BONIFICA DI UN’AREA INQUINATA, ORDINANZA DI RIPRISTINO
di Rosa BERTUZZI

Il titolo V della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale,  dall’art. 239 tratta della bonifica dei siti contaminati, in particolare l’articolo 244 del citato D.lgs. prevede l\'opzione della bonifica di un sito sulla base di un\'Ordinanza di diffida, irrogata dalla provincia territorialmente competente al "...responsabile della potenziale contaminazione ..” a seguito di apposite indagini, affinché il medesimo provveda a bonificare, appunto, il sito secondo la disciplina di cui all’art. 242, D.lgs. medesimo.

In prima approssimazione, è evidente come il soggetto passivo di un eventuale ordinanza di bonifica debba essere il responsabile dell\'inquinamento, pur vero è che l\'ordinanza medesima dovrà essere notificata necessariamente anche al proprietario del sito, secondo quanto previsto dall’art. 244, comma 3. Qualora, inoltre, il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile o non provveda, e qualora non provveda in tal senso neanche il proprietario del sito (né altro soggetto interessato) è previsto come gli interventi di bonifica in questione debbano essere adottati dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione.

Cosi come già era predisposto dall’art. 17 del Decreto Ronchi, l’articolo 253 prevede un onere reale sui siti contaminati qualora gli interventi di bonifica vengano compiuti d’ufficio dall’autorità territorialmente competente. Si tratta di un peso, o gravame, rilevante quale obbligazione ob rem, sulla cosa, che segue le sorti del bene da esso gravato e dovrà risultare dal certificato di destinazione urbanistica.

Semplificando si tratta di un credito apposto sul bene (sito contaminato a seguito dell\'approvazione del progetto di bonifica) che potrà essere rivendicato dalla pubblica amministrazione nei confronti dell\'attuale proprietario del sito e nei confronti di qualsiasi successivo acquirente. Questo stesso credito risulta, inoltre, assistito da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime ai sensi dall’art. 2748 del codice civile (cioè con efficacia privilegiata rispetto agli eventuali creditori ipotecari).

Art. 244 ORDINANZE – D. LGS. 152/2006

1. Le pubbliche amministrazioni che nell\'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia .… diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere…

3. L\'ordinanza …… è comunque notificata anche al proprietario del sito ……..

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari …. sono adottati dall\'amministrazione competente ….

Art. 250 BONIFICA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE – D. LGS. 152/2006

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all\'articolo 242 sono realizzati d\'ufficio dal comune territorialmente competente

SITI SOGGETTI A SEQUESTRO

Nel caso in cui un sito dichiarato inquinato sia soggetto a sequestro penale, l’autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza bonifica e ripristino delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale ( con ovvia previa autorizzazione della procura della repubblica).

CONTROLLI

Il responsabile dell’inquinamento è tenuto alla realizzazione del piano di bonifica secondo quanto indicato dall’ente competente. La documentazione relativa al piano di caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni di uso e delle eventuali prescrizioni è trasmesso alla provincia e all’arpa competente, al fine di consentire loro di poter effettuare i controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente dell’area, e la conformità dell’operato rispetto al progetto approvato, sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica – nulla osta – predisposto dall’Arpa.

SANZIONI

Il responsabile dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, il quale abbia cagionato lo stesso superando le concentrazioni soglia di rischio soggiace alla sanzione penale dell’arresto fino a due anni.

Inoltre la parte sesta del T.U.A. prevede espressamente la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. L’art. 304 obbliga l’operatore (da intendersi l’autore della violazione ed anche la forza di polizia che è intervenuta, ai sensi dell’art. 302 comma 4) a trasmettere apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione e in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, e le matrici ambientali coinvolte. La norma aggiunge che, qualora l’operatore interessato non provveda a tale comunicazione, l’autorità preposta al controllo, irroga una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000 né superiore a € 3.000 per ogni giorno di ritardo.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER CHI EFFETTUA LAVORI DI BONIFICA

Si premette che sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212/152, a carico di tutti coloro che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

In questo contesto ci si chiede quindi, a solo titolo di esempio, se una ditta appaltatrice di lavori di scavo e demolizione di un edificio qualora, in corso delle attività, avesse rinvenuto nel suolo, terre probabilmente inquinante ed avesse inteso attivare una procedura di messa in sicurezza d’emergenza del sito ai sensi degli articoli 245 e 249 del D. Lgs. n. 152/2006 noto come “Testo Unico Ambientale” abbia l’obbligo di iscrizione all’Albo.

Sostanzialmente anche l\'esercizio delle attività sopra menzionate, poiché afferenti a beni pubblici, quali l’ambiente, la salute, e l’igiene pubblica, costituzionalmente tutelati in forza dell’art. 32 della Costituzione, e relativa interpretazione giurisprudenziale evolutiva, avrebbero dovuto scontare, per essere esercitate, un previo assenso della pubblica amministrazione, nel caso in specie limitato ad una discrezionalità di tipo tecnico, cioè volta a verificare il possesso, da parte del richiedente, dell’iscrizione all’Albo, di determinati requisiti soggettivi e tecnici della propria struttura.

Come nel passato (con il Decreto Ronchi) l’iscrizione è efficace per cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti mentre per le altre attività (tra le quali l’attività di bonifica siti) l’iscrizione è titolo abilitativo per la gestione degli impianti il cui esercizio sia stato già autorizzato ovvero per lo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

Il D.M. 28-4-1998 n. 406 che ha disciplinato e regolamentato l’Albo Nazionale dell’impresa che effettua la gestione dei rifiuti è ad oggi pienamente vigente. Esso definisce le sezioni regionali dell’Albo e, soprattutto, le categorie e modalità operative per l’iscrizione all’Albo medesimo.

Le attività di gestione per le quali è richiesto l’obbligo di iscrizione è suddivisa in dieci categorie, ciascuna con diverse classi (sub categorie) a seconda della quantità di popolazione servita quali: categoria 1: per attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati; categoria 2: per la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero; categoria 3: per la raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi anch\'essi avviati al recupero; categoria 4: per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; categoria 5: per la raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; categoria 6, rilevante per svolgere la gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero; categoria 7, per la gestione di impianti mobili per l\'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero; categoria 8, per l\'esercizio delle attività di intermediazione e commercio di rifiuti; categoria 9 per chi è intenzionato a svolgere attività “…di bonifica di siti”, categoria 10, infine per le attività di bonifica di siti e beni contenenti amianto.

La sanzione applicabile a carico di chi eserciti taluna delle attività per le quali è richiesta l\'iscrizione all’Albo senza avere formalizzato l\'iscrizione medesima è prevista dall\'attuale articolo 256, c. 4, del D.lgs. n.152/2006 consiste in una sanzione penale fino a  tre anni accompagnata da un’ammenda fino a € 52.200,00 a seconda che l’attività illegalmente svolta abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi o pericolosi.

In conclusione, qualora la ditta che ha eseguito lavori di  scavo e demolizione di un edificio e, qualora in corso delle attività avesse rinvenuto nel suolo terre probabilmente inquinate ed avesse inteso attivare una procedura di messa in sicurezza d’emergenza sussiste l’obbligo di avere l’iscrizione all’Albo.

ATTIVITA’ DI “BONIFICA

E ATTIVITA’ DI “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA

Sempre in riferimento all’esempio precedentemente prospettato ci si chiede se l’attività di cui stiamo parlando, almeno in una prima fase, può ritenersi non riconducibile all’attività di bonifica.

Soccorrono in questa interpretazione sia le definizioni di “bonifica” che di “messa in sicurezza d’emergenza”.

Si premette che per bonifica si intende “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)” . Tale definizione costruita sulla base di quanto già previsto dal D.M. n.471/1999 (oggi ancora pienamente in vigore), riconduce l’attività in questione chiaramente ad un insieme di interventi strutturati e definitivi, a livelli accettabili di inquinamento secondo quanto in tal senso previsto dai valori (concentrazioni soglie di rischio – C.S.R.) all’uopo identificati attraverso una valutazione di rischio sito specifica.

Al contrario per attività di “messa in sicurezza d’emergenza” deve intendersi “ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente. Gli interventi di cui alla lettera t) potranno, a propria volta, consistere in eventi al verificarsi dei quali sarà necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: “….. 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni”. Si tratta, palesemente, di una nozione che porta alle attività emergenziali da porre nell’immediatezza di un evento di contaminazione accidentale, per definizione a carattere emergenziale, in attesa di possibili “…eventuali ulteriori interventi di bonifica”….

Art. 191 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi – D. LGS. 152/2006

1. ….. qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell\'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell\'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell\'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all\'autorità d\'ambito di cui all\'201 entro tre giorni dall\'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall\'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell\'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d\'intesa con il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini (1).

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell\'Unione europea.

(1) Comma modificato dall\'articolo 9, comma 8, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

TAR VENETO, Venezia, Sezione III, 14 gennaio 2009, n. 40 - Obblighi di bonifica –

Con tale sentenza il TAR ha voluto ancora una volta ribadire che la rimozione dei rifiuti stoccati all’interno di un deposito incontrollato, e quindi oggetto di denuncia penale e relativo sequestro penale dell’area, previa verifica delle caratteristiche chimico fisiche delle singole partite asportate e destinazione dei rifiuti medesimi in apposito impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento, conformemente alla vigente normativa, risponde agli obblighi di bonifica imposti dalla magistratura.

Ci si chiede, inoltre, quali sono le sanzioni in caso di omessa bonifica.

Premesso che la definizione di sito inquinato è data dal D.M. n. 471/99, ( Art. 2, lettera b): “sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito. Di conseguenza la norma definisce “INQUINATO” il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dalla norma, sempre, e ovviamente, ispirati al principio “ chi inquina paga”. Da non sottovalutare l’individuazione dei profili penali connessi alla bonifica dei siti contaminati , come il dibattito dottrinale sviluppatosi negli ultimi anni ha dimostrato.

Le circostanze prese in esame dalla norma contemplano due distinte condotte: la prima consistente nel cagionare il superamento od il pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti di accettabilità, l’altra nel non provvedere alla bonifica. Per quanto riguarda la prima ipotesi, la dottrina ha stabilito che la condotta antigiuridica sanzionata andrebbe individuata nell’atto del cagionare il superamento dei limiti di accettabilità o nell’aver cagionato il pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi, con la conseguenza di configurare il reato in questione come reato con evento di danno. Nella seconda condotta, invece, il reato in esame potrà dirsi consumato solo in quanto il soggetto obbligato abbia omesso, dolosamente o colposamente, di adempiere agli obblighi procedimentali indicati dalla norma, dalla considerazione che il superamento dei limiti o il pericolo concreto ed attuale di inquinamento costituiscono solo i presupposti di fatto da cui nasce l’obbligo giuridico di agire.