Cass. Sez. III n. 25037 del 22 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Pres. Petti Est. Lombardi Ric. Olivo
Rifiuti. Ruscellamento liquami
In assenza di una condotta di scarico, le acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee, senza autorizzazione, è sanzionata penalmente dall’art. 256, commi 1 e 2, del D.Lv. 152\06 (fattispecie in tema di "ruscellamento")
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Ciro Petti
Consigliere " Alfredo Maria Lombardi
Silvio Amoresano
Elisabetta Rosi
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Domenico Grande Aracri, difensore di fiducia di Olivo Maria, n. a Cutro l'11.12.1952, avverso la sentenza in data 24.5.2010 del Tribunale di Crotone, con la quale venne condannata alla pena di € 2.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 137 del D. Lgs n. 152/2006; b) di cui all'art. 674 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEE PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone ha affermato la colpevolezza di Olivo Maria in ordine ai reati: a) di cui all'art. 137 del D. Lgs n. 152/2006; b) di cui all'art. 674 c.p., a lei ascritti perché, quale responsabile e legale rappresentante della ditta B.M. Oli S.r.l., effettuava Io smaltimento dei reflui derivanti dalla lavorazione e trasformazione delle olive mediante l'attivazione di apposito scarico e l'immissione diretta in un ruscello antistante il frantoio, nonché per avere versato nell'ambiente le acque di lavorazione provenienti dal suddetto frantoio, contenenti residui oleosi e melmosi, costituenti cose atte ad offendere le persone.
Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che le acque reflue di lavorazione del frantoio venivano svernate attraverso un tombino, collegato mediante un tubo al frantoio, sul terreno limitrofo al frantoio e di qui, per effetto di "ruscellamento", confluivano in un canale d'acqua.
Il giudice di merito ha ritenuto altresì integrata la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. in considerazione della potenziale offensività, anche minima, per le persone delle cose versate Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 137 del D. Lgs n. 152/2006, nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza.
Con il motivo di gravame la ricorrente contesta la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza mediante