Consiglio di Stato Sez. IV n. 619 del 27 gennaio 2025
Rifiuti.Legittimazione ad impugnare i provvedimenti autorizzativi relativi ad una discarica
Nei giudizi per interessi ambientali, la condizione della vicinitas ai fini della legittimazione a ricorrere non esclude la necessità di dimostrare, nel caso di contestazione, la sussistenza effettiva di un pregiudizio; in difetto di tale dimostrazione il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse a ricorrere. Anche i Comuni viciniori - come quelli ove si insedia una discarica - devono fornire elementi concreti atti a dare prova dell'idoneità della discarica a produrre disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione, pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva. La legittimazione in capo ai Comuni all'impugnazione del provvedimento di localizzazione nel loro territorio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi va riconosciuta solo a condizione che gli enti medesimi dimostrino il concreto pregiudizio che la realizzazione dell'impianto sarebbe in grado di produrre negli ambiti territoriali di rispettiva competenza (fattispecie riguardante l’interesse al ricorso di un Comune che si ritiene leso dal perseguimento di un più ampio fine pubblico - realizzato nel Comune confinante - del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, interesse facente capo ad una più ampia collettività amministrata).
Pubblicato il 27/01/2025
N. 00619/2025REG.PROV.COLL.
N. 08561/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8561 del 2022, proposto dal Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi 5;
Agsm Aim Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Biondaro, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Comune di Verona, Comune di San Martino Buon Albergo, Comune di Zevio, Provincia di Verona, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1130/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Agsm Aim Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda l’impugnativa di una serie di provvedimenti autorizzativi relativi ad un impianto di gestione di rifiuti sito nel territorio del Comune confinante dell’odierno appellante, Comune di S. Giovanni Lupatoto.
In particolare per l’impianto in questione, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al parere n. 572 del 23 dicembre 2015 della Commissione Tecnica Regionale VIA, era stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con la DGRV n. 1143 del 12 luglio 2016 con le prescrizioni contenute nell’allegato A) alla delibera stessa, nonché l’Autorizzazione Paesaggistica.
I provvedimenti in contestazione nella presente controversia sono:
a) decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto n. 555 del 12 giugno 2020 avente ad oggetto "Revamping per 'Ca del Bue' miglioramento impianto di digestione anaerobica ed impianto di selezione secco RSAU e RSU”; in particolare detto provvedimento escludeva il progetto di modifica dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A. ed ha formato oggetto del ricorso principale avanti al Tar del Veneto;
b) decreto n. 938 del 19 novembre 2020 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto recante modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Delibera di Giunta regionale n. 1143 del 12 luglio 2016 “AGSM Verona S.p.A. Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona. Giudizio favorevole di V.I.A., autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm. ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm. ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004.”; con detto provvedimento sono state assentite alcune modifiche non sostanziali, “ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., alla modifica della configurazione impiantistica come valutata nel decreto n. 555 del 12 giugno 2020”, fatta eccezione per l’impianto di essiccazione del digestato nonché veniva ritenuto necessario apportare delle modifiche a talune prescrizioni A.I.A. contenute nell’originaria DGRV n. 1143/2006;
c) decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto n. 230 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto "AGSM AIM VERONA S.p.A. (P.IVA. 02770130231), con sede legale in Lungadige Galtarossa, 8 Verona. Modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Delibera di Giunta regionale n. 1143 del 12 luglio 2016 "AGSM Verona S.p.A. Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona. Giudizio favorevole di V.I.A., autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm. ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm. ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004."; con tale decreto erano autorizzate le modifiche, già valutate nella procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. conclusasi con il DDR n. 1103 del 29 dicembre 2020.
Quest’ultimo decreto 1103/2020, del Direttore della Direzione Ambiente, escludeva il progetto dalla procedura di V.I.A. Il richiamato progetto, come risulta dal provvedimento richiamato, prevedeva “la modifica della fase di riduzione volumetrica del digestato prodotto dalla sezione di digestione anaerobica dell’impianto, la quale passa da un processo di tipo meccanico (centrifugazione e nastropressatura) ad un processo di tipo termico (essiccazione)”; il progetto era stato sottoposto, nella seduta del 10 dicembre 2020, all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. aveva espresso all’unanimità parere favorevole all’esclusione dalla procedura di V.I.A;
Con il decreto 230/2021 si procedeva alla revoca, per sostituzione, dal DDR Ambiente n. 938/2020 di cui sub b).
2. Avverso i richiamati provvedimenti (n. 555 del 12 giugno 2020, n. 938 del 19 novembre 2020, n. 230 del 29 marzo 2021) l’odierno appellante ha proposto ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti proponendo numerosi motivi di censura, qui riproposti.
Il giudice di primo grado, con la sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato il ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- nel caso in esame sussiste la legittimazione al ricorso ma non l’interesse al medesimo; nella fattispecie l’odierno appellante, Comune di S. Giovanni Lupatoto, era titolare di una posizione differenziata e giuridicamente rilevante, che valeva a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo in considerazione del fatto che l’impianto di trattamento di rifiuti in questione si trova a circa 400 mt. di distanza dal territorio del Comune; manca, invece, l’interesse a ricorrere in quanto le modifiche all’impianto di trattamento di rifiuti gestito dalla controinteressata, autorizzate dalla Regione Veneto, con i richiamati provvedimenti, assicurano un complessivo miglioramento dell’impatto ambientale del plesso impiantistico rispetto alla situazione quo ante, quale risultante dalla originaria autorizzazione rilasciata con DGRV n. 1143/2016, rimasta inoppugnata;
- dal ricorso in primo grado non emerge una utilità concreta conseguente all’accoglimento del ricorso che, ove accolto, determinerebbe un sicuro regresso ambientale;
-l’azione di controllo che il Comune appellante sostiene di aver svolto sul complesso impiantistico non è sufficiente a sostenere l’impugnazione e a dimostrare l’interesse al ricorso, in assenza di puntuali allegazioni e prove in ordine ai concreti e attuali pregiudizi ambientali conseguenti ai provvedimenti adottati a seguito di procedimento al quale l’Ente Civico ha potuto partecipare;
- il ricorso è comunque infondato nel merito atteso che l’amministrazione ha fatto buon governo della discrezionalità tecnica affidatagli, approvando progetti, soluzioni ed esprimendo giudizi e valutazioni che, seppur opinabili, non risultano mai inattendibili.
3. Il Comune di San Giovanni Lupatoto propone ora un articolato ricorso di appello per i seguenti motivi:
I: Erroneità della sentenza del TAR Veneto per carenza ed illogicità della motivazione nonché per travisamento dei fatti in relazione alla declaratoria di inammissibilità delle impugnative proposte per asserita carenza d’interesse a ricorrere - pieno interesse a ricorrere del Comune sotto diversi profili;
II: Erroneità della sentenza del TAR Veneto di declaratoria di presunta carenza di interesse del comune alla proposizione dei ricorsi per travisamento dei fatti in relazione alla supposta partecipazione del comune ricorrente ai procedimenti di adozione degli impugnati decreti regionali 1103/2020 e 230/2021;
III: Nullità della sentenza del TAR Veneto per motivazione inesistente e travisamento dei fatti in relazione alla pronuncia di rigetto nel merito di tutte le censure proposte con i tre ricorsi - conseguente riproposizione delle censure dei ricorsi di primo grado
Si sono costituiti ed hanno depositato memorie la Regione Veneto e AGSM; in particolare AGSM solleva l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3.1 In particolare, con il primo motivo, l’appellante rileva che la decisione del giudice di primo grado si ispira alla decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (sentenza 9 dicembre 2021, n. 22) in materia di vicinitas per l’impugnativa dei titoli edilizi; detta decisione, rileva l’appellante, ha riaffermato la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, per cui è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi escludendo il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione.
L’appellante ritiene che detti principi non si possono riferire alla materia ambientale - coerentemente con il diritto euro-unitario di ampio accesso alla giustizia - e che l'interesse all'impugnazione va riconosciuto anche in base al criterio della prossimità dei luoghi interessati ovvero della sussistenza di uno stabile collegamento ambientale.
Inoltre, l’appellante:
- richiama il fatto che il Comune di San Giovanni Lupatoto è da oltre tre decenni impegnato ad esercitare un controllo sul complesso impiantistico di Ca' del Bue e sarebbe stato estromesso dai procedimenti che hanno portato all’adozione dei provvedimenti 938/2020 e 230/2021;
- sarebbe sufficiente la vicinitas ed in tal senso richiama giurisprudenza di questo Consiglio (sez. IV, n. 935 del 9 febbraio 2022);
- manca il miglioramento delle condizioni ambientali ed in tal senso produce diverse relazioni tecniche di parte rilevando comunque che “l’utilità concreta” che ricaverebbe il Comune ricorrente dall’accoglimento dei ricorsi consistente in una sicura riduzione delle emissioni di Polveri sottili;
- il ritorno alla situazione impiantistica del 2016 non è ormai più concepibile perché si è in presenza di soluzioni tecnologiche da tempo non più perseguite da AGSM e in considerazione del fatto che la DGRV n. 1143/2016 non è ad oggi più efficace essendo ormai da tempo decorso il termine di 48 mesi di validità.
3.2 Si prescinde dalle eccezioni di rito essendo il ricorso infondato nel merito.
La questione centrale da valutare riguarda l’interesse a ricorrere e la sufficienza della vicinitas in materia ambientale, come sostiene l’appellante Comune.
Al riguardo va premesso che la giurisprudenza non offre un quadro uniforme e sicuramente si riscontra una differenza tra una verifica dei presupposti dell’attività in materia edilizia rispetto a quella ambientale in considerazione del più ampio impatto sulla collettività della seconda rispetto alla prima.
Detta differenza ontologica tra ambiente ed edilizia non può però, ad avviso del Collegio, condurre a ritenere un diverso atteggiarsi della vicinitas essendo necessario, in entrambi i casi, che l’azione in giudizio venga esercitata solo in quanto vi sia un reale interesse ed un vantaggio dall’annullamento del provvedimento impugnato; ne consegue che così come in materia edilizia, anche in materia ambientale va dimostrato l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato fermo restando che detto pregiudizio proprio perché incidente nella materia ambientale si atteggia in modo peculiare rispetto a quanto avviene in materia edilizia.
Nel caso specifico infatti andrebbe dimostrato specificamente in sede di ricorso il pregiudizio dell’incremento delle polveri sottili sul territorio di riferimento al fine di almeno ipotizzare i potenziali danni conseguenti ai provvedimenti impugnati.
Nella sostanza la questione al fine di ritenere sussistente l’interesse andrebbe prospettata sull’entità dell’incremento delle polveri sottili sul territorio comunale e non avendo riferimento genericamente ad un aumento emissivo; fatto che, come asserisce l’appellante in sede di replica depositata agli atti di causa il 6 novembre 2024, essendo incontestato, risulterebbe ex se sufficiente a dimostrare l’interesse al ricorso.
3.3 Nel caso in questione non è stato condotto (si veda in tal senso relazione tecnica deposito 25 febbraio 2022, n.1) un esame sul territorio ma sulla presunta maggiore capacità inquinante degli impianti di cui ai provvedimenti autorizzatori.
In tal senso va richiamata anche altra recente giurisprudenza rispetto a quella richiamata dall’appellante che rileva come nei giudizi per interessi ambientali, la condizione della vicinitas ai fini della legittimazione a ricorrere non esclude la necessità di dimostrare, nel caso di contestazione, la sussistenza effettiva di un pregiudizio; in difetto di tale dimostrazione il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse a ricorrere (cfr. Consiglio di Stato, sent. V, 21 aprile 2021, n. 3247).
Giurisprudenza più risalente ha comunque espresso il medesimo orientamento per cui anche i Comuni viciniori - come quelli ove si insedia la discarica - devono fornire elementi concreti atti a dare prova dell'idoneità della discarica a produrre disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione, pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1725). Come anche la legittimazione in capo ai Comuni all'impugnazione del provvedimento di localizzazione nel loro territorio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi va riconosciuta solo a condizione che gli enti medesimi dimostrino il concreto pregiudizio che la realizzazione dell'impianto sarebbe in grado di produrre negli ambiti territoriali di rispettiva competenza (cfr. Consiglio di Stato sez. VI – 19 ottobre 2007, n. 5453)
In ogni caso la Giurisprudenza richiamata dall’appellante (Consiglio di Stato 935/2022) si riferisce ad una fattispecie diversa riguardando i proprietari di immobili limitrofi al realizzando impianto di distribuzione carburanti; nel caso che ci occupa si tratta dell’interesse al ricorso di un Comune che si ritiene leso dal perseguimento di un più ampio fine pubblico - realizzato nel Comune confinante - del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, interesse facente capo ad una più ampia collettività amministrata.
Il che di per sé non appare coerente con la realizzazione di una corretta gestione degli interessi pubblici - inteso in un senso più ampio - cui lo stesso Comune appellante deve partecipare.
3.3 Né può costituire titolo ai fini di dimostrare l’interesse al ricorso il fatto che il Comune appellante se ne sia occupato da oltre trenta anni atteso che dagli atti di causa (doc 4, Comitato regionale VIA 25 marzo 2020 relativo al decreto del Direttore della Direzione ambiente n. 555 del 12 giugno 2020) emerge che ha adottato un atteggiamento soprassessorio non fornendo motivazioni.
Né l’appellante in una ottica di dimostrazione dell’interesse al ricorso prova come la caducazione dei provvedimenti impugnati arrechi al proprio territorio un qualche vantaggio atteso che lo stesso fa presente che il ritorno alla situazione impiantistica del 2016 non è ormai più concepibile perché si è in presenza di soluzioni tecnologiche da tempo non più perseguite da AGSM; da ciò ne consegue che non emerge con chiarezza su quale possa essere l’interesse e la soluzione conseguente all’eventuale caducazione dei provvedimenti impugnati.
3.4 Va ancora rilevato che non corrisponde al vero quanto riferito da parte appellante circa il mancato miglioramento delle condizioni ambientali; detto miglioramento è attestato - in una sede ufficiale - dal richiamato parere del Comitato regionale Via del 25 marzo 2020 nel quale viene rilevato che: “relativamente ai possibili impatti sulla matrice atmosfera, comprensiva delle emissioni derivanti dal processo e delle componenti traffico e odori, le valutazioni e gli approfondimenti svolti dal proponente, congiuntamente ai modelli applicati, risultano adeguati; gli esiti delle valutazioni effettuate non evidenziano criticità particolari”.
Detto miglioramento risulta consolidato dalle successive modifiche intervenute come dimostrato da AGSM in sede Studio preliminare ambientale del settembre 2020 presentato dalla stessa AGSM nel procedimento di “Verifica assoggettabilità a VIA” della seconda variante non sostanziale (doc 19, I grado deposito dell’8 novembre 2021).
3.6 Va inoltre chiarito che non corrisponde al vero quanto affermato dall’appellante, che l’originaria AIA sia scaduta; come emerge dagli atti di causa essa ha scadenza il prossimo 23 agosto 2026 (doc 8 appello Agsm), atto peraltro non impugnato dall’appellante.
