TAR Sicilia (CT) Sez. III n. 963 del 26 maggio 2009
Rifiuti. Tarsu (impugnazione)

Il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale; tanto nel presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi.
N. 00963/2009 REG.SEN.
N. 00804/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 804 del 2006, proposto da:
Associazione Acireale Hotels Societa' Consortile A R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Massimino, con domicilio eletto presso Lorenzo Massimino in Acireale, e pertanto per legge domiciliato presso la Segreteria del Tribunale adito;

contro

Comune di Acireale (Ct), rappresentato e difeso dall'avv. Agata Senfett, con domicilio eletto presso Agata Senfett in Acireale, Segreteria e pertanto per legge domiciliato presso la Segreteria del Tribunale adito;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Acireale n. 53 de 31 maggio 2005, avente come oggetto la rideterminazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, atto di indirizzo, modificativa del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 aprile 1995;

della determina sindacale n. 116, di pari data, avente il medesimo oggetto;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acireale (Ct);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/03/2009 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso si chiede l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Acireale n. 53 de 31 maggio 2005, avente come oggetto la rideterminazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, atto di indirizzo, modificativa del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19 aprile 1995 e della determina sindacale n. 116, di pari data, avente il medesimo oggetto.

Agli atti impugnati vengono mosse le seguenti censure:

1 - Violazione di legge. Incompetenza (art. 32, comma 2 lett. 2 L. 8/6/ 1990, n.142) in quanto la competenza in ordine alla disciplina generale delle tariffe spetterebbe al Consiglio Comunale;

2 - Violazione dell'art. 68 del D.Lvo. 15/11/1993, n.507, in quanto i provvedimenti impugnati illegittimamente hanno previsto che le tariffe da applicare agli esercizi commerciali siano determinate in misura superiore al tributo posto a carico delle abitazioni private.

Il Comune di Acireale si è costituito in giudizio ed ha, in via preliminare, eccepito la irricevibilità ed inammissibilità del ricorso ed, in subordine, ne ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2009 la causa è passata in decisione.


DIRITTO


Il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività.

Con il ricorso si chiede l’annullamento della deliberazione di G.M. n. 53 del 31 maggio 2005, avente come oggetto: "Rideterminazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi Urbani - Atto di indirizzo". Tale delibera, è stata pubblicata ininterrottamente all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 2/6/2005 al 17/6/2005. Avverso tale atto deliberativo, per come si legge dalla certificazione apposta in calce alla medesima e controfirmata dal Dirigente capo settore preposto "non è stata presentata, in merito, nessuna opposizione."

Il ricorso è stato notificato in data 15 febbraio 2006 e, quindi, oltre il termine di impugnazione previsto dalla legge (art. 21 L. n. 1034/1971).

Va rilevato a tal riguardo che, per costante giurisprudenza, il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale; tanto nel presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi.

Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare (Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2971).

Il ricorso di cui in epigrafe va, pertanto, dichiarato, irricevibile.

Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione int. 3^, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso di cui in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Vincenzo Salamone, Consigliere, Estensore

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO