Cass. Sez. III n. 33577 del 31 agosto 2012 (Ud.4 lug 2012)
Pres.Mannino Est.Lombardi Ric.Digennaro
Rifiuti.Terre e rocce da scavo e natura transitoria dell'art.186 dlv 152\06
In tema di tutela dell'ambiente, per qualificare le terre e le rocce da scavo come sottoprodotto, l'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 39, comma quarto, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha assunto la natura di norma transitoria, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del prescritto D.M. di attuazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brindisi ha affermato la colpevolezza di D.G.G. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) a lui ascritto per avere effettuato attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiali edili, senza la prescritta autorizzazione.
Si accertava in punto di fatto che il D.G., gestore di un impianto di distribuzione carburante Total, stava utilizzando terre e rocce da scavo per il riempimento di un terreno adiacente a detto impianto in assenza di qualsiasi autorizzazione.
Il giudice di merito ha affermato che il fatto accertato integra l'ipotesi di reato ascritta all'imputato e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, tramite il difensore, e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c..
2.1 Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente chiede l'assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p..
Previa ricostruzione del fatto mediante la citazione di risultanze testimoniali, dalle quali emerge che il materiale costituito da rocce e terre da scavo proveniva da un cantiere sito nella zona industriale di (OMISSIS) e veniva utilizzato all'Interno della stazione di servizio Total per attività di riempimento, si deduce che detto materiale doveva essere qualificato come sottoprodotto ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis introdotto dal D.Lgs. n. 205 del 2010. Si osserva che le rocce e terre da scavo rispondono a tutti i criteri previsti dalla disposizione citata, da applicarsi in quanto più favorevole per l'imputato; che, peraltro, lo stesso decreto legislativo citato ha abolito il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186 che disciplinava l'impiego delle terre e rocce da scavo.
In subordine, si deduce che il fatto doveva essere inquadrato nell'ipotesi dell'abbandono di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255 punito con sanzione amministrativa.
2.2 Con il secondo mezzo di annullamento si chiede una congrua riduzione della pena inflitta e la sospensione condizionale della stessa, potendo l'imputato beneficiarne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
La possibilità di utilizzazione diretta delle terre e rocce da scavo, che determina del D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 186 l'esclusione della disciplina dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, (sez. 3, sentenza n. 37280 del 12/06/2008, Picchio, Rv. 241087).
Non è sufficiente, quindi, che le terre e rocce non siano inquinate perchè si applichi fa normativa ad esse inerenti, rientrando comunque nella nozione di rifiuto se non sussistono le condizioni previste dall'art. 186 (comma 5).
Orbene, nel caso in esame, secondo le risultanze della sentenza impugnata, l'Imputato ha affermato di essere stato in possesso di un'autorizzazione del Comune di Brindisi, che però è stata revocata, con la conseguente insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per sottrarre il materiale sequestrato alla disciplina dei rifiuti.
L'affermazione del ricorrente, secondo la quale le rocce e terre da scavo rispondevano ai requisiti per il loro impiego, è di fatto e non emerge dalla sentenza, avendo, anzi, il giudice di merito affermato che si trattava di rifiuti classificabili con il codice CER 17.05.04.
Quanto all'abrogazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186 ai sensi del D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, comma 4, la stessa è destinata ad operare solo a seguito dell'entrata in vigore dei DM previsti dall'art. 184 bis del testo unico, dovendo corrispondere il sottoprodotto al requisiti qualitativi o quantitativi stabiliti da tali provvedimenti.
Orbene, considerato che il citato D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, comma 4, prevede che l'abrogazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186 opera solo a far data dall'entrata in vigore dei DM in materia di sottoprodotti, il predetto art. 186 ha assunto natura di norma temporanea, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2 c.p., la relativa disciplina si applica in ogni caso di fatti commessi nella vigenza della normativa in materia di terre e rocce da scavo.
Non sarebbe, infatti, possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative inesistenti all'epoca della loro produzione.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso osserva la Corte che il D. G. è titolare di impresa, sicchè risponde in ogni caso ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, ed ha utilizzato i rifiuti effettuandone lo smaltimento, e non il mero abbandono, oltre al preventivo trasporto.
2.1 Il secondo motivo di ricorso si esaurisce in richieste di merito, mentre la sentenza è adeguatamente motivata sia con riferimento alla determinazione della pena che al diniego della sospensione della stessa.
3 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2012