Corte Costituzionale Ord. 54 del 18 febbraio 2011
Oggetto: Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie "comunque attinenti alla complessiva gestione dei rifiuti" - Esclusione delle controversie, anche sub specie di regresso, ripetizione ovvero ingiustificato arricchimento nei rapporti interni tra Enti condebitori, concernenti il pagamento di indennità, canoni ed altri corrispettivi connessi alla complessiva azione di gestione dei rifiuti - Mancata previsione
Dispositivo: manifesta infondatezza
ORDINANZA N. 54 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano – nel procedimento vertente tra il Comune di S. Antonio Abate e il Comune di Gragnano ed altri con ordinanza del 28 aprile 2009, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2010. Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano – con ordinanza del 28 aprile 2009 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per violazione dell’art. 103, primo comma, della Costituzione; che il giudice remittente premette che il ricorrente Consorzio Comune di S. Antonio Abate aveva convenuto in giudizio i Comuni di Lettere, Gragnano e S. Maria La Carità al fine di ripetere da ciascuno di essi la somma dovuta a seguito di un debito contratto dai predetti Comuni, «per il tramite» del ricorrente, nei confronti della società Sistem box s.a.s. di Abagnale Anna & c. e con la società l’Igiene Urbana s.r.l. nell’ambito di una attività, descritta nel dettaglio nell’ordinanza, volta alla individuazione di un nuovo sito destinato allo smaltimento dei rifiuti; che, secondo il ricorrente, la norma in esame – attribuendo tutte le controversie, comunque attinenti alla complessiva gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle nascenti da comportamenti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – impedirebbe al Tribunale stesso di decidere la controversia; che il remittente osserva che, nel caso in esame, non sarebbe possibile optare per una interpretazione della norma conforme a Costituzione, in quanto la disposizione censurata consentirebbe una sola interpretazione (costituzionalmente incompatibile); altrimenti, il giudice non opererebbe più nei limiti di una legittima interpretazione conforme, bensì si arrogherebbe un potere («quello di disapplicare una disposizione di legge per l’illegittimità costituzionale della stessa») che non gli compete; che, alla luce di tali rilevi, il remittente ritiene che l’art. 4 in questione, utilizzando l’espressione «comunque» e ricomprendendo nel proprio campo di applicazione anche i comportamenti, avrebbe un carattere omnicomprensivo e generale, operando la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo di tutte le controversie concernenti l’azione di gestione dei rifiuti, comprese quelle in cui l’amministrazione non agisce nell’esercizio di un potere amministrativo; che, per il remittente l’intenzione del legislatore sarebbe stata quella di attribuire alla cognizione del giudice amministrativo la totalità delle controversie attinenti all’attività posta in essere nel campo della gestione dei rifiuti indipendentemente dalla situazione giuridica di volta in volta rilevante; che, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, nell’ordinanza si sostiene il contrasto della norma censurata con l’art. 103, primo comma, Cost.; che il giudice a quo sottolinea come questa Corte avrebbe affermato che tale norma costituzionale non ha conferito al legislatore ordinario un’assoluta e incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha solamente conferito il potere di indicare “particolari materie” rispetto alle quali la cognizione di detto giudice investe anche posizioni di diritto soggettivo; ciò implicherebbe che «la mera partecipazione dell’amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia non possono considerarsi di per sé sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (si richiamano le sentenze n. 140 del 2007 e n. 191 del 2006); che, alla luce di queste premesse, il remittente ritiene che la norma censurata, nella parte in cui non esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie – anche sub specie di regresso, ripetizione ovvero ingiustificato arricchimento nei rapporti interni tra enti condebitori – concernenti il pagamento di indennità, canoni ed altri corrispettivi connessi alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, contrasti con l’evocato art. 103, primo comma, Cost. Considerato che, con ordinanza del 28 aprile 2009, il Tribunale ordinario di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per violazione dell’articolo 103, primo comma, della Costituzione; che questa Corte, con la sentenza n. 35 del 2010 e con l’ordinanza n. 371 del 2010, scrutinando la stessa norma oggetto del presente giudizio – dopo avere sottolineato come l’art. 103 Cost. imponga che la giurisdizione esclusiva verta su particolari materie in relazione alle quali l’amministrazione pubblica agisce come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi – ha ritenuto che nella norma censurata l’espressione «comportamenti» deve essere intesa nel senso che «quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa»; che l’espressione «azione di gestione dei rifiuti» va logicamente intesa «nel senso che l’attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti»; che, di conseguenza, nella controversia all’esame del remittente, venendo in rilievo questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, «i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata, come sopra interpretata, e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, nella specie correttamente adita»; che, del resto, lo stesso decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»), abrogando la norma censurata (art. 4 dell’Allegato 4) − con effetti non incidenti sul giudizio a quo − ne ha riprodotto il contenuto specificando, però, che i comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione devono essere «riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere» (art. 13, comma 1, lettera p); che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevata, in riferimento all’articolo 103, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano – con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alfonso QUARANTA , Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA