TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 1116, del 29 aprile 2014
Rifiuti.Legittimità diniego approvazione del documento di analisi del rischio sulla base della destinazione urbanistica risalente al 2000

Non può dubitarsi che l’amministrazione non avesse altra scelta che chiedere alla società ricorrente di predisporre il documento di Analisi dei rischi in linea con lo stato di fatto dell’area interessata. Predisporre un documento dei rischi sulla base dell’originaria destinazione urbanistica risalente al 2000 vorrebbe dire creare un documento privo di alcuna utilità perché non in grado di fornire informazioni necessarie in relazione all’intervento di bonifica. Non può poi essere sottaciuto che il valore primario che emerge in tale vicenda e che va certamente tutelato è il diritto alla salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona indicata. Il Comune di Milano, una volta evidenziata la presenza di insediamenti residenziali, non poteva fare altro che chiedere alla società ricorrente di tener conto di tali fattori, in considerazione del fatto che tutto il procedimento di bonifica in realtà è diretto alla salvaguardia del diritto alla salute e dell’ambiente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01116/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02065/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Pirelli & C. Spa, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Luca De Nora, Massimiliano Manganiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Manganiello in Milano, via Visconti di Modrone, 8/1;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Donatella Silvia, elettivamente domiciliato in Milano, via Andreani 10; 
Provincia di Milano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia Dipartimento di Milano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia U.O. Bonifiche, Azienda Sanitaria Locale di Milano;

nei confronti di

Alcati Srl, Regione Lombardia;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Milano determinazione dirigenziale pg 375014/2012 del 5 giugno 2012, per il tramite del quale non è stato approvato il documento di analisi del rischio, presentato dalla società Pirelli;

nonche con i motivi aggiunti

per l’annullamento

del provvedimento del Comune di Milano 33829/2013 dell’11 gennaio 2013



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Milano Via Caviglia, n. 3, già adibito a stabilimento industriale costituito da un terreno di circa mq. 28.870. Dismessa l’attività produttiva in data 5 dicembre 2000, la società ricorrente provvedeva a cedere il predetto complesso immobiliare alla Immobiliare San Paolo srl e nel contratto di compravendita si dava atto della presenza di una contaminazione ambientale, in relazione alla quale la ricorrente aveva già avviato la procedura volta alla bonifica dell’area, impegnandosi con la società acquirente a proseguire l’attività di ripristino ambientale e ad ottenere la certificazione di regolarità da parte della p.a. A tal fine presentava un documento per l’analisi dei rischi che il Comune di Milano, in seguito a Conferenza di Servizi del 20 febbraio 2012 non approvava, perché aveva rilevato la presenza di una struttura scolastica lungo il lato nord del sito in oggetto, nonché di strutture residenziali nella porzione meridionale del sito, che non erano state considerate nel predetto documento. Nello stesso senso si determinava l’amministrazione comunale in seguito alla conferenza di servizi del 31 maggio 2012. Con provvedimento del 5 giugno 2012, amministrazione interessata recepiva le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi e precisava che l’analisi di rischio deve necessariamente tener conto dei ricettori succitati.

Contro questo provvedimento insorgeva la società ricorrente, chiedendone l’annullamento. In particolare, secondo la società ricorrente sarebbe illogico e irragionevole tener conto degli insediamenti residenziali che sono stati realizzati in assenza di titolo edilizio, in quanto l’area è a destinazione industriale e non residenziale. Inoltre, la scuola non rientrerebbe nel sito di bonifica ma sarebbe a questa estranea. In ogni caso, l’amministrazione, avrebbe emesso un provvedimento viziato da una lacunosa istruttoria, modificando di fatto la destinazione d’uso dell’area da industriale a verde pubblico, privato e residenziale. Inoltre, emergerebbero una serie di vizi procedurali nella Conferenza di Servizi del 20 febbraio 2012 cui non ha partecipato la Regione Lombardia, né gran parte dei soggetti proprietari delle unità abitative residenziali interessate dall’analisi di rischio.

Il Comune di Milano si è costituito regolarmente in giudizio contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza cautelare n. 1371/2012 veniva rigettata la domanda cautelare.

In data 11 gennaio 2013, il Comune di Milano approvava il progetto di bonifica delle acque sotterranee proposto dalla società ricorrente con obbligo di presentazione di un nuovo documento di analisi di rischio che recepisca le osservazioni e prescrizioni di cui ai verbali delle Conferenze di Servizi del 20 febbraio 2012, del 31 maggio 2012 e dell’11 gennaio 2013.

Avverso tale provvedimento la società ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale avanzata dall’amministrazione interessata, perché il provvedimento del 5.6.2012 sarebbe meramente confermativo di quello del 6.3.2012 non impugnato.

L’eccezione è infondata.

L’atto è meramente confermativo qualora l'Amministrazione si limiti a richiamare l'esistenza del proprio precedente provvedimento senza in alcun modo riconsiderarne i presupposti e senza procedere ad una rinnovazione dell’attività istruttoria.

Nel caso di specie, il provvedimento del 5.6.2012, non si è limitato semplicemente a richiamare le risultanze del provvedimento del 6.3.2012, ma è giunto alle medesime conclusioni dopo aver espletato una diversa e autonoma attività istruttoria. Ne deriva che il provvedimento del 5.6.2012 doveva essere autonomamente impugnato, come correttamente ha fatto la società ricorrente.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è infondato.

La controversia verte intorno alla correttezza del comportamento dell’amministrazione che ha richiesto alla società ricorrente di tener conto nel documento di analisi dei rischi anche delle abitazioni e della scuola presenti all’interno dell’area interessata, nonostante l’area fosse a destinazione commerciale e industriale come emerso anche dai verbali delle Conferenze di Servizi precedenti a quello in questa sede contestato.

Non può dubitarsi che, nel caso di specie, l’amministrazione non avesse altra scelta che chiedere alla società ricorrente di predisporre il documento di Analisi dei rischi in linea con lo stato di fatto dell’area interessata. Predisporre un documento dei rischi sulla base dell’originaria destinazione urbanistica risalente al 2000 vorrebbe dire creare un documento privo di alcuna utilità perché non in grado di fornire informazioni necessarie in relazione all’intervento di bonifica.

Non può poi essere sottaciuto che il valore primario che emerge in tale vicenda e che va certamente tutelato è il diritto alla salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona indicata. Il Comune di Milano, una volta evidenziata la presenza di insediamenti residenziali, non poteva fare altro che chiedere alla società ricorrente di tener conto di tali fattori, in considerazione del fatto che tutto il procedimento di bonifica in realtà è diretto alla salvaguardia del diritto alla salute e dell’ambiente. Né rileva, sotto tale profilo la circostanza che l’amministrazione non si è attivata tempestivamente o non ha impedito la realizzazione di insediamenti residenziali abusivi, perché tale doglianza potrebbe rilevare al più sotto il profilo risarcitorio, ma non rende illegittimi i provvedimenti in questa sede impugnati.

Né la mancata convocazione di tutti i soggetti interessati può avere rilievo nel caso di specie, non avendo provato la società ricorrente che l’intervento degli stessi avrebbe modificato il contenuto del provvedimento. Può anzi rilevarsi in senso contrario che gli interessati verosimilmente, se convocati, avrebbero avvallato i provvedimenti impugnati, in quanto a loro favorevoli.

Parimenti infondato è il motivo di ricorso teso a contestare la mancata trasmissione dei referti analitici del monitoraggio delle acque di falda del 23.4.2012, che, invece, sono stati trasmessi alla società ricorrente in data 10.8.2012, come emerge dalla documentazioni in atti.

Né ha motivo di dolersi la società ricorrente in relazione al termine di sessanta giorni previsto nella determina dirigenziale del 5 giugno 2012 per presentare un nuovo documento di analisi di rischio, trattandosi, come ha precisato anche l’amministrazione interessata, di termine che non ha carattere perentorio.

Va parimenti rigettato il motivo di ricorso teso a contestare il mancato coinvolgimento della Regione Lombardia nella Conferenza di Servizi che ha dato vita al provvedimento in questa sede impugnato. Sul punto va rilevato che l’art. 242, comma quattro, d.lgs. 152/2006 attribuisce la competenza ad approvare il documento di analisi dei rischi alla Regione. Nel caso di specie, tuttavia, l’art. 5 comma 1, lett, b) della Legge Regionale n. 30/2006 trasferisce ai Comuni la competenza a convocare e approvare il documento di analisi di rischio di cui all’art. 242, co. 4 d.lgs. 152/2006.

Ne deriva, pertanto, che il Comune di Milano era competente a non approvare il documento di analisi di rischio.

Con i motivi aggiunti poi la società ricorrente, oltre ai motivi di doglianza già esaminati, ha, altresì, contestato il provvedimento emesso all’esito della Conferenza di Servizi dell’11 gennaio 2013 perché è stato operato un richiamo ai verbali delle precedenti Conferenze che sarebbe illegittimo e superato da quello dell’11 gennaio 2013, in quanto l’Arpa, nel proprio parere tecnico, avrebbe evidenziato la necessità di tenere in considerazione le campagne di monitoraggio delle acque di falda i cui risultati non sono ancora pervenuti e di valutare i dati del 2012 non considerati dalla precedenti Conferenze di Servizi. Secondo la società ricorrente, quindi, sarebbe stato necessario aprire una nuova istruttoria.

Tale motivo di doglianza, che ribadisce in sostanza un difetto di istruttoria, non può essere accolto perché, a tutto voler concedere, il parere dell’Arpa non ha di certo carattere vincolante per il Comune di Milano. In questo senso si colloca, peraltro, il comma 6 bis dell'art. 14 ter , aggiunto dall'art. 10, l. 11 febbraio 2005 n. 15, che rafforza il ruolo e la responsabilità dell'Amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale - previa valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenendo conto delle posizioni "prevalenti" espresse in quella sede, nell'esercizio di un potere autonomo a contenuto lesivo. Ne discende de plano l'impossibilità di attribuire al parere negativo di un organo consultivo tecnico quale l'A.r.p.a., valenza ex se decisiva e preclusiva, di improprio "veto" alla realizzazione dell'intervento.

Va, inoltre, precisato che non può si può parlare di un difetto di istruttoria, in quanto il complesso iter procedurale, i complessi studi e le numerose analisi effettuate dimostrano, comunque, che l’amministrazione ha ben soppesato gli opposti interessi, operando un’attività istruttoria adeguata e completa.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)