Cass. Sez. III n. 24431 del 17 giuigno 2011 (CC 25 mag.2011)
Pres. Petti Est.Gazzara Ric. P.M. in proc. Grisetti
Rifiuti. Trasporto abusivo

Il reato di trasporto abusivo di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è configurabile anche quando l'attività illecita sia svolta in maniera non professionale o in forma non imprenditoriale.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/05/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1051
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 50947/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento;
Avverso la ordinanza, resa dal Tribunale del riesame di Trento in data 10/11/2010;
Nel procedimento a carico di:
Grisetti Davide, nato a Thiene il 5/8/1975;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. GAZZARA Santi;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Trento, con ordinanze del 18/10 e 22/10/2010, rigettava la richiesta di convalida ed emissione del decreto di sequestro preventivo dell'autocarro FIAT 35 F. targato TN338740.
Il Grisetti Davide veniva indagalo per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, perché utilizzava l'autocarro predetto per effettuare trasporti di rifiuti non pericolosi. Il Tribunale del riesame di Trento, chiamato a pronunciarsi sull'appello avanzato dal p.m., con ordinanza del 10/11/2010, ha rigettato il gravame.
Propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Trento, con i seguenti motivi:
- la ordinanza del giudice del riesame è frutto di un errore di diritto, rilevato che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, non richiede per la esistenza del reato che l'indagato svolga l'attività di trasporto in maniera professionale o in forma imprenditoriale, peraltro lo stesso decidente riconosce che non si tratta di fatto occasionale, come dichiarato dallo stesso Grisetti, il quale ha riferito di avere più volte effettuato trasporto di rifiuti ferrosi, percependo Euro 14.00 per ogni quintale di essi:
- ha errato, inoltre, il giudice del merito nel valutare la circostanza attinente al legame parentale esistente tra l'indagato e il proprietario del camion, Colombo Maurizio, padre naturale del primo, che fa presumere che quest'ultimo fosse a conoscenza dell'utilizzo del mezzo e delle connesse finalità, con conseguente non estraneità ai fatti tale da fare ritenere, allo stato, la non confiscabilità del mezzo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata ordinanza emerge, in maniera in equivoca la contraddiltorietà della argomentazione motivazionale adottala dal Tribunale e l'errore di diritto in cui e incorso lo stesso decidente, il quale pur avendo rilevato che dagli atti di indagine compiuti dal p.m. era emerso che il Grisetti, sprovvisto di un qualsiasi titolo autorizzativi al trasporto dei rifiuti, veniva fermato a bordo dell'autocarro in questione mentre trasportava "materiale vario di tipo ferroso e nella qualità e nella tipologia del metallo per circa 4/5 quintali", ha escluso di potere applicare la misura cautelare sul mezzo non risultando che il prevenuto svolgesse il trasporto di rifiuti nell'ambito di una attività professionale o, quanto meno, in maniera continuativa.
Osservasi, in primis, che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, come correttamente rilevato in ricorso, non richiede per la esistenza del reato che l'indagato svolga l'attività di trasporto in maniera professionale o in forma imprenditoriale (Cass. 11/2/05. n. 2950:
Cass. 25/10/05, n. 46478).
Secondariamente, nella specie lo stesso giudice di merito, peraltro, riconosce che la attività di trasporto illecito di rifiuti, esercitata dal prevenuto, non è occasionale, visto che dai primi accertamenti è emerso che il Grisetti, ripetutamente aveva effettuato trasporto di rifiuti in diletto di autorizzazione:
applicando una tariffa fissa di Euro 14.00 al quintale. Va sottolineato, altresì, il non corretto discorso giustificativo, svolto dal decidente in punto di insequestrabilità del bene perché di proprietà di un terzo estraneo, allorché evidenzia che l'automezzo, si appartiene al padre naturale dell'indagato, Colombo Maurizio, elemento ritenuto impeditivi alla possibilità di applicazione della misura cautelare reale, invocata dal p.m.. Orbene tale giustificazione viene svolta dal Tribunale in difetto di specifica doglianza mossa dal Colombo, quasi nella previsione, che costui, in futuro, possa contestare il provvedimento di sequestro avente ad oggetto un bene di sua esclusiva pertinenza, provandone la estraneità alla commissione del reato.
La ordinanza impugnata; va annullata con rinvio, affinché il giudice ad quem riesamini gli atti nell'ottica di quanto da questa Corte osservato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011