direttiva 2006/12, in quanto era stata raggiunta la capacità nazionale necessaria per lo smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti urbani misti.
31 Detto Stato membro sottolinea, in particolare, che, riguardo alla raccolta differenziata, quest’ultima è cresciuta nella regione Campania dal 41,5%, per l’anno 2012, al 50%, nel mese di dicembre 2013, mentre la media europea di raccolta differenziata, per l’anno 2012, ammontava al 34%.
Giudizio della Corte
32 In limine, occorre ricordare che, poiché il Trattato FUE ha abrogato, nell’ambito della procedura per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, lo stadio procedurale relativo alla formulazione di un parere motivato, la data di riferimento per verificare la sussistenza di un inadempimento siffatto è quella della scadenza del termine stabilito nella lettera di costituzione in mora emessa a norma della disposizione suddetta (v. sentenza Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).
33 Nella presente causa, avendo la Commissione emesso la lettera di costituzione in mora in data 30 settembre 2011, la data di riferimento per valutare l’esistenza dell’inadempimento è quella della scadenza del termine fissato nella lettera suddetta, così come prorogato dalla Commissione, vale a dire il 15 gennaio 2012.
34 Nell’ambito di un procedimento siffatto, spetta alla Commissione fornire alla Corte gli elementi necessari a stabilire lo stato di avanzamento di uno Stato membro nell’esecuzione di una sentenza di condanna per inadempimento. Qualora la Commissione abbia fornito sufficienti elementi da cui risulti la persistenza dell’inadempimento, spetta allo Stato membro interessato contestare in modo concreto e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano (v. sentenza Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).
35 In primo luogo, per quanto riguarda le censure della Commissione relative al mancato rispetto dell’articolo 4 della direttiva 2006/12, occorre ricordare che, a norma di tale articolo, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
36 Secondo una consolidata giurisprudenza, l’obbligo di smaltire i rifiuti senza mettere in pericolo la salute dell’uomo e senza arrecare danni all’ambiente fa parte degli obiettivi stessi della politica dell’Unione nel settore ambientale, come risulta dall’articolo 191 TFUE. In particolare, l’inosservanza degli obblighi risultanti dall’articolo 4 della direttiva 2006/12 rischia, per la natura stessa di tali obblighi, di mettere direttamente in pericolo la salute dell’uomo e di arrecare danni all’ambiente, e deve dunque essere considerata particolarmente grave (v. in tal senso, in particolare, sentenze Commissione/Grecia, C‑387/97, EU:C:2000:356, punto 94; Commissione/Francia, C‑121/07, EU:C:2008:695, punto 77, e Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 98).
37 Nel caso di specie, è dimostrato che, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana all’udienza, il problema della «caratterizzazione» e dello smaltimento delle «ecoballe», per un quantitativo, non contestato dalle parti, di circa sei milioni di tonnellate, non era risolto alla data di riferimento per la constatazione dell’inadempimento, ossia il 15 gennaio 2012. Oltre a ciò, è incontestato che lo smaltimento di tali rifiuti storici richiederà un periodo di tempo di circa quindici anni a partire dalla data in cui saranno costruiti gli impianti necessari a tal fine.
38 Orbene, a questo proposito occorre ricordare che i rifiuti sono oggetti o sostanze di natura particolare, cosicché, prima ancora che essi divengano pericolosi per la salute, il loro accumulo costituisce, considerata in particolare la limitata capacità di riceverli di ciascuna regione o località, un pericolo per l’ambiente (sentenza Commissione/Italia, C‑297/08, EU:C:2010:115, punto 105).
39 Quanto all’argomentazione della Repubblica italiana relativa alle difficoltà amministrative, funzionali e persino politiche che detto Stato membro avrebbe dovuto affrontare per lo smaltimento dei rifiuti storici in questione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione (v. sentenza Commissione/Grecia, C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata). L’argomentazione suddetta non può dunque essere accolta.
40 In secondo luogo, occorre esaminare le censure della Commissione relative al mancato rispetto dell’articolo 5 della direttiva 2006/12, a norma del quale la rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento istituita dagli Stati membri, in cooperazione con altri Stati membri, «deve consentire all[’Unione] nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo», in ossequio al principio di autosufficienza, tenendo presente che tale rete deve «permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini», conformemente al principio di prossimità.
41 A questo proposito, per quanto riguarda la situazione delle discariche, dei termovalorizzatori e degli impianti di trattamento dei rifiuti organici, i dati presentati dalla Commissione riguardanti le capacità asseritamente mancanti vengono contestati dalla Repubblica italiana.
42 Tuttavia, come risulta dalle informazioni messe a disposizione dalla Repubblica italiana all’udienza, circa il 22% dei rifiuti urbani non differenziati prodotti nella regione Campania venivano ancora inviati, nel corso dell’anno 2012, al di fuori di questa regione per il loro trattamento e il loro recupero. Utilizzando questa medesima fonte di dati, la Commissione ritiene che tale percentuale sia invece superiore al 40%, in quanto essa prende in considerazione anche la quota di rifiuti organici trattati al di fuori della regione suddetta, che sarebbe pari al 19,3% per l’anno 2012.
43 È dunque palese che, alla data di riferimento per la constatazione dell’inadempimento, il numero di impianti aventi la capacità necessaria per il trattamento dei rifiuti urbani nella regione Campania era insufficiente, dato che il trattamento di una parte cospicua dei suddetti rifiuti dipendeva da trasferimenti verso altre regioni e altri Stati.
44 Orbene, come già sottolineato dalla Corte, qualora uno Stato membro abbia individualmente scelto, nell’ambito del suo o dei suoi «piani di gestione dei rifiuti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/12, di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, occorre dedurne che ogni regione dotata di un piano regionale dovrà garantire, in linea di principio, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti. Infatti, il principio di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni causati all’ambiente – principio stabilito per l’azione dell’Unione in materia ambientale all’articolo 191 TFUE – implica che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure appropriate per garantire il ricevimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi ultimi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (sentenza Commissione/Italia, C‑297/08, EU:C:2010:115, punto 67).
45 In una siffatta rete nazionale definita dallo Stato membro, se una delle regioni non è dotata, in una misura e per un periodo significativi, di infrastrutture sufficienti a soddisfare le proprie esigenze per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, si può dedurre che tali gravi carenze a livello regionale possono compromettere la suddetta rete nazionale di impianti di smaltimento dei rifiuti, la quale cesserà di presentare il carattere integrato e adeguato richiesto dalla direttiva 2006/12 e destinato a consentire allo Stato membro interessato di perseguire individualmente l’obiettivo di autosufficienza definito all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva in parola (sentenza Commissione/Italia, C‑297/08, EU:C:2010:115, punto 68).
46 Nella specie, occorre ricordare che la stessa Repubblica italiana ha operato la scelta di una gestione dei rifiuti a livello della regione Campania in quanto «ambito territoriale ottimale». Infatti, come risulta dalla legge regionale del 1993 e dal piano regionale di gestione dei rifiuti del 1997, come modificato da quello del 2007, è stato deciso, per conseguire l’autosufficienza regionale, di costringere i comuni della regione Campania a consegnare i rifiuti raccolti nei loro rispettivi territori al servizio regionale, obbligo questo che poteva del resto giustificarsi con la necessità di garantire un livello di attività indispensabile per la sostenibilità economica degli impianti di trattamento, al fine di preservare l’esistenza di capacità di trattamento dei rifiuti che contribuissero all’attuazione del principio di autosufficienza a livello nazionale (sentenza Commissione/Italia, C‑297/08, EU:C:2010:115, punto 69).
47 Orbene, una carenza importante nella capacità della regione Campania di eliminare i propri rifiuti, la cui produzione di rifiuti urbani rappresenta più dell’8% della produzione nazionale, è idonea a compromettere seriamente la capacità della Repubblica italiana di perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale (v. sentenza Commissione/Italia, C‑297/08, EU:C:2010:115, punto 70).
48 Inoltre, la Corte ha constatato di recente che numerose discariche ubicate nella quasi totalità delle regioni italiane non sono ancora state adeguate alle disposizioni in questione disciplinanti la gestione dei rifiuti (sentenza Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 93). Una constatazione siffatta contraddice l’argomento della Repubblica italiana secondo cui la mancanza di autosufficienza regionale in Campania potrebbe essere compensata mediante trasferimenti interregionali di rifiuti.
49 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), nella quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12, detto Stato membro ha violato gli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
Sulle sanzioni pecuniarie
Argomenti delle parti
50 Tenuto conto della violazione addotta, la Commissione propone che la Corte condanni la Repubblica italiana a pagare tanto una penalità quanto una somma forfettaria. Ai fini del calcolo degli importi delle sanzioni proposte, la Commissione si è basata sui principi risultanti dalla sua comunicazione del 13 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo [260 TFUE]» [SEC(2005) 1658], come aggiornata dalla comunicazione della Commissione, del 31 agosto 2012, intitolata «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che saranno proposte alla Corte di giustizia dalla Commissione nell’ambito di procedure di infrazione» [C(2012) 6106 final].
51 Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, la Commissione propone un coefficiente pari a 8, applicabile alla determinazione sia della penalità che della somma forfettaria, sottolineando l’importanza delle disposizioni in questione, in quanto strumento fondamentale ai fini della tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente. A questo proposito, essa ricorda la giurisprudenza della Corte in materia di smaltimento dei rifiuti, nella quale essa si è pronunciata sull’importanza dell’articolo 4 della direttiva 75/442, in sostanza identico all’articolo 4 della direttiva 2006/12, constatando che il mancato rispetto di tale norma doveva essere considerato particolarmente grave (v., in tal senso, sentenza Commissione/Grecia, C‑387/97, EU:C:2000:356, punto 94).
52 La Commissione ricorda le condizioni di sicurezza preoccupanti dei siti di stoccaggio delle «ecoballe» e sottolinea che la mancata esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) determina un alto rischio di inquinamento con possibili ripercussioni sulla salute umana. Infatti, dalla gestione inadeguata dei rifiuti potrebbe discendere il rischio che le sostanze rilasciate nel suolo, nell’aria e nell’acqua inquinino l’ambiente circostante, quale che sia l’elemento che viene in contatto con le sostanze nocive, e cioè fauna, flora, atmosfera, corpi idrici superficiali e sotterranei. La contaminazione dell’ambiente potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute dell’uomo.
53 La Commissione fa presente che esiste una giurisprudenza consolidata in materia di smaltimento dei rifiuti e che le disposizioni violate hanno pertanto una portata chiara e univoca. Nondimeno, essa riconosce che la situazione è leggermente migliorata rispetto a quella constatata nella sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115).
54 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la Commissione ricorda che essa ha deciso di presentare alla Corte l’odierno ricorso in data 20 giugno 2013, ossia 39 mesi dopo la pronuncia della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), il 4 marzo 2010, il che giustificherebbe l’applicazione del coefficiente massimo di 3.
55 Per quanto riguarda il coefficiente della capacità di pagamento, denominato fattore «n», la Commissione ricorda che esso è stato fissato a 16,72 nella sua comunicazione del 31 agosto 2012, tenendo presente che tale fattore è applicabile alla determinazione sia della penalità che della somma forfettaria.
56 Quanto all’importo della penalità giornaliera, la Commissione propone una somma complessiva di EUR 256 819,20, ottenuta mediante la moltiplicazione dell’importo forfettario di base uniforme, fissato a EUR 640, per il coefficiente di gravità dell’infrazione pari a 8, per il coefficiente di durata pari a 3 e per il fattore «n» stabilito in 16,72.
57 La Commissione propone inoltre di dividere per tre – tante quante sono le categorie di impianti – l’importo di EUR 256 819,20, il che porterebbe ad un importo per ciascuna categoria di EUR 85 606,40. Pertanto, la Repubblica italiana sarebbe tenuta a pagare la somma di EUR 85 606,40 fino a che non siano state messe in servizio discariche aventi una capacità di 1 829 000 tonnellate, la somma di EUR 85 606,40 fino a che non siano stati messi in servizio impianti di termovalorizzazione aventi una capacità annua di 1 190 000 tonnellate, nonché la somma di EUR 85 606,40 fino a che non siano stati messi in servizio impianti di recupero dei rifiuti organici aventi una capacità annua di 382 500 tonnellate.
58 La Commissione propone, inoltre, la degressività della penalità, valutata su base semestrale, al fine di tener conto degli eventuali progressi compiuti dalla Repubblica italiana. Tale metodo di calcolo consisterebbe nel pagare, ogni sei mesi, la penalità giornaliera di EUR 85 606,40 dovuta per ciascuna delle categorie degli impianti necessari moltiplicata per il rapporto tra la capacità che le autorità italiane dovranno ancora mettere in servizio e il 100% della capacità prevista e per i giorni compresi nel semestre. La Commissione suggerisce di calcolare la penalità su base semestrale in considerazione della costante evoluzione della situazione delle discariche illegali in Italia.
59 Per quanto riguarda l’ammontare della somma forfettaria, la Commissione propone un importo giornaliero di EUR 28 089,60, ottenuto moltiplicando l’importo di base della somma forfettaria di EUR 210 per il coefficiente di gravità di 8 e per il fattore «n» di 16,72, importo giornaliero che verrebbe moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione tra il giorno in cui è stata pronunciata la sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) e il giorno in cui verrà pronunciata la sentenza nella presente causa.
60 La Repubblica italiana contesta di aver omesso di dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) e ritiene di conseguenza che non vi sia titolo per l’inflizione di sanzioni.
61 Ad ogni modo, per il caso in cui la Corte dovesse constatare l’inadempimento, la Repubblica italiana sostiene che le sanzioni proposte dalla Commissione sono eccessive.
62 Infatti, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, il coefficiente 8 proposto dalla Commissione non terrebbe interamente conto delle tre circostanze attenuanti delle quali sussisterebbero nella specie i presupposti, vale a dire la collaborazione tra lo Stato membro e la Commissione, la reattività delle autorità dinanzi all’inadempimento e la complessità della situazione da sanare. In questo caso sarebbe più appropriato un coefficiente pari a 3.
63 Detto Stato membro ricorda altresì che la stessa Commissione ha riconosciuto che la situazione di fatto non era rimasta immutata rispetto a quella esistente alla data della pronuncia della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) e che erano stati fatti dei progressi.
64 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la Repubblica italiana sottolinea che, a suo avviso, 39 mesi non rappresentano una durata eccessiva in rapporto ad una situazione complessa come quella qui in esame. Di conseguenza, essa sostiene che il coefficiente di durata dell’infrazione, anche nel caso in cui venisse integralmente accolto il ricorso della Commissione, non può essere superiore a 2.
Giudizio della Corte
Osservazioni preliminari
65 Occorre ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa ed in funzione delle circostanze del caso sottoposto alla sua cognizione nonché del livello di persuasione e di deterrenza che le appare necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie appropriate, in particolare per prevenire il ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione (v. sentenze Commissione/Spagna, C‑184/11, EU:C:2014:316, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 86).
66 La Corte, avendo constatato che la Repubblica italiana non si è conformata alla sua sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), può, in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, imporre a detto Stato membro il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità (v. sentenza Commissione/Grecia, C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).
Sulla penalità
67 Secondo una giurisprudenza consolidata, l’inflizione di una penalità è giustificata, in linea di principio, soltanto nella misura in cui l’inadempimento consistente nella mancata esecuzione di una precedente sentenza perduri fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza Commissione/Belgio, C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata).
68 Nel caso di specie, risulta dalle informazioni fornite dalla Repubblica italiana e dalla Commissione che, alla data dell’udienza, gli impianti necessari per il trattamento – che richiederà un tempo stimato in quindici anni – di un volume di 6 milioni di tonnellate di rifiuti storici non erano ancora stati costruiti.
69 Inoltre, risulta dalle informazioni fornite all’udienza che, nel corso dell’anno 2013, l’ultimo anno per il quale sono disponibili dati ufficiali, sul totale dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, il 18,9% dei rifiuti urbani non differenziati e il 19,9% dei rifiuti organici erano stati trattati al di fuori di tale regione.
70 Tenuto conto dei dati suddetti forniti dalla Repubblica italiana e dato che quest’ultima ha compiuto la scelta, nell’ambito del suo piano di gestione dei rifiuti per la regione Campania, di organizzare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti su base regionale, occorre constatare che, anche dopo la data di riferimento per la constatazione dell’inadempimento, vale a dire il 15 gennaio 2012, la regione Campania non disponeva ancora della capacità necessaria in termini di impianti di trattamento per smaltire e recuperare una parte importante dei rifiuti urbani prodotti in tale regione. In questa prospettiva, l’argomento della Repubblica italiana secondo cui i dati presentati dalla Commissione riguardanti le capacità mancanti di vari impianti di trattamento di rifiuti non sono esatti, non può essere accolto.
71 Alla luce di tali elementi, la Corte considera che la condanna della Repubblica italiana al pagamento di una penalità costituisce uno strumento finanziario appropriato per garantire l’esecuzione completa della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) (v., in tal senso, sentenza Commissione/Grecia, C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).
72 Quanto all’ammontare e alla forma di tale penalità, secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta a quest’ultima, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare la penalità in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato nonché alla capacità di pagamento dello Stato membro interessato. Le proposte della Commissione relative alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un’utile base di riferimento. Allo stesso modo, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza giuridica dell’azione condotta dalla stessa Commissione quando questa formula proposte alla Corte. Infatti, nell’ambito di un procedimento fondato sull’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo a un inadempimento che persista da parte di uno Stato membro malgrado il fatto che questo stesso inadempimento sia già stato constatato in una prima sentenza emessa ai sensi dell’articolo 226 CE o dell’articolo 258 TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità da infliggere nell’importo e nella forma da essa ritenuti adeguati per incitare tale Stato membro a porre fine all’omessa esecuzione degli obblighi derivanti dalla suddetta prima sentenza della Corte (sentenze Commissione/Grecia, C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 52, nonché Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata).
73 Nell’ambito della valutazione della Corte, i criteri da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione sono, in linea di principio, la durata dell’infrazione, il suo livello di gravità e la capacità di pagamento dello Stato membro interessato. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati in gioco, nonché dell’urgenza dell’adempimento dei propri obblighi da parte dello Stato membro interessato (v. sentenza Commissione/Belgio, C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 69).
74 Riguardo al livello di gravità dell’infrazione, occorre considerare che, come espressamente ammesso dalla Commissione, la situazione è leggermente migliorata rispetto a quella constatata nella sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) pronunciata il 4 marzo 2010. La Commissione riconosce dunque che dei progressi sono stati realizzati, evidenziando, in particolare, l’approvazione di un piano regionale di gestione dei rifiuti ad opera delle autorità italiane, che hanno cominciato ad attuarlo.
75 Se infatti la Corte aveva constatato che, alla data del 2 marzo 2008, i rifiuti disseminati nelle pubbliche strade in questa regione ammontavano a 55 000 tonnellate (sentenza Commissione/Italia, C‑297/08, EU:C:2010:115, punto 103), la Commissione fa adesso riferimento unicamente a episodi alquanto isolati verificatisi nel corso di alcuni mesi negli anni 2010 e 2011, allorché il quantitativo di rifiuti in attesa di trattamento dispersi per le strade di Napoli ha oscillato tra le 1 000 e le 4 000 tonnellate. Tali episodi non si sarebbero più ripetuti dopo l’anno 2011, il che non viene contestato dalla Commissione.
76 Inoltre, tanto i dati forniti dalla Repubblica italiana quanto quelli comunicati dalla Commissione fanno riferimento ad una percentuale di raccolta differenziata nella regione Campania per gli anni 2012 e 2013 superiore alla media europea. Secondo gli elementi del fascicolo presentato alla Corte, tale evoluzione positiva è proseguita anche nel corso dell’anno 2014. Da ciò risulta che importanti progressi sono stati realizzati nel settore della raccolta differenziata.
77 Risulta altresì dal suddetto fascicolo che la Repubblica italiana ha approvato investimenti rilevanti per dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) ed ha cooperato con la Commissione nel corso del procedimento.
78 Ciò premesso, da un lato, come si è ricordato al punto 36 della presente sentenza, il mancato rispetto degli obblighi risultanti dall’articolo 4 della direttiva 2006/12 deve essere considerato particolarmente grave. Dall’altro, è pacifico che la Repubblica italiana non ha ancora avviato la costruzione della maggior parte degli impianti necessari all’istituzione di una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento. In particolare, sulla base delle informazioni fornite in occasione dell’udienza, una parte assai rilevante delle capacità necessarie di trattamento in discarica e degli impianti necessari per il trattamento della frazione organica, come definiti dalla Repubblica italiana, non è stata ancora realizzata. Inoltre, non è stato costruito alcun nuovo impianto di termovalorizzazione. Date tali circostanze, è giocoforza constatare che l’infrazione è particolarmente grave.
79 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, essa dev’essere valutata facendo riferimento non alla data in cui la Commissione adisce la Corte, bensì a quella in cui la Corte esamina i fatti (v. sentenza Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 102 e la giurisprudenza ivi citata).
80 Nel caso di specie, come risulta dai punti da 68 a 70 della presente sentenza, la Repubblica italiana non è riuscita a dimostrare che l’inadempimento constatato nella sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) è effettivamente cessato. È dunque giocoforza constatare che, essendo persistito per più di cinque anni, l’inadempimento imputato alla Repubblica italiana si è protratto per un periodo considerevole.
81 Al fine di determinare la forma della penalità da infliggere ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la Corte è tenuta a prendere in considerazione vari fattori connessi tanto alla natura dell’inadempimento di cui trattasi, quanto alle circostanze della controversia in oggetto (sentenza Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 105).
