Cass. Sez. III n. 50491 del 29 novembre 2016 (Ud 22 giu 2016)
Pres. Amoresano Est. Liberati Ric. Bullo
Caccia e animali.Utilizzo di un collare elettronico in grado di emettere una scossa

L'utilizzo di un collare elettronico in grado di emettere una scossa tramite elettrodi integra il delitto di maltrattamento di animali, poiché l'inflizione di scariche elettriche è produttiva di sofferenze e di conseguenze anche sul sistema nervoso dell'animale, in quanto volto ad addestrarlo attraverso lo spavento e la sofferenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 ottobre 2015 il Tribunale di Trento ha condannato B.F. alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 727 c.p. (per avere detenuto il suo cane in condizioni incompatibili con la sua natura, facendogli indossare un collare elettronico in grado di procurargli sofferenza mediante una scossa emessa dagli elettrodi del collare).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine al ritenuto effettivo utilizzo del collare elettronico sul segugio di razza italiana di proprietà dell'imputato, non essendo stati compiuti accertamenti sull'utilizzo del collare allo scopo di rilasciare una scarica elettrica, essendo stato utilizzato detto collare solo per emettere comandi sonori e non anche scariche elettriche a scopo addestrativo, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.

2.2. Mediante il secondo motivo ha denunciato ulteriore vizio di motivazione a proposito della sofferenza che sarebbe stata procurata al cane attraverso l'utilizzo del collare elettronico, non adeguatamente accertata dall'istruttoria svolta.

2.3. Con il terzo motivo ha prospettato ulteriore vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo volto a censurare la ricostruzione della vicenda sul piano storico, compiuta in modo logico dal Tribunale, in mancanza di vizi della motivazione.

2. Va al riguardo ricordato che costituisce principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

2.1. Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale, dopo aver premesso che il cane poi risultato essere di proprietà dell'imputato era stato ritrovato vagante nel territorio del Comune di (OMISSIS), e, al controllo, era risultato dotato di un collare elettronico con il led verde che dava il segnale di acceso, utilizzato per scopi addestrativi, attivato a distanza da un telecomando, in modo da provocare nel cane scosse elettriche aventi come conseguenza oltre al dolore fisico anche uno stress psicologico, ha escluso che fosse stato dimostrato che tale collare venisse usato dall'imputato solo per emettere impulsi elettrici e non anche scosse elettriche, non ritenendo sufficiente al riguardo la testimonianza di M.M., che solo alcune volte era uscito con l'imputato ed il suo cane, ed escludendo, sul piano logico, che un collare in grado di emettere sia impulsi sonori sia impulsi elettrici fosse stato acquistato e fatto indossare al cane solo per usarlo per gli impulsi sonori.

Tanto premesso sul piano dell'accertamento dei fatti, il Tribunale ha anche ritenuto che l'utilizzo di detto collare integri il delitto di maltrattamento di animali, sottolineando come l'inflizione di scariche elettriche sia produttiva di sofferenze e di conseguenze anche sul sistema nervoso dell'animale, in quanto volto ad addestrarlo attraverso lo spavento e la sofferenza, affermando di conseguenza la responsabilità dell'imputato al riguardo, in considerazione della intenzionalità dell'uso di detto collare.

2.2. Con tali considerazioni, ampiamente idonee a giustificare la decisione di condanna, il ricorrente ha, in realtà, omesso qualsiasi confronto critico, proponendo, attraverso la deduzione di vizi della motivazione, una diversa ricostruzione della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità in assenza di vizi della motivazione, nella specie non sussistenti.

Mediante tutti e tre i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la sostanziale identità delle censure mosse attraverso gli stessi, il ricorrente ha, infatti, criticato l'accertamento compiuto dal Tribunale a proposito dell'utilizzo a scopo di addestramento del collare elettronico (riferito dall'Ispettrice della Polizia locale G.), della sofferenza dell'animale in conseguenza dell'utilizzo di tale collare qualora utilizzato per emettere scosse elettriche (comunque non dimostrato), della consapevolezza di ciò in capo all'imputato, proponendo, dunque, censure in ordine alla ricostruzione della vicenda, compiuta dal Tribunale in modo logico e sulla base degli elementi acquisiti, sulla scorta dei quali il Tribunale ha accertato l'apposizione del collare, la sua idoneità ad emettere scosse elettriche dolorose e potenzialmente nocive per l'animale, traendone, in modo del tutto logico, la conseguenza del suo acquisto da parte dell'imputato proprio per farne tale uso, con la conseguente coerente affermazione della sua responsabilità in ordine al reato contestatogli.

Deve, pertanto, concludersi per l'inammissibilità del ricorso, affidato a censure concernenti la ricostruzione della vicenda sul piano storico, cui il Tribunale è pervenuto in modo logico e coerente, e che quindi non possono ritenersi consentite nel giudizio di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016