ANCORA SULLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER PER I RIFIUTI COSTITUTI DA IMBALLAGGI IN PIU’ MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFUTI URBANI (COSIDDETTO “MULTIMATERIALE”).

di Alberto PIEROBON
Sulla vexata quaestio dell’attribuzione del codice CER i rifiuti di imballaggio, cosiddetto “multimateriale”, proveniente da raccolta differenziata, il Ministero dell’Ambiente è già intervenuto nel 2007 con un primo orientamento a fronte di richieste pervenute da talune Provincie e Regioni.
Purtuttavia la questione non si è ancora sopita e richiede, a mio modesto avviso, di essere affrontata con una visione più complessiva e sistemica.
Com’è noto la raccolta multimateriale consente di raccogliere congiuntamente rifiuti di imballaggio di diversi materiali, solitamente vetro/plastica/metallo, ma anche vetro/metallo.
Secondo la decisione CE 3 maggio 2000, n.532 e successive modificazioni, che istituisce l’elenco europeo dei rifiuti, gli imballaggi, anche di origine urbana, devono essere identificati nella categoria 15 (rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti ed indumenti protettivi) e non nella categoria 20 (rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata), così il punto 3.1 dell’allegato 1.
L’allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 traspone la suddetta decisione europea e nella parte introduttiva precisa: i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 1501 e non alla voce 2001.
Quanto detto individua come codice da attribuire ai rifiuti di imballaggio, oggetto di raccolta multimateriale, il codice 150106 (imballaggi in materiali misti).
Non appare, quindi, condivisibile l’attribuzione del codice 20 01 99 in quanto non specifico per i rifiuti di imballaggio: questa peraltro era la posizione del Ministero dell’Ambiente.
Ma la questione forse può essere diversamente considerata alla luce del Decreto 29 gennaio 2007 col quale sono state emanate linee guida per l’individuazione e utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti.
Se si guarda infatti all’allegato al decreto relativo agli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) dimesse, al punto D3 (pag.375 cit. decreto ove, tra altro, vengono stabiliti i fondamentali criteri da rispettare per la costruzione e l’organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti) troviamo i criteri che dovrebbero essere tenuti prioritariamente in considerazione:
a) per la redazione della pianificazione settoriale di cui al D.Lgs. 152/2006;
b) per l’individuazione degli impianti esistenti da dedicare al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;
c) in sede di istruttoria tecnico/amministrativa del progetto di realizzazione di nuovi impianti.
Su queste basi sembra possibile, a mio avviso, avviare un ragionamento teso alla corretta individuazione del codice CER del cosiddetto rifiuto multimateriale.
Comunque sia, l’automatica riconducibilità delle frazioni di carta, plastica, vetro, metallo, eccetera provenienti dalla raccolta del rifiuto urbano al rifiuto di imballaggio non appare del tutto corretta per le seguenti considerazioni:
a) così argomentando si avrebbe che, tolto dal rifiuto urbano conferito al servizio pubblico, la frazione del secco non riciclabile, quella organica, i RAEE ed altri specifici flussi, avremmo che le frazioni di carta, plastica, vetro, metallo dovrebbero essere considerate rifiuti di imballaggi (sicuramente primari se provenienti dalle unità domestiche);
b) il rifiuto da imballaggio si rifà alla definizione di imballaggio, e la disciplina normativa degli imballaggi e rifiuti di imballaggio è specifica, ancorché concorrente, con quella del genus rifiuti;
c) occorre verificare il sistema di raccolta avviato nei vari Comuni di riferimento, per cui se gli imballaggi vengono raccolti dal servizio pubblico locale in modo distinto e differenziato allora la normativa applicabile sarà quella degli imballaggi, salvo ulteriori e/o diverse valutazioni (di cui oltre)[1];
d) ove invece la raccolta pubblica di siffatte frazioni fosse svolta in modo “coacervato” forse si potrebbe applicare anche un criterio della prevalenza, come giustamente argomenta anche M.L.NEPI, www.reteambiente.it, risposta a quesito , aprile 2007[2].
e) occorre altresì verificare se il Comune ha disposto (e come) l’assimilazione che equipara ai rifiuti urbani i rifiuti cosiddetti assimilabili, tra i quali possono annoverarsi anche gli imballaggi primari e secondari;
f) occorre, ancora verificare se è stato sottoscritto l’Accordo per i vari Consorzi di filiera, derivante dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI perché questo condiziona anche le modalità di conferimento per il successivo trattamento degli imballaggi, ovvero il conferimento per l’eventuale pretrattamento (selezione, vagliatura, pressatura, eccetera) e per il successivo invio agli impianti di trattamento o di recupero;
g) gli impianti di cui trattasi effettivamente sembrano svolgere attività di trattamento dei rifiuti più che di recupero completo, ma anche qui occorre rifuggere da ragionamenti generalisti e adottare il più affidabile criterio del “caso per caso”.
Conclusivamente, il codice CER 15 o 20 possono essere entrambi attribuiti secondo valutazioni di prudenza e prevenzionistiche effettuate dalla autorità competente (Regione o Provincia) sulla base dei predetti elementi di giudizio che saranno, ovviamente, ponderati e valutati nell’ambito della cosiddetta discrezionalità tecnico-amministrativa della medesima autorità competente.

Alberto PIEROBON
già Dirigente e ViceSegretario Generale Enti Locali
già Dirigente e Direttore Generale Azienda Pluricomunale di Servizi Pubblici Locali
Studio di consulenza Bellesia Pierobon
www.pierobon.eu

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[1] Vedasi anche la sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sezione II^, 19 aprile 2007, n.694.
[2] .