82 Per quanto riguarda la proposta della Commissione di infliggere una penalità a carattere degressivo, occorre rilevare che, se invero, per garantire la piena esecuzione della sentenza della Corte, la penalità deve essere pretesa nella sua interezza fino al momento in cui lo Stato membro non abbia adottato tutte le misure necessarie per porre fine all’inadempimento constatato, nondimeno, in certi casi specifici, può ipotizzarsi una sanzione che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi (v., in tal senso, sentenze Commissione/Belgio, C‑533/11, EU:C:2013:659, punti 73 e 74 nonché la giurisprudenza ivi citata, e Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 106).
83 Nelle particolari circostanze del caso di specie, e tenuto conto in particolare delle informazioni fornite alla Corte dalla Repubblica italiana e dalla Commissione, la Corte ritiene che non si debba fissare una penalità degressiva.
84 Per quanto riguarda la periodicità della penalità, occorre stabilire quest’ultima su base giornaliera, al fine di consentire a detta istituzione di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) rispetto alla capacità di trattamento dei rifiuti reputata ancora necessaria dalla Commissione per ciascuna categoria di impianti al giorno della pronuncia della presente sentenza sulla base dei dati oggettivi messi a disposizione a tal fine dalla Repubblica italiana entro un termine di 30 giorni dalla data di tale pronuncia.
85 Alla luce di tali circostanze e tenuto conto della necessità di incitare lo Stato membro in questione a porre termine all’inadempimento addebitato, la Corte reputa opportuno, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare una penalità giornaliera di EUR 120 000. Tale ammontare è suddiviso in tre parti, ciascuna pari ad un importo giornaliero di EUR 40 000, calcolate per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici).
86 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre condannare la Repubblica italiana a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 120 000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115).
Sulla somma forfettaria
87 Occorre ricordare, in limine, che la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel settore di cui trattasi, ad infliggere, in via cumulativa, una penalità ed una somma forfettaria (v. sentenza Commissione/Grecia, C‑378/13, EU:C:2014:2405, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).
88 La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la determinazione dell’importo eventuale di tale somma devono, in ciascun caso di specie, essere correlati al complesso degli elementi pertinenti riguardanti tanto le caratteristiche dell’inadempimento constatato quanto il comportamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’articolo 260 TFUE, il quale attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale al fine di decidere in merito all’irrogazione o meno di una siffatta sanzione e di determinare eventualmente il suo importo (v. sentenza Commissione/Spagna, C‑184/11, EU:C:2014:316, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).
89 Date tali premesse, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare l’importo di tale somma forfettaria in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’infrazione commessa (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 117 e la giurisprudenza ivi citata).
90 Nel novero dei fattori a tal fine pertinenti figurano, in particolare, elementi quali la gravità dell’infrazione constatata e il periodo durante il quale quest’ultima si è protratta dopo la pronuncia della sentenza che l’ha constatata, nonché la capacità di pagamento dello Stato membro di cui trattasi (v. sentenza Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 118 e la giurisprudenza ivi citata).
91 Nella presente controversia, le circostanze che devono essere prese in considerazione risultano, segnatamente, dalle considerazioni esposte ai punti da 68 a 70 e da 74 a 80 della presente sentenza.
92 Occorre altresì tener conto del fatto che, oltre alla presente causa che fa seguito alla mancata esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), alla Corte sono state sottoposte più di 20 cause in materia di rifiuti che si sono concluse con una constatazione di inadempimento, da parte del suddetto Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione (v. sentenza Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 115).
93 Orbene, una simile reiterazione di condotte costituenti infrazione da parte di uno Stato membro, in un settore specifico dell’azione dell’Unione, costituisce un indicatore del fatto che la prevenzione effettiva del futuro ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione può richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, come la condanna al pagamento di una somma forfettaria (v. sentenza Commissione/Italia, C‑196/13, EU:C:2014:2407, punto 116 e la giurisprudenza ivi citata).
94 La Corte considera che l’insieme degli elementi di fatto e di diritto caratterizzanti l’inadempimento constatato è tale da richiedere, nella fattispecie, l’adozione di una misura dissuasiva come la condanna al pagamento di una somma forfettaria (v. sentenza Commissione/Belgio, C‑533/11, EU:C:2013:659, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).
95 Alla luce di quanto precede, la Corte considera di valutare equamente le circostanze del caso di specie fissando ad EUR 20 milioni l’importo della somma forfettaria che la Repubblica italiana dovrà versare.
96 Di conseguenza, occorre condannare la Repubblica italiana a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria di EUR 20 milioni.
Sulle spese
97 A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana e l’inadempimento è stato constatato, occorre condannare detto Stato membro alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutte le misure necessarie che l’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115) comporta, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
2) La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115).
3) La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria di EUR 20 milioni.
4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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