MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 19 marzo 2008

Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell\'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
GU n. 79 del 3-4-2008
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
IL MINISTRO DELL\'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni,
concernente ordinamento della Marina militare;
Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1978, recante
iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, di unita\'
dell\'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del
Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle
Capitanerie di porto;
Vista la legge 15 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell\'Amministrazione della difesa e il decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il
regolamento di attuazione;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive
modificazioni, relativo alla riforma strutturale delle Forze armate,
a norma dell\'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, e
in particolare l\'art. 3, il quale, nell\'escludere dall\'ambito di
applicazione le navi militari da guerra o ausiliarie, prevede che gli
Stati membri adottino misure per assicurare che tali navi,
conferiscano i propri rifiuti e i residui del carico, secondo
modalita\' coerenti con la direttiva stessa, nella misura del
ragionevole e del praticabile;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per
l\'adempimento di obblighi derivanti dall\'appartenenza dell\'Italia
alle Comunita\' europee, legge comunitaria 2001, e in particolare
l\'art. 32, il quale delega il Governo ad emanare decreti legislativi
per dare organica attuazione alla richiamata direttiva n. 2000/59/CE;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante
attuazione della delega recata dalla citata legge n. 39 del 2002;
Visto il regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che
contiene disposizioni riguardanti in generale raccolta, trasporto,
manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione,
registrazione, documenti di accompagnamento, rintracciabilita\' dei
sottoprodotti di origine animale introdotti nell\'ambito dei Paesi
della comunita\' o provenienti dalla stessa, compresi i rifiuti
alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti
internazionali;
Visto l\'accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, il
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, recante le «Linee guida per
l\'applicazione del regolamento CE n. 1774/2002»;
Visto in particolare, l\'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 182 del 2003, il quale, nell\'escludere dall\'ambito di
applicazione le navi militari da guerra e ausiliarie, prevede che il
Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i
Ministri dell\'ambiente e della tutela del territorio, dell\'economia e
finanze e della salute, stabilisce le misure necessarie ad assicurare
che le navi militari da guerra e ausiliarie conferiscano i rifiuti e
i residui del carico, in conformita\' alla normativa vigente in
materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste
per tali navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita\';
Sentito il Ministro dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Considerata la necessita\' di dare applicazione al disposto
dell\'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 182 del
2003;
Decreta:
                               Art. 1.
F i n a l i t a\'
1. Il presente decreto e\' volto a stabilire le misure necessarie
per il conferimento, da parte delle navi militari da guerra e
ausiliarie, dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi
impianti portuali.
                               Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il decreto si applica alle navi militari da guerra e alle navi
militari ausiliarie iscritte nel quadro e nei ruoli speciali del
naviglio militare dello Stato tenuti dal Ministero della difesa,
Direzione generale delle armamenti navali (NAVARM), in conformita\'
alla normativa vigente in materia, appartenenti alle tipologie e
classi di cui alle tabelle A e B, che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
                               Art. 3.
Gestione dei rifiuti delle navi nelle basi militari navali
1. I comandi militari territoriali della Marina militare, per
assicurare, in autonomia funzionale, il servizio di raccolta dei
rifiuti e dei residui del carico delle navi militari in sosta presso
le basi militari navali, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel
rispetto della normativa vigente, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e del regolamento CE n. 1774/2002.
2. Istruzione tecniche, sono altresi\' adottate, per il naviglio di
appartenenza, dai Comandi generali dell\'Arma dei carabinieri, della
Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto.
3. La gestione dei rifiuti alimentari delle navi militari e
relativi controlli, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a
bordo delle stesse, sono delegati all\'Autorita\' militare, che
garantisce la messa in biosicurezza degli stessi e il conferimento
dei rifiuti al momento dello sbarco secondo disposizioni interne
coerenti con la normativa vigente per le navi che effettuano
trasporti internazionali.
                               Art. 4.
Attivita\' operative delle navi militari
1. I comandanti delle navi militari, tenuto conto delle limitazioni
derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche previste per le
navi, delle caratteristiche di ogni classe di unita\' e della
tipologia di attivita\' operativa per l\'assolvimento dei compiti
d\'istituto, osservano, nei porti non militari, le prescrizioni di cui
al successivo art. 5, fatta salva la necessita\' di non compromettere
lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla
nave.
                               Art. 5.
Misure necessarie per il conferimento dei rifiuti e dei residuati del
carico per i porti non militari
1. I comandanti delle navi militari, di cui alle tipologie e classi
di unita\' indicate nella tabella A:
a) predispongono le informazioni riportate nel modulo di cui alla
tabella C, che costituisce parte integrante del presente decreto ;
b) notificano, con congruo anticipo, le informazioni, di cui alla
lettera a), all\'Autorita\' marittima, nell\'imminenza dell\'arrivo nel
porto di scalo, ove sussista la necessita\' di conferire i rifiuti
prodotti dalla nave;
c) conferiscono i rifiuti e i residui del carico prodotti dalla
nave all\'impianto portuale di raccolta, prima di lasciare il porto.
2. I comandanti delle navi militari appartenenti alle classi di
unita\' indicate nella tabella B sono esonerati dalle procedure di
notifica di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. I comandanti delle navi militari non ottemperano al disposto di
cui al comma 1, lettera c), nel caso in cui si configurino le
situazioni di necessita\' operativa di cui all\'art. 4, comma 1.
                               Art. 6.
Ispezioni
1. Le ispezioni per la verifica dell\'osservanza delle prescrizioni
stabilite dal presente decreto, sono disposte dai Comandi
gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di appartenenza, in
sosta in porti non militari.
Il presente decreto sara\' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2008
Il Ministro della difesa
Parisi
Il Ministro dell\'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dell\'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro della salute
Turco
                                                            Tabella A
TIPOLOGIE E CLASSI DI NAVI MILITARI SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI DELLA
NOTIFICA E DEL SUCCESSIVO CONFERIMENTO DI RIFIUTI NEL PORTO DI
SCALO DELLA NAVE
1. Unita\' della Marina militare:
incrociatori portaeromobili;
incrociatori;
cacciatorpediniere;
fregate;
pattugliatori di squadra;
corvette;
pattugliatori d\'altura;
pattugliatori costieri;
navi comando e supporto forze CMM;
unita\' di trasporto e sbarco;
rifornitrici di squadra;
navi salvataggio/soccorso;
navi idrografiche;
navi scuola a vela maggiori;
navi esperienze maggiori;
unita\' di supporto e ricerca.
2. Naviglio del Corpo della Guardia di finanza:
nave scuola classe «CINI»;
pattugliatori classe «ZARA».
3. Naviglio del Corpo delle Capitanerie di porto:
naviglio di altura classe 900.
                                                            Tabella B
TIPOLOGIE E CLASSI DI NAVI MILITARI NON SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI
DELLA NOTIFICA NEL PORTO DI SCALO DELLA NAVE
1. Naviglio della Marina militare:
cacciamine;
sommergibili;
unita\' idro-oceanografiche costiere;
navi scuola a vela minori;
navi addestrative;
navi esperienze minori;
unita\' di supporto minori per attivita\' COMSUBIN;
moto officine costiere (MOC);
moto trasporto costieri (MTC);
navi trasporto acqua;
moto cisterne costiere (MCC);
moto trasporto fari (MTF);
rimorchiatori d\'altura;
rimorchiatori costieri;
rimorchiatori portuali (RP);
imbarcazioni dello sport velico.
2. Naviglio dell\'Arma dei carabinieri:
motovedette di altura - classi 500 - 600 - 700 - 800;
motovedette costiere - classi 100 - 200 - 300.
3. Naviglio del Corpo della Guardia di finanza:


Pattugliatori veloci.... classe "MAZZEI"
classe "DI BARTOLO"
Guardacoste.... classe "BIGLIANI"
classe "CORRUBIA"
classe "GENNA"
classe ARTEMA
classe GABRIELE
classe MEATTINI
Guardacoste litoranei.... classe 300
classe 400
Vedette velocissime.... classe 6000 - 6100
classe 6000 (levriero)
Vedette veloci.... classe 700
classe 1600
classe 3000
classe 3100
classe 4000 (drago)
classe 5000 - 5100
Vedette costiere.... classe 600
classe 600 (falco)
classe 2000
classe 5300
classe 5500
classe 5800
classe 5900
classe V.A.I. 200
classe V.A.I. 300
classe M.S.F.
classe B.S.O.
Unità logistiche.... classe V.A.I. 400
classi V.A.I. 500
classe M.S.E.
classe M.T.
classe B.S.
Imbarcazioni a vela.... Grifoni - j245 - Vela - Laser
Optimist - FD - Soling - Finn
Caravelle - 49 ER - Tornado
Star

4. Naviglio del Corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera:


Naviglio di altura.... classe 400
classe 300
classe 200
Naviglio costiero.... classe 450
classe 500
classe 700
classe 800
classe 2000
classe 600
Naviglio litoraneo.... classe 100
classe 150
classe 5000
battelli GC
                                                            Tabella C
1. Nome della nave e indicativo radio:
2. Tipo e quantitativo di rifiuti da conferire:


Tipo di rifiuti Rifiuti da conferire m cubi
-- --
Oli usati
Fanghi
Acqua di sentina
Rifiuti sanitari
Plastica
Rifiuti alimentari da tragitti internazionali
Altro (specificare)
Data....
Ora....
Firma....