4. Con il secondo motivo (rubricato: Erroneità della sentenza del TAR Veneto di declaratoria di presunta carenza di interesse del comune alla proposizione dei ricorsi per travisamento dei fatti in relazione alla supposta partecipazione del comune ricorrente ai procedimenti di adozione degli impugnati decreti regionali 1103/2020 e 230/2021) l’appellante lamenta di non essere stato coinvolto nelle procedure di rilascio sia del decreto regionale n. 1103/2020 (recante esclusione della VIA per il progetto di modifica relativa al processo termico di essicazione del digestato), sia del successivo decreto regionale n. 230/2021 (recante modifica dell’AIA dell’impianto in esame).
In ciò rileva una violazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 2, e degli artt. 7 e 8 della l.r. Veneto 4/2016 in ordine al coinvolgimento dei Comuni (quantomeno) eventualmente interessati dagli impatti ambientali.
Il motivo è infondato.
4.1 A tal riguardo deve osservarsi che la censura è strumentale in quanto si appunta su un inciso della sentenza che si riferisce “all’esito di un complesso e articolato procedimento al quale l’Ente Civico ha potuto partecipare”; ove si debba accedere alla logica della censura può replicarsi che nella decisione qui appellata si fa riferimento al procedimento senza fare richiamo specificamente ad una o ad un'altra fase e quindi sotto questo profilo la censura appare non pertinente.
Inoltre, come risulta per tabulas il Comune ha partecipato al Comitato Regionale Via dell’11 marzo 2020 relativo all’adozione del richiamato decreto 555/2020, per chiedere il rinvio; con il risultato che la riunione è stata differita al 25 marzo successivo nella quale, come emerge dalla documentazione prodotta il Comune non ha partecipato né prodotto documentazione.
Quindi la mancata partecipazione, di cui ora l’appellante si lamenta, è stata frutto di una sua scelta.
4.2 Quanto alle varianti (di cui ai decreti 1103/2020 e 230/2021), come emerge dall’ Estratto del documento AGSM del dicembre 2020 intitolato “Risposta e precisazioni sulle osservazioni ricevute”, depositato nell’ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA della seconda variante non sostanziale (doc 17, I grado, deposito dell’8 novembre 2021), alle osservazioni proposte dal Comune appellante è stata fornita risposta da pag. 8 a pag. 135; indubbia testimonianza della partecipazione non risultando quindi corrispondente al vero quanto affermato dall’appellante.
Solo per completezza va rilevato che:
- detto progetto prevedeva, come risulta dal decreto 1103/2020, “la modifica della fase di riduzione volumetrica del digestato prodotto dalla sezione di digestione anaerobica dell'impianto, la quale passa da un processo di tipo meccanico (centrifugazione e nastropressatura) ad un processo di tipo termico (essiccazione)”;
- in sede di autorizzazione “in riferimento alla componente atmosfera e odori si ritiene che la documentazione presentata dal proponente per la valutazione dell'impatto odorigeno e della dispersione in atmosfera degli inquinanti sia stata condotta in conformità alla linea guida della Regione Veneto... e alle principali linee guida relative alla dispersione di inquinanti in atmosfera” …; le modifiche progettuali” non comportano un contributo emissivo significativamente diverso rispetto a quello già valutato nella precedente procedura di screening conclusa con DDR n. 555/2020”;
- il Comitato Tecnico regionale VIA (doc 7 del 10 dicembre 2020) ha rilevato che le modifiche poi autorizzate con il decreto 1103/2020 in relazione ai loro impatti sull’ambiente” si esauriscono nel Comune di Verona”.
4.3 Quanto poi al decreto 230/2021, con questo si procedeva alla revoca, per sostituzione, dal DDR Ambiente n. 938/2020.
Con tale decreto 230/2021 sono state autorizzate le modifiche dell’installazione, già valutate nella procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. conclusasi con il DDR n. 1103 del 29 dicembre 2020.
In particolare, risulta dal medesimo decreto che:
- il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.1103 del 29.12.2020 ha escluso dalla procedura di VIA., nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel DDR n. 555 del 12 giugno 2020, il progetto presentato da A.G.S.M. VERONA SPA per la-modifica del complesso impiantistico di trattamento rifiuti avente ad oggetto un processo di tipo termico (essiccazione) per la fase di riduzione volumetrica del digestato prodotto dalla sezione di digestione anaerobica dell'impianto e la richiesta di poter conferire nuovi codici CER nell'installazione.
è intervenuta una comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies comma I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. inviata da AGSM Verona S.p.A., con nota prot. n. 1816 del 23.12.2020, acquisita al prot. regionale n. 549150 del 24.12.2020 e successiva nota di precisazioni del 27.01.2021, acquisita al prot. regionale n. 36837 del 27.01.2021, che riguarda in sintesi:
un processo di tipo termico (essiccazione) per la fase di riduzione volumetrica del digestato prodotto dalla sezione di digestione anaerobica dell'impianto;
la richiesta di poter conferire nuovi codici CER nell'installazione;
ad eccezione dei nuovi rifiuti da autorizzare (in parte modificati dalla controinteressata ed in parte non autorizzati) tutte le altre modifiche in progetto sono state valutate e avallate nel procedimento conclusosi con il decreto n. 1103 del 29.12.2020 che ha escluso l'assoggettamento a VIA, ovvero ha escluso che le stesse producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;
con nota prot. n. 60591 del 09.02.2021 la Regione ha richiesto parere sulle modifiche richieste dalla Ditta a tutti gli Enti, trasmettendo lo schema del provvedimento.
Da quanto sin qui esposto emerge, in primo luogo, che l’appellante non offre una qualche prova circa la sua esclusione dalla procedura di adozione del decreto 230/2021 atteso che nel medesimo decreto 230/2021 viene attestato che delle modifiche in questione sia stata data notizia agli enti interessati.
Inoltre, come evidenzia la controinteressata AGSM in sede di memoria (deposito del 28 ottobre 2024) e nella successiva memoria di replica (deposito del 7 novembre 2024) emerge che al Comune appellante è stata comunicata la nuova AIA nella formulazione modificata dal decreto 230/2021; precisamente con nota prot. 65876 del 22 dicembre 2022 della Provincia di Verona è stata comunicata la determinazione della medesima Provincia di Verona n. 3980 del medesimo giorno avente ad oggetto “Riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Delibera di Giunta Regionale n. 1143/2016 relativa al revamping e valorizzazione della sezione di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Cà Del Bue, sito in località Matozze nel Comune di Verona e gestito dalla società AGSM AIM SPA” (doc.4 in appello, deposito del 17 ottobre 2024).
Il rinnovo dell’AIA ha riguardato anche le modifiche intervenute con il decreto 230/2021; ma detto rinnovo non è stato impugnato avendo per tale via il Comune prestato acquiescenza al suo contenuto comprensivo delle modifiche recate dal richiamato decreto 230/2021.
5. Con il terzo motivo (rubricato: Nullità della sentenza del TAR Veneto per motivazione inesistente e travisamento dei fatti in relazione alla pronuncia di rigetto nel merito di tutte le censure proposte con i tre ricorsi - conseguente riproposizione delle censure dei ricorsi di primo grado) l’appellante sostiene che si tratta di una motivazione soltanto apparente di rigetto dei motivi di diritto che sarebbero stati ritenuti infondati nel merito sulla base di una argomentazione generica ed onnicomprensiva di pretesa “ampia istruttoria” e “adeguata motivazione”.
Detto terzo motivo non è scrutinabile atteso che la decisione di rito sulla inammissibilità rende superfluo l’esame dei ventitré motivi proposti dall’appellante per evidenti ragioni di economia processuale; si tratterebbe di un esame ai fini caducatori dei provvedimenti adottati, non essendo chiaro peraltro l’utilità di un ritorno al precedente regime autorizzatorio che lo stesso appellante giudica, come sopra evidenziato, impraticabile tecnicamente.
6. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante Comune S. Giovanni Lupatoto al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore