TAR Campania (NA) Sez. V n. 4078 del 20 giugno 2018
Rifiuti.Obbligo di rimozione e curatela fallimentare

Il curatore fallimentare non rappresenta né il soggetto fallito né la massa dei creditori: come organo pubblico agisce per la realizzazione dei fini che sono propri del fallimento e non può proiettarsi al di fuori di tale scopo fondamentale della procedura fallimentare. E’ applicabile, nella specie il principio di derivazione romanistica “res transit cum onere suo”. Alla stregua di detto principio quindi la individuazione della responsabilità connessa all’obbligo di rimozione dei rifiuti può e deve intendersi avvenuta soltanto dopo la chiusura della procedura fallimentare e dopo l’avvenuto espletamento della la fase di liquidazione. Prima dell’esaurimento di detta fase il responsabile è originariamente indeterminato, deve ritenersi determinato a posteriori. Al creditore al quale sarà assegnato il bene a cui ineriscono, in senso causativo, i rifiuti incomberà la responsabilità della rimozione dei rifiuti medesimi

Pubblicato il 20/06/2018

N. 04078/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01707/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2018, proposto da
Curatela Fallimentare Ilside S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita, 34;

contro

Comune di Bellona, non costituito in giudizio;

nei confronti

Eco Terra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, Via G. Melisurgo, 4;

per l'annullamento

previa sospensiva,

- dell'ordinanza sindacale n. 5 del 10.04.2018 avente ad oggetto la rimozione di rifiuti;

- e degli atti presupposti: 1) provvedimento del 10.04.2018 del responsabile del settore ecologia; 2) avvio del procedimento del 15.03.2018, prot. n. 2250;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Eco Terra S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che la curatela ricorrente impugna l’ordinanza sindacale con la quale le viene ingiunto ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, “di provvedere alla messa in sicurezza, rimozione di tutti i rifiuti presenti, combusti e non, con la consequenziale totale bonifica, garantendo tutte le misure necessarie per la salvaguardia ambientale a tutela della pubblica incolumità e igiene, nel lasso di tempo di giorni 45, decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza”;

Valutato che in relazione alla manifesta fondatezza del ricorso, ricorrono, a giudizio del Collegio, le condizioni ai fini dell’immediata definizione del ricorso in esame, sussistendo, altresì, gli altri presupposti per l’adozione della decisione in forma semplificata;

Rese edotte le parti costituite di tale eventualità alla camera di consiglio del 4.06.2018, nel corso della quale, preso atto dell’opposizione al rinvio interposta da parte ricorrente avverso l’istanza della controinteressata Ecoterra S.r.l., la causa è stata introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto, nella specie, fondato ed assorbente l’unico motivo di ricorso con il quale è dedotta la carenza di legittimazione passiva, posto che, sulla base di condiviso orientamento giurisprudenziale:

a) “in sede di applicazione dell'art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006, in assenza dell'individuazione di una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull'abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione. Il curatore non sostituisce, infatti, il fallito, atteso che la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell'impresa fallita” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 8.02.2016 n. 1804; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. Unica, 24.11.2017, n. 309);

b) invero, “il curatore fallimentare non è correttamente individuato come soggetto passivo dei sopra indicati obblighi di facere dal momento che a tale organo della procedura fallimentare sono solo attribuiti poteri di disporre dei beni fallimentari in vista delle finalità proprie della procedura concorsuale, senza che ciò comporti l'attribuzione allo stesso del dovere di adottare comportamenti attivi come richiesti dall'ordinanza impugnata, poiché il curatore fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, salvo quanto può essere più specificamente connesso all'eventuale esercizio provvisorio dell'impresa” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 27.10.2015 n. 1457; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 5.01.2016, n. 1);

c) nello specifico, “la curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze dirette alla bonifica di siti, per effetto del precedente comportamento (omissivo o commissivo) dell'impresa fallita, posto che, tra l’altro, il curatore, nell’espletamento del munus publicum, pur potendo sottentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito (cfr. l'art. 72 R.D. n. 267 del 1942), in via generale «non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge (Cassazione civile, sez. I, 23/06/1980, n. 3926)» (...), avendo il fallimento finalità meramente liquidatorie. Ed invero, occorre puntualizzare che: per un verso, "la soluzione opposta «determinerebbe un sovvertimento del principio "chi inquina paga" scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento con l'inquinamento» (...). Correlativamente, il fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul munus publicum rivestito dagli organi della procedura (...). Su di lui non incombono né gli obblighi dal fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell'inizio della procedura concorsuale. La curatela fallimentare, pertanto, non subentra «negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione dell'attività, con conseguente esclusione del curatore fallimentare dalla legittimazione passiva dell'ordine di bonifica» (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 11.05.2017 n. 746);

d) in definitiva, il curatore “non rappresenta né il soggetto fallito né la massa dei creditori: come organo pubblico agisce per la realizzazione dei fini che sono propri del fallimento e non può proiettarsi al di fuori di tale scopo fondamentale della procedura fallimentare. (...) E’ applicabile, nella specie il principio di derivazione romanistica “res transit cum onere suo”. Alla stregua di detto principio quindi la individuazione della responsabilità connessa all’obbligo di rimozione dei rifiuti può e deve intendersi avvenuta soltanto dopo la chiusura della procedura fallimentare e dopo l’avvenuto espletamento della la fase di liquidazione. Prima dell’esaurimento di detta fase il responsabile è originariamente indeterminato, deve ritenersi determinato a posteriori. Al creditore al quale sarà assegnato il bene a cui ineriscono, in senso causativo, i rifiuti incomberà la responsabilità della rimozione dei rifiuti medesimi” (T.A.R Campania, Napoli, sez. V, 26.11.2015 n. 5461, 3.07.2017 n. 3544 e 8.02.2018 n. 829);

Preso, altresì, atto che, nel caso di specie, non ricorrono neppure le fattispecie residuali di eccezionale applicabilità dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti del curatore fallimentare, ravvisate:

1. nell’accertamento della diretta imputabilità delle condotte di abbandono dei rifiuti e inquinamento (nell’ordinanza gravata, invero, sembrerebbe accertato che i fatti ivi indicati si sarebbero verificati in epoca antecedente all’apertura della procedura fallimentare: cfr. ordinanza n. 4 del 29.07.2017) (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 4.04.2017 n. 293; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017 n. 520);

2. nell’autorizzazione da parte del competente Tribunale fallimentare all’esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 90 l. fall., atteso che solo in tale ipotesi la curatela non avrebbe esclusivamente finalità liquidatorie della massa fallimentare (non risulta, nel caso all’esame, che la curatela fallimentare sia stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività) (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 19 febbraio 2014 n. 504; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 9.01.2017 n. 38);

Considerato, pertanto, che il ricorso sia meritevole di accoglimento con compensazione integrale delle spese di giudizio attesa la peculiarità della questione giuridica sottesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Gabriella Caprini        Santino Scudeller