TAR Piemonte, Sez. I, n. 925, del 24 luglio 2013
Rifiuti.Illegittimità ordinanza sindacale di divieto conferimento in discarica
Con il provvedimento emergenziale il Sindaco ha sostanzialmente inteso paralizzare l’attività di chiusura della discarica regolarmente autorizzata, pur in assenza di sostanziali modifiche del contesto fattuale e giuridico. Lo strumento impiegato evidentemente non è e non può essere finalizzato a paralizzare l’efficacia di legittimi atti di altre amministrazioni pubbliche, quale certamente è la contestata AIA. In altri termini, non condividendo la soluzione autorizzata (che per altro ha goduto del beneplacito di tutte le amministrazioni coinvolte, escluso il Comune, ed in particolare di tutte quelle preposte alla tutela di valori ambientali quali Provincia, ARPA e ASL competenti) il Comune, anzicchè proseguire nella pur possibile tutela delle proprie ragioni attraverso l’impugnazione ed eventuale conseguente demolizione del provvedimento contestato, si è avvalso inopinatamente di uno strumento volto a contrastare emergenze di fatto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00925/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2013, proposto da:
Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso l’avv.to Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Comune Di Ghemme, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Lorenzo Bertaggia, con domicilio eletto presso l’avv.to Adelaide Pitera' in Torino, piazza Statuto, 9; Provincia Di Novara, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
nei confronti di
Daneco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente emanata dal Sindaco del Comune di Ghemme, in data non indicata, n. 2/2013, prot. n. 1531, trasmessa a mezzo raccomandata AR in data 7 febbraio 2013, pervenuta l'8 febbraio successivo, che ha vietato la prosecuzione dell'attività di DANECO S.p.A. avente ad oggetto l'avvio dei conferimenti presso la discarica di Ghemme di cui all'autorizzazione provinciale AIA n. 186/2012 del 7 giugno 2012,
nonchè per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Ghemme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza con tingibile e urgente emanata dal Sindaco del Comune di Ghemme n. 2/2013, che ha vietato la prosecuzione dell’attività di Daneco s.p.a. avente ad oggetto l’avvio dei conferimenti presso la discarica di Ghemme di cui all’autorizzazione provinciale AIA n. 1686/2012.
Viene dedotto il seguente motivo di ricorso:
Violazione di legge, con riferimento all’art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, illogicità, sviamento. Contesta parte ricorrente che l’impugnata ordinanza abbia l’unico scopo di ottenere una sospensione dell’AIA rilasciata dalla Provincia allo società Daneco, per bloccare la funzione della discarica sita nel territorio comunale.
Si è costituito il Comune resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso e in particolar modo evidenziando le problematiche relativa all’AIA che ha autorizzato la chiusura della discarica.
All’udienza del 9.5.2013 l’istanza cautelare è stata accolta.
All’udienza dell’11.7.2013 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Ritiene il collegio che l’unica censura di cui al ricorso debba trovare accoglimento per le stesse ragioni già sinteticamente esposte in sede cautelare.
Sul territorio del Comune di Ghemme insiste da anni una discarica di cui recentemente, con autorizzazione provinciale AIA n. 1686/2012 del 7 giugno 2012, è stata autorizzata la chiusura, individuando anche il tipo di materiale conferibile a tal fine. Il Comune resistente ha impugnato detta autorizzazione con ricorso pendente presso codesto Tribunale ed iscritto al n. rg. 981/2012, tuttora pendente. In detto giudizio il Comune contesta variamente l’autorizzazione, ed in particolare paventa che la tipologia di materiale che la società Daneco s.p.a., attuale gestore della discarica, è stata autorizzata ad utilizzare per la chiusura della stessa possa incrementare il già serio inquinamento ambientale in cui l’area versa.
Dette questioni sono oggetto di contestazione e disamina nel citato parallelo giudizio.
Con il provvedimento emergenziale qui impugnato il Sindaco del Comune di Ghemme ha sostanzialmente inteso paralizzare l’attività di chiusura della discarica regolarmente autorizzata, pur in assenza di sostanziali modifiche del contesto fattuale e giuridico. Lo strumento impiegato evidentemente non è e non può essere finalizzato a paralizzare l’efficacia di legittimi atti di altre amministrazioni pubbliche, quale certamente è la contestata AIA. In altri termini, non condividendo la soluzione autorizzata (che per altro ha goduto del beneplacito di tutte le amministrazioni coinvolte, escluso il Comune di Ghemme, ed in particolare di tutte quelle preposte alla tutela di valori ambientali quali Provincia, ARPA e ASL competenti) il Comune, anzicchè proseguire nella pur possibile tutela delle proprie ragioni attraverso l’impugnazione ed eventuale conseguente demolizione del provvedimento contestato, si è avvalso inopinatamente di uno strumento volto a contrastare emergenze di fatto. Pare al collegio evidente la distorsione della causa del potere che viene a realizzarsi con simile modo di procedere.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento con annullamento dell’atto impugnato.
Stante la delicatezza della sottostante problematica ambientale sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Ghemme n. 2/2013;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)