TAR Piemonte Sez. II n. 4584 del 18 dicembre 2010
Rifiuti. Ordinanze contingibili ed urgenti
Il provvedimento contingibile ed urgente emesso dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 L. 8 giugno 1990, n. 142, quando mira alla tutela della salute pubblica, può essere adottato non solo per porre rimedio a danni già verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto per evitare che tali danni si verifichino. Ciò anche quando la salute pubblica sia minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale provocati da rifiuti, emissioni inquinanti nell’aria e scarichi inquinanti.
N. 04584/2010 REG.SEN.
N. 00560/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 1999, proposto da:
Mirto Gualtiero, Villosio Anna, Bartolini Claudio e Bolletta Dolores, Chiecchio Massimo, Rostagno Mirella, Bernelli Elio, Mutinelli Carla, Colenghi Oreste, Merlo Laura, Miani Giuseppe, De Robertis Luigia, Miatton Renzo, Girardi Almerina, Maccagno Alberto, Perucchietti Carla, Sartori Giancarlo, Come’ Liviana, Piretta Ludovico e Pogolotti Silvia, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Crosetti e successivamente Claudio Bartolini, Elio Bernelli, Dolores Bolletta, Liviana Come’, Alberto Maccagno. Gualtiero Mirto, Carla Mutinelli, Lodovico Piretta, Silvia Pogolotti, Gian Carlo Sartori e Annamaria Villosio, a seguito di revoca di mandato, in data 30.4.2010, conferito all’avv. Crosetti e comparsa costituzione nuovo difensore, depositata il 21.4.2010, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro L. Frisani, con domicilio eletto presso il T.A.R. Piemonte, Segreteria, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Comune Avigliana, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Manni, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Colli, 4;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 25 del 18.02.1999, con la quale è stato imposto ai ricorrenti di provvedere entro 90 giorni ad eseguire tutte quelle opere necessarie al fine di ripristinare la condotta di scarico e quindi ristabilire il normale deflusso dei reflui; nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Avigliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in oggetto, le parti ricorrenti espongono di essere tutte proprietarie di unità immobiliari site in Avigliana, Via Benetti, rispettivamente, n. 78, 82, 92, 100, 94, 84, 98, 88, 76, 90, in Zona residenziale prevista dal P.R.G., realizzate con regolari concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Avigliana nel 1984, a seguito di stipula di convenzione edilizia per l’attuazione di PEC del 23.11.1984 (Rogito Notaio F. Rossi Rep. n. 10826, doc. 2 ricorrente); ai sensi dell’art. 9 di detta convenzione edilizia, l’allora Soc. lottizzante si obbligava a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria (in particolare strade, fognature, illuminazione, canalizzazioni, rete idrica).
Si espone ancora che il Comune, con l’ordinanza impugnata, avendo riscontrato difficoltà di deflusso delle acque reflue, ha preteso di imporre ai ricorrenti la realizzazione di opere di manutenzione e/o di ripristino della condotta di scarico, onde ristabilire il regolare deflusso; tuttavia, tali opere di manutenzione e ripristino sarebbero di esclusiva competenza del Comune che, per effetto dell’avvenuta cessione del 29 maggio 1991, è l’unico proprietario delle opere fognarie, unitamente alle altre opere di urbanizzazione primaria cedute.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:
1 - Violazione di legge con riferimento all’art. 38 L. n. 142/1990. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Illogicità e sviamento.
2 - Violazione e disapplicazione dei principi giuridici in tema di spese obbligatorie comunali per le reti fognarie. Violazione dell’art. 10 L. n. 765/ 1967 s.m.i. Eccesso di potere per sviamento.
3 .- Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della L. 319/1976 e, conseguentemente, della L. R. 26 marzo 1990, n. 13. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e presupposti.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Venivano depositate le copie di undici revoche di mandato in data 30 aprile 2010 al precedente difensore, e veniva nominato un nuovo difensore.
Con ordinanza di questa sezione n. 269 del 16 giugno 1999, veniva accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2010, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato, richiamando la base legislativa contenuta nella Legge 319/76 e nella L.R. 13/92, nonché l’art. 38 L. 142/90 e rilevando la necessita di intervenire d’urgenza allo scopo di tutelare la salute e l’igiene pubblica, aveva ordinato di eseguire tutte quelle opere necessarie al fine di ripristinare la condotta di scarico e, quindi, ristabilire il regolare deflusso dei reflui, previa comunicazione scritta da inviare all’Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici) e alla Polizia Municipale.
Il Comune di Avigliana, in adempimento all’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 202/99, ha prodotto relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, nonché visione grafica della strada e del tratto di fognatura in oggetto (segnata in colore azzurro), da cui risulta che quest’ultimo ha una funzione esclusivamente privata, di collegamento degli scarichi condominiali con la cd. dorsale della fognatura (il collettore).
Infatti, nel progetto dell’opera da cedersi al Comune a scomputo dei relativi oneri, non compare il tratto di fognatura in oggetto, ma è presente solo la dorsale; peraltro, anche nei rogiti notarili di cessione a favore del Comune non è stato indicato in alcun modo tale tratto, che è una mera pertinenza delle proprietà private per il loro collegamento alla dorsale, o collettore, comunale.
Pertanto, è evidente, secondo il Collegio, che il ricorso si fonda su un assunto del tutto erroneo, e cioè che il tratto di “allacciamento” alla fognatura oggetto dell’ordinanza impugnata sia di proprietà comunale a seguito della cessione gratuita stipulata con rogito notaio F. Rossi del 29 maggio 1991, n. 26540.
Tale presupposto, tuttavia, è completamente travisato dalle parti ricorrenti, atteso che l’acquisizione da parte del Comune, a mezzo di quel rogito, non ebbe per oggetto gli allacciamenti privati alla fognatura (sottoservizi interni alla lottizzazione), ma soltanto la dorsale, o collettore principale, lungo la Via Benetti, nel quale gli allacciamenti privati trasportano e immettono le proprie acque reflue.
La proprietà privata di tali allacciamenti risulta dal fatto, rilevabile incidentalmente da questo giudice, che dal rogito Rossi 29 maggio 1991, n. 7576 e dall’allegata planimetria, si evidenzia che la cessione ha avuto per oggetto esclusivamente le aree ivi indicate; inoltre, dal verbale di collaudo in data 21 gennaio 1989 risulta che il Comune ha preso in carico esclusivamente la dorsale dell’acquedotto corrente lungo la via Benetti, e ciò in conformità ai progetto e relativa planimetria approvata dal C.C. di Avigliana con delibera n. 155 del 28 settembre 1989, in atti.
Di conseguenza, è legittimo l’intervento comunale per la salvaguardia dell’igiene pubblica effettuato d’urgenza per far cessare al più presto la minaccia indicata, atteso che l’art. 38, comma 2, L. 142/90 prevedeva l’adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti proprio “in materia di sanità e igiene”.
Al riguardo, si osserva che è pacifico che, per l’adozione di tale provvedimento, sia sufficiente la minaccia di danni alla salute pubblica. Infatti, il provvedimento contingibile ed urgente emesso dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 L. 8 giugno 1990, n. 142, quando mira alla tutela della salute pubblica, può essere adottato non solo per porre rimedio a danni già verificatisi alla salute, ma anche e soprattutto per evitare che tali danni si verifichino.
Ciò anche quando la salute pubblica sia minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale provocati da rifiuti, emissioni inquinanti nell’aria e scarichi inquinanti.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2010