La disciplina dei veicoli abbandonati e dei veicoli fuori uso
di Gaetano Alborino
di Gaetano Alborino
Relazione al Convegno "Le giornate della Polizia Locale" Riccione 2009
1. Le recenti novità della giurisprudenza
I veicoli abbandonati non possono classificarsi incondizionatamente come rifiuti in senso tecnico e giuridico.
Più correttamente, essi non assumono, per il solo fatto di essere in condizioni il cui stato di abbandono è ancora tutto da accertare, la qualifica di rifiuti, nella duplice e alternativa veste di veicoli fuori uso (CER 16 01 04*), o di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06).
Per i veicoli de quibus, affinché possa dichiararsi lo status di rifiuto è necessario che:
• si configurino gli estremi della nozione di rifiuto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del medesimo decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
ovvero,
• si realizzi la classificazione di veicoli fuori uso ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 209/2003:
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
In particolare, si può desumere che, ex pluribus, perché un veicolo possa essere definito come rifiuto, fin da subito e senza seguire alcuna fictio juris (necessaria, invece, per i veicoli rinvenuti dagli organi di polizia e non reclamati dai proprietari, ovvero per veicoli in sosta oltre 60 giorni, di cui si tratterà più approfonditamente nei paragrafi successivi), deve risultare evidente lo stato di abbandono, sia che il veicolo si trovi in area pubblica che privata.
A statuire quanto ultimo sopra detto, ancora più dettagliatamente rispetto al dettato legislativo, è stata la Corte di Cassazione, che si è pronunciata recentemente e più volte sull’argomento.
Per quel che attiene alla qualità di rifiuto dei veicoli fuori uso trova applicazione il principio affermato da questa Corte (per tutte, Corte di Cassazione, Sez. III, 23 giugno 2005 n. 33789), secondo cui a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003, con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/53/CE, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d’immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.
Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2009, n. 23701.
Nello stesso senso come sopra, la sentenza del 15 maggio 2009 n. 20424, con la quale i giudici ermellini hanno, peraltro, rilevato anche l’inconferenza della persistente iscrizione di un veicolo nell'apposito elenco del PRA ai fini della qualificazione del veicolo come bene anziché come rifiuto.
La decisione impugnata non risulta, infatti, censurabile posto che ha dato ampiamente conto del fatto che dal verbale di sequestro era evincibile lo stato di elevato degrado del veicolo sì da non poter esser più circolante.
A tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico, è, cioè, sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di res nullius, bensì in quello traslato - funzionale - di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita.
Più risalente, infine, la sentenza del 17 giugno 2004 n. 27282:
L'art. 3 del D.Lgs. 24.6.2003, n. 209, (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) considera il veicolo "fuori uso” un rifiuto sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in area privata. Il centro di raccolta deve essere autorizzato alla stessa stregua dei soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso.
2. Il campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003
In riferimento all’evidente stato di abbandono di un veicolo, legittimante la condizione di rifiuto ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 209/2003, è utile precisare che non tutti i veicoli fuori uso rientrano nel campo di applicazione del decreto citato, recante l’attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Esso, infatti, si applica solo ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), e ai relativi componenti e materiali, e dunque:
ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva
70/156/CEE, ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.
I veicoli M1 sono così definiti dall’art. 47, comma 2, lett. b) del D. Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada):
I veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente.
I veicoli N1, invece, fanno riferimento non al numero di passeggeri ma al trasporto merci, e sono così definiti dall’art. 47, comma 2, lett. c) del codice della strada:
I veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa max non superiore a 3,5 t.
In conclusione, quando si parla di un veicolo in evidente stato di abbandono, classificato fuori uso dal D. Lgs. 209/2003, si fa riferimento esclusivamente ai veicoli M1, N1 e ai tricicli a motore, con l’esclusione della categoria L5.
Quindi, per i veicoli che sono fuori dal suddetto campo di applicazione non vale la statuizione giurisprudenziale come riportata sopra nell’introduzione.
3. Il campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006
Il 23 agosto 2003 è entrato in vigore il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), come successivamente modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149, con cui è stata introdotta in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso.
Poiché la disciplina comunitaria non contemplava tutte le categorie di veicoli, con il decreto legislativo n. 152/2006 si è reso necessario dettare l’art. 231, quale complemento della particolare disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 209/2003, al fine di evitare una vacatio juris della disciplina complessiva.
Il citato art. 231, che riproduce quasi integralmente l’art. 46 del previgente D. Lgs. n. 22/97 (cd. decreto Ronchi), trova dunque applicazione nelle ipotesi non disciplinate dal decreto legislativo n. 209.
Più precisamente, l’art. 231, rubricato con il titolo “Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209” stabilisce: << Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore >>.
Rientrano nella disciplina del D. Lgs. 152/2006, in quanto fuori dal campo di applicazione del decreto 209, i seguenti veicoli:
Motoveicoli;
Veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente;
Veicoli per il trasporto cose di massa superiore a 3,5 t.
Rimorchi;
Tricicli categoria L5;
Macchine agricole.
Per tali veicoli, se in stato di abbandono, vale l’interpretazione secondo cui essi possono considerarsi rifiuti solo in quanto è integrata la definizione di rifiuto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 152/2006.
4. I veicoli abbandonati in area pubblica
Si rammenti preliminarmente che un veicolo abbandonato, se ed in quanto non ricorrano le condizioni che integrano gli estremi della definizione di rifiuto di cui all’art. 183 del D. Lgs. 152/2006, non può considerarsi immediatamente un veicolo fuori uso, e quindi un rifiuto.
Il regolamento recante la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927-929 del codice civile è contenuto nel D.M. 460/1999, emanato in attuazione dell’art. 46 del D. Lgs 22 febbraio 1997 (cd. decreto Ronchi).
Non sorprenda, purtroppo, dato il notorio tempismo del nostro legislatore, che un regolamento attuativo di un decreto abrogato da ormai più di tre anni sia ancora vigente (<>).
Nelle more che sia adottato il decreto che stabilisca, ai sensi dell’art. 231 comma 3, la nuova disciplina per il conferimento dei veicoli ai centri di raccolta rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile, continua a trovare applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
Il campo di applicazione del Regolamento è delimitato dall’art. 1 del citato decreto:
<< Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso
pubblico un veicolo … …>>.
A precisare che cosa debba intendersi per area ad uso pubblico, è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Interno 12 giugno 2000, n. M/2413/25:
<< In relazione alla dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 1999, si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 del Codice della strada. Pertanto, l'area ad uso pubblico che rileva ai fini dell'applicazione del D.M. n. 460 del 1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale >>.
L’articolo 1 del DM 460/1999 stabilisce altresì i criteri presuntivi dello stato di abbandono di un veicolo, dettando la disciplina dettagliata per il successivo conferimento provvisorio dello stesso ad un centro di raccolta.
Sono ritenuti indici presuntivi dello stato di abbandono di un veicolo la mancanza della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione.
Quid juris quando un organo di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinviene sul territorio (rectius: area ad uso pubblico) un veicolo abbandonato?
In primis, deve accertare che il veicolo non sia di provenienza furtiva, perché in tal caso tutta la disciplina in materia ambientale arretra in favore di quella del codice penale. Quindi, deve accertare se sia possibile risalire al proprietario.
4.1 Da veicolo abbandonato a veicolo fuori uso
L’art. 1 del regolamento in questione definisce, nei casi in cui si può presumere che un veicolo a motore o un rimorchio rinvenuto su area pubblica si trovi in stato di abbandono, la procedura da seguire ai fini dello smaltimento dello stesso.
Previo e separato verbale di contestazione nel quale si da conto dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, prontamente notificato al proprietario del veicolo stesso, si dispone il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
Ove il proprietario non sia identificabile, nell’impossibilità di effettuare la notificazione, ed in sua sostituzione, il verbale di rinvenimento del veicolo in stato di abbandono è pubblicato all’albo pretorio.
Il secondo comma dell'articolo 1 introduce una presunzione di abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni dalla avvenuta notifica del verbale di contestazione dello stato d'uso del mezzo, ovvero, in caso di non identificabilità del proprietario, dalla pubblicazione all’albo pretorio del verbale di rinvenimento del veicolo stesso, senza che il proprietario o altro avente diritto lo abbia reclamato.
Trascorsi i 60 giorni, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile e suscettibile, come tale, di occupazione .
Più precisamente, allo scadere del termine di 60 giorni senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, il gestore del centro di raccolta procede, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, alla rottamazione del mezzo, salvo che il Comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso.
Dall'esame delle suddette disposizioni, si evince che il veicolo sottoposto alla disciplina di cui al D.M. n. 460 del 1999 può anche non essere un rifiuto essendo essenzialmente un bene nei confronti del quale bisogna accertare la situazione di abbandono al fine del conferimento ai centri di raccolta.
Infine, consacrato lo status di rifiuto, conseguono le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 231 e 255, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, ovvero dagli artt. 5, co. 1 e 13, co. 2, del D. Lgs. 209/2003.
4.2 Il veicolo in sosta vietata per oltre 60 giorni
L’articolo 2 del D.M. 460/1999 prevede una singolare ipotesi in cui un veicolo può tramutarsi in veicolo fuori uso.
Gli organi di polizia, allorché accertano il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ne dispongono il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell’articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.
L’organo di polizia, quindi, riferisce al sindaco del ritrovamento e dell’avvenuto conferimento, ai sensi dell’articolo 927 e seguenti del codice civile .
Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all’articolo 928 del codice civile , dispone, ove il proprietario del veicolo , quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell’invito a ritirarlo nel termine indicato nell’articolo 929 dello stesso codice , con l’esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione.
La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.
Trascorso il termine indicato nell’articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d’uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 1.
5. I veicoli abbandonati in area privata
Nel caso in cui il veicolo, considerato rifiuto speciale, sia rinvenuto su area diversa da quella considerata ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada (ad esempio, su area demaniale o privata), non potendosi applicare, per il conferimento ai centri raccolta, le disposizioni speciali dal D.M. n. 460 del 1999, ricorrono quelle generali contenute nell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero nell’articolo 13, comma 2 del D. Lgs 209/2003.
Tale interpretazione è stata formulata dal Ministero dell’Interno, con la circolare 12 giugno 2000, n. M/2413/25
5.1 I veicoli privi di targa in area privata
La lettera b) dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. nr. 209/2003, prima della modifica apportata dal D. Lgs. nr. 149/2006, prevedeva come veicolo classificato fuori uso anche “Il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private, per il quale è stata effettuata la cancellazione dal P.R.A. a cura del proprietario”.
La Commissione Europea ha richiesto tale modifica, in quanto la normativa comunitaria esclude la possibilità che veicoli radiati possano continuare ad essere utilizzati su aree private, anziché essere demoliti.
Nella versione vigente, i veicoli privi di targa abbandonati su area privata costituiscono chiaramente dei rifiuti.
L’art. 3 del D. Lgs. 209/2003 considera rifiuto il veicoli fuori uso, privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato, privo di targhe, in area privata.
L’eventuale utilizzazione di qualche pezzo di ricambio da parte del detentore, non fa venire meno la natura di rifiuto del veicolo dismesso.
In conformità al dettato legislativo europeo e nazionale si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sez. III, 18 giugno 2007, n. 23790:
L’art. 3 del D. Lgs. 209/2003 considera rifiuto il veicolo fuori uso, privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnadolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in un’area privata (cfr. Cassazione 21963 del 2005; 33789 del 2005).
6. Le sanzioni per l’abbandono dei veicoli fuori uso
Le sanzioni per l’abbandono di veicoli fuori uso sono determinate dall’applicazione di due distinte normative:
a) Il D. Lgs. n. 209/2003, per i veicoli rientranti nella categoria M1 e N1, oltre che per i tricicli;
b) Il D. Lgs. n. 152/2006 per tutti gli altri veicoli non contemplati dal decreto di cui sopra.
Per i veicoli classificati dall’articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) M1 e N1, oltre che per i tricicli a motore, con l’esclusione della categoria L5, si fa riferimento per l’applicazione delle sanzioni all’articolo 13, comma 2, del D. Lgs n. 209/2003:
Il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (p.m.r. euro 1666,67).
Per tutti gli altri veicoli, non rientranti nelle categorie di cui sopra, si fa riferimento all’articolo 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006:
Il detentore del veicolo che abbandona oppure che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato né ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro (p.m.r. 206,67 euro).
A differenza, però, di quella di cui al D. Lgs. n. 209/2003, che prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie, nella disciplina sanzionatoria di cui al D. Lgs. n. 152/2006, l’abbandono dei veicoli fuori uso è sanzionato anche penalmente quando la condotta illecita è posta in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti.
L’articolo 256, comma 2, punisce l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti posto in essere dai suddetti soggetti:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Nell’applicazione di entrambe le normative de quibus, l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative è, ai sensi dell’art. 262 del D. Lgs. 152/2006 (cui si richiama lo stesso art. 13, comma 8 del D. Lgs. 209/2003), la Provincia.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le suddette violazioni sono devoluti, ai sensi dell’art. 263 del D. Lgs. n. 152/2006 (al quale ancora l’art. 13, comma 8, del D. Lgs. n. 209/2003 rinvia) alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.
7. Le sanzioni per la gestione illecita dei veicoli fuori uso
L’attività di raccolta e deposito di veicoli fuori uso in assenza della prescritta autorizzazione (ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 nel caso di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ovvero ex artt. 212 e 216 nel caso delle procedure semplificate), configura il reato di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, sanzionato con:
1) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06);
2) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di veicoli fuori uso (CER 16 01 04*).
Sul punto la Giurisprudenza di legittimità è unanimamente concorde.
Ex multis, la più recente:
L'attività di raccolta di veicoli fuori uso e di rottamazione, costituisce attività di gestione di rifiuti anche se finalizzata alla attività di autoriparatore, e se svolta in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che anche a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, il centro di raccolta deve essere autorizzato alla stessa stregua dei soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso.
Corte di Cassazione, Sez. III, 7 novembre 2008, n. 41835
Salvo che l’attività di gestione non configura una vera e propria discarica abusiva.
Per la configurabilità del reato di discarica abusiva costituita da veicoli fuori uso di cui all’art. 51, comma 3, del D. Lgs 22/97, (trasfuso nell’art. 256, comma 3, del D. Lgs. 152/2006) non è sufficiente lo stato di inservibilità irreversibile del sito a causa dei tempi di giacenza, ma è necessario che vi siano modalità di stoccaggio tali da creare infiltrazioni di oli usati o atro nel terreno, oppure altre forme di inquinamento ambientale.
Corte di Cassazione, Sez. III, 9 maggio 2002 nr. 16249
In tal caso l’art. 256, comma 3, punisce il reato de quo con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Ovvero con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue inoltre la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato.
1. Le recenti novità della giurisprudenza
I veicoli abbandonati non possono classificarsi incondizionatamente come rifiuti in senso tecnico e giuridico.
Più correttamente, essi non assumono, per il solo fatto di essere in condizioni il cui stato di abbandono è ancora tutto da accertare, la qualifica di rifiuti, nella duplice e alternativa veste di veicoli fuori uso (CER 16 01 04*), o di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06).
Per i veicoli de quibus, affinché possa dichiararsi lo status di rifiuto è necessario che:
• si configurino gli estremi della nozione di rifiuto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del medesimo decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
ovvero,
• si realizzi la classificazione di veicoli fuori uso ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 209/2003:
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
In particolare, si può desumere che, ex pluribus, perché un veicolo possa essere definito come rifiuto, fin da subito e senza seguire alcuna fictio juris (necessaria, invece, per i veicoli rinvenuti dagli organi di polizia e non reclamati dai proprietari, ovvero per veicoli in sosta oltre 60 giorni, di cui si tratterà più approfonditamente nei paragrafi successivi), deve risultare evidente lo stato di abbandono, sia che il veicolo si trovi in area pubblica che privata.
A statuire quanto ultimo sopra detto, ancora più dettagliatamente rispetto al dettato legislativo, è stata la Corte di Cassazione, che si è pronunciata recentemente e più volte sull’argomento.
Per quel che attiene alla qualità di rifiuto dei veicoli fuori uso trova applicazione il principio affermato da questa Corte (per tutte, Corte di Cassazione, Sez. III, 23 giugno 2005 n. 33789), secondo cui a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003, con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/53/CE, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d’immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.
Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2009, n. 23701.
Nello stesso senso come sopra, la sentenza del 15 maggio 2009 n. 20424, con la quale i giudici ermellini hanno, peraltro, rilevato anche l’inconferenza della persistente iscrizione di un veicolo nell'apposito elenco del PRA ai fini della qualificazione del veicolo come bene anziché come rifiuto.
La decisione impugnata non risulta, infatti, censurabile posto che ha dato ampiamente conto del fatto che dal verbale di sequestro era evincibile lo stato di elevato degrado del veicolo sì da non poter esser più circolante.
A tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico, è, cioè, sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di res nullius, bensì in quello traslato - funzionale - di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita.
Più risalente, infine, la sentenza del 17 giugno 2004 n. 27282:
L'art. 3 del D.Lgs. 24.6.2003, n. 209, (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) considera il veicolo "fuori uso” un rifiuto sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in area privata. Il centro di raccolta deve essere autorizzato alla stessa stregua dei soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso.
2. Il campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003
In riferimento all’evidente stato di abbandono di un veicolo, legittimante la condizione di rifiuto ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 209/2003, è utile precisare che non tutti i veicoli fuori uso rientrano nel campo di applicazione del decreto citato, recante l’attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Esso, infatti, si applica solo ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), e ai relativi componenti e materiali, e dunque:
ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva
70/156/CEE, ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.
I veicoli M1 sono così definiti dall’art. 47, comma 2, lett. b) del D. Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada):
I veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente.
I veicoli N1, invece, fanno riferimento non al numero di passeggeri ma al trasporto merci, e sono così definiti dall’art. 47, comma 2, lett. c) del codice della strada:
I veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa max non superiore a 3,5 t.
In conclusione, quando si parla di un veicolo in evidente stato di abbandono, classificato fuori uso dal D. Lgs. 209/2003, si fa riferimento esclusivamente ai veicoli M1, N1 e ai tricicli a motore, con l’esclusione della categoria L5.
Quindi, per i veicoli che sono fuori dal suddetto campo di applicazione non vale la statuizione giurisprudenziale come riportata sopra nell’introduzione.
3. Il campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006
Il 23 agosto 2003 è entrato in vigore il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), come successivamente modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149, con cui è stata introdotta in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso.
Poiché la disciplina comunitaria non contemplava tutte le categorie di veicoli, con il decreto legislativo n. 152/2006 si è reso necessario dettare l’art. 231, quale complemento della particolare disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 209/2003, al fine di evitare una vacatio juris della disciplina complessiva.
Il citato art. 231, che riproduce quasi integralmente l’art. 46 del previgente D. Lgs. n. 22/97 (cd. decreto Ronchi), trova dunque applicazione nelle ipotesi non disciplinate dal decreto legislativo n. 209.
Più precisamente, l’art. 231, rubricato con il titolo “Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209” stabilisce: << Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore >>.
Rientrano nella disciplina del D. Lgs. 152/2006, in quanto fuori dal campo di applicazione del decreto 209, i seguenti veicoli:
Motoveicoli;
Veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente;
Veicoli per il trasporto cose di massa superiore a 3,5 t.
Rimorchi;
Tricicli categoria L5;
Macchine agricole.
Per tali veicoli, se in stato di abbandono, vale l’interpretazione secondo cui essi possono considerarsi rifiuti solo in quanto è integrata la definizione di rifiuto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 152/2006.
4. I veicoli abbandonati in area pubblica
Si rammenti preliminarmente che un veicolo abbandonato, se ed in quanto non ricorrano le condizioni che integrano gli estremi della definizione di rifiuto di cui all’art. 183 del D. Lgs. 152/2006, non può considerarsi immediatamente un veicolo fuori uso, e quindi un rifiuto.
Il regolamento recante la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927-929 del codice civile è contenuto nel D.M. 460/1999, emanato in attuazione dell’art. 46 del D. Lgs 22 febbraio 1997 (cd. decreto Ronchi).
Non sorprenda, purtroppo, dato il notorio tempismo del nostro legislatore, che un regolamento attuativo di un decreto abrogato da ormai più di tre anni sia ancora vigente (<
Nelle more che sia adottato il decreto che stabilisca, ai sensi dell’art. 231 comma 3, la nuova disciplina per il conferimento dei veicoli ai centri di raccolta rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile, continua a trovare applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
Il campo di applicazione del Regolamento è delimitato dall’art. 1 del citato decreto:
<< Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso
pubblico un veicolo … …>>.
A precisare che cosa debba intendersi per area ad uso pubblico, è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Interno 12 giugno 2000, n. M/2413/25:
<< In relazione alla dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 1999, si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 del Codice della strada. Pertanto, l'area ad uso pubblico che rileva ai fini dell'applicazione del D.M. n. 460 del 1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale >>.
L’articolo 1 del DM 460/1999 stabilisce altresì i criteri presuntivi dello stato di abbandono di un veicolo, dettando la disciplina dettagliata per il successivo conferimento provvisorio dello stesso ad un centro di raccolta.
Sono ritenuti indici presuntivi dello stato di abbandono di un veicolo la mancanza della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione.
Quid juris quando un organo di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinviene sul territorio (rectius: area ad uso pubblico) un veicolo abbandonato?
In primis, deve accertare che il veicolo non sia di provenienza furtiva, perché in tal caso tutta la disciplina in materia ambientale arretra in favore di quella del codice penale. Quindi, deve accertare se sia possibile risalire al proprietario.
4.1 Da veicolo abbandonato a veicolo fuori uso
L’art. 1 del regolamento in questione definisce, nei casi in cui si può presumere che un veicolo a motore o un rimorchio rinvenuto su area pubblica si trovi in stato di abbandono, la procedura da seguire ai fini dello smaltimento dello stesso.
Previo e separato verbale di contestazione nel quale si da conto dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, prontamente notificato al proprietario del veicolo stesso, si dispone il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
Ove il proprietario non sia identificabile, nell’impossibilità di effettuare la notificazione, ed in sua sostituzione, il verbale di rinvenimento del veicolo in stato di abbandono è pubblicato all’albo pretorio.
Il secondo comma dell'articolo 1 introduce una presunzione di abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni dalla avvenuta notifica del verbale di contestazione dello stato d'uso del mezzo, ovvero, in caso di non identificabilità del proprietario, dalla pubblicazione all’albo pretorio del verbale di rinvenimento del veicolo stesso, senza che il proprietario o altro avente diritto lo abbia reclamato.
Trascorsi i 60 giorni, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile e suscettibile, come tale, di occupazione .
Più precisamente, allo scadere del termine di 60 giorni senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, il gestore del centro di raccolta procede, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, alla rottamazione del mezzo, salvo che il Comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso.
Dall'esame delle suddette disposizioni, si evince che il veicolo sottoposto alla disciplina di cui al D.M. n. 460 del 1999 può anche non essere un rifiuto essendo essenzialmente un bene nei confronti del quale bisogna accertare la situazione di abbandono al fine del conferimento ai centri di raccolta.
Infine, consacrato lo status di rifiuto, conseguono le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 231 e 255, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, ovvero dagli artt. 5, co. 1 e 13, co. 2, del D. Lgs. 209/2003.
4.2 Il veicolo in sosta vietata per oltre 60 giorni
L’articolo 2 del D.M. 460/1999 prevede una singolare ipotesi in cui un veicolo può tramutarsi in veicolo fuori uso.
Gli organi di polizia, allorché accertano il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ne dispongono il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell’articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.
L’organo di polizia, quindi, riferisce al sindaco del ritrovamento e dell’avvenuto conferimento, ai sensi dell’articolo 927 e seguenti del codice civile .
Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all’articolo 928 del codice civile , dispone, ove il proprietario del veicolo , quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell’invito a ritirarlo nel termine indicato nell’articolo 929 dello stesso codice , con l’esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione.
La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.
Trascorso il termine indicato nell’articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d’uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 1.
5. I veicoli abbandonati in area privata
Nel caso in cui il veicolo, considerato rifiuto speciale, sia rinvenuto su area diversa da quella considerata ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada (ad esempio, su area demaniale o privata), non potendosi applicare, per il conferimento ai centri raccolta, le disposizioni speciali dal D.M. n. 460 del 1999, ricorrono quelle generali contenute nell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero nell’articolo 13, comma 2 del D. Lgs 209/2003.
Tale interpretazione è stata formulata dal Ministero dell’Interno, con la circolare 12 giugno 2000, n. M/2413/25
5.1 I veicoli privi di targa in area privata
La lettera b) dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. nr. 209/2003, prima della modifica apportata dal D. Lgs. nr. 149/2006, prevedeva come veicolo classificato fuori uso anche “Il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private, per il quale è stata effettuata la cancellazione dal P.R.A. a cura del proprietario”.
La Commissione Europea ha richiesto tale modifica, in quanto la normativa comunitaria esclude la possibilità che veicoli radiati possano continuare ad essere utilizzati su aree private, anziché essere demoliti.
Nella versione vigente, i veicoli privi di targa abbandonati su area privata costituiscono chiaramente dei rifiuti.
L’art. 3 del D. Lgs. 209/2003 considera rifiuto il veicoli fuori uso, privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato, privo di targhe, in area privata.
L’eventuale utilizzazione di qualche pezzo di ricambio da parte del detentore, non fa venire meno la natura di rifiuto del veicolo dismesso.
In conformità al dettato legislativo europeo e nazionale si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sez. III, 18 giugno 2007, n. 23790:
L’art. 3 del D. Lgs. 209/2003 considera rifiuto il veicolo fuori uso, privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnadolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in un’area privata (cfr. Cassazione 21963 del 2005; 33789 del 2005).
6. Le sanzioni per l’abbandono dei veicoli fuori uso
Le sanzioni per l’abbandono di veicoli fuori uso sono determinate dall’applicazione di due distinte normative:
a) Il D. Lgs. n. 209/2003, per i veicoli rientranti nella categoria M1 e N1, oltre che per i tricicli;
b) Il D. Lgs. n. 152/2006 per tutti gli altri veicoli non contemplati dal decreto di cui sopra.
Per i veicoli classificati dall’articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) M1 e N1, oltre che per i tricicli a motore, con l’esclusione della categoria L5, si fa riferimento per l’applicazione delle sanzioni all’articolo 13, comma 2, del D. Lgs n. 209/2003:
Il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (p.m.r. euro 1666,67).
Per tutti gli altri veicoli, non rientranti nelle categorie di cui sopra, si fa riferimento all’articolo 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006:
Il detentore del veicolo che abbandona oppure che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato né ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro (p.m.r. 206,67 euro).
A differenza, però, di quella di cui al D. Lgs. n. 209/2003, che prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie, nella disciplina sanzionatoria di cui al D. Lgs. n. 152/2006, l’abbandono dei veicoli fuori uso è sanzionato anche penalmente quando la condotta illecita è posta in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti.
L’articolo 256, comma 2, punisce l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti posto in essere dai suddetti soggetti:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Nell’applicazione di entrambe le normative de quibus, l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative è, ai sensi dell’art. 262 del D. Lgs. 152/2006 (cui si richiama lo stesso art. 13, comma 8 del D. Lgs. 209/2003), la Provincia.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le suddette violazioni sono devoluti, ai sensi dell’art. 263 del D. Lgs. n. 152/2006 (al quale ancora l’art. 13, comma 8, del D. Lgs. n. 209/2003 rinvia) alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.
7. Le sanzioni per la gestione illecita dei veicoli fuori uso
L’attività di raccolta e deposito di veicoli fuori uso in assenza della prescritta autorizzazione (ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 nel caso di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ovvero ex artt. 212 e 216 nel caso delle procedure semplificate), configura il reato di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, sanzionato con:
1) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06);
2) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di veicoli fuori uso (CER 16 01 04*).
Sul punto la Giurisprudenza di legittimità è unanimamente concorde.
Ex multis, la più recente:
L'attività di raccolta di veicoli fuori uso e di rottamazione, costituisce attività di gestione di rifiuti anche se finalizzata alla attività di autoriparatore, e se svolta in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che anche a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, il centro di raccolta deve essere autorizzato alla stessa stregua dei soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso.
Corte di Cassazione, Sez. III, 7 novembre 2008, n. 41835
Salvo che l’attività di gestione non configura una vera e propria discarica abusiva.
Per la configurabilità del reato di discarica abusiva costituita da veicoli fuori uso di cui all’art. 51, comma 3, del D. Lgs 22/97, (trasfuso nell’art. 256, comma 3, del D. Lgs. 152/2006) non è sufficiente lo stato di inservibilità irreversibile del sito a causa dei tempi di giacenza, ma è necessario che vi siano modalità di stoccaggio tali da creare infiltrazioni di oli usati o atro nel terreno, oppure altre forme di inquinamento ambientale.
Corte di Cassazione, Sez. III, 9 maggio 2002 nr. 16249
In tal caso l’art. 256, comma 3, punisce il reato de quo con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Ovvero con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue inoltre la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato.