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Corte di Giustizia SENTENZA (Seconda Sezione) 10 giugno 2004

«Direttiva 96/59/CE – Gestione dei rifiuti – Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili»

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Nella causa C-454/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e R. Stüwe, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di predisporre o di comunicare alla Commissione, entro i termini prescritti, il programma previsto dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE,



LA CORTE (Seconda Sezione),


composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e R. Schintgen e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 gennaio 2004,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente



Sentenza


1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di predisporre o di comunicare alla Commissione, entro i termini prescritti, il programma previsto dall’art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.


Contesto normativo

2
L’art. 11 della direttiva prevede quanto segue:

«1.Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:


un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;


una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.

2.Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione».


Procedimento precontenzioso

3
In data 7 aprile 2000 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica federale di Germania, contestandole di non aver recepito correttamente nel diritto nazionale gli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva.

4
Il 19 gennaio 2001 la Commissione, non essendo rimasta soddisfatta della risposta fornita, con lettera del 31 luglio 2000, dalla Repubblica federale di Germania relativamente a tale diffida, ha emesso un parere motivato con cui intimava a tale Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

5
In tale parere motivato, la Commissione ritiene che la Repubblica federale di Germania sia venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dalla direttiva, avendo omesso di predisporre o di comunicarle, al più tardi entro il 16 settembre 1999, la sintesi ed il programma di cui all’art. 4, n. 1, prima frase, e all’art. 11, n. 1, primo trattino, in combinato disposto con l’art. 11, n. 2, della direttiva. Essa non censura più l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’art. 11, n. 1, secondo trattino, della direttiva.

6
Come risulta dalla copia, trasmessa dalla Commissione su richiesta della Corte, della lettera di accompagnamento recante il timbro di ricevimento della Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso l’Unione europea, la notifica del parere motivato ha avuto luogo il 19 gennaio 2001.

7
La Repubblica federale di Germania ha risposto al parere motivato con una comunicazione 23 marzo 2001, trasmessa con lettera del 27 marzo 2001 e registrata presso la Commissione il 2 aprile 2001. In tale comunicazione, essa dichiara di trasmettere alla Commissione una sintesi degli inventari ai sensi dell’art. 4, n. 1, prima frase, della direttiva ed un programma ai sensi dell’art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva. Relativamente a tale programma, essa rinvia al «Bericht über die Bestandsaufnahmen und die Entsorgungsplanung PCB-haltiger Geräte in Deutschland» (relazione sugli inventari e sul programma per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB in Germania; in prosieguo: la «relazione»), allegato alla comunicazione.


Sul ricorso

8
La Commissione spiega che essa non ribadisce più la censura relativa ad un inadempimento dell’art. 4, n. 1, della direttiva.

9
Per quanto riguarda, invece, la censura relativa ad un inadempimento dell’art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva, essa osserva che solo dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato la Repubblica federale di Germania ha trasmesso informazioni che, secondo quest’ultima, costituiscono il programma ai sensi di tale disposizione. Peraltro, la Commissione ritiene che la relazione non possa, in alcun caso, essere qualificata come programma ai sensi della detta disposizione.

10
In udienza, il governo tedesco ha dichiarato di non contestare che il termine fissato dal parere motivato sia scaduto. Esso sottolinea tuttavia che, con la trasmissione della relazione alla Commissione, esso ha adempiuto al suo obbligo di predisporre e di comunicare un programma per la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi inventariati, previsto dall’art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva.

11
Occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 3 ottobre 2002, causa C-47/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-8231, punto 15, e giurisprudenza ivi citata).

12
Orbene, è pacifico che, ammesso che la relazione possa essere considerata il programma previsto dall’art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva, questa è stata predisposta e comunicata alla Commissione dopo la scadenza del termine fissato dal parere motivato. Tale termine è infatti scaduto il 19 marzo 2001, mentre la comunicazione a cui era allegata la relazione, che di per sé non reca alcuna data, era datata 23 marzo 2001 ed è stata registrata presso la Commissione il 2 aprile 2001.

13
Ne consegue che il ricorso proposto dalla Commissione è fondato.

14
Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di predisporre, entro i termini prescritti, il programma previsto dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.


Sulle spese

15
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.


Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
La Repubblica federale di Germania, avendo omesso di predisporre, entro i termini prescritti, il programma previsto dall’art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Timmermans


Gulmann


Schintgen

Macken




Colneric



Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2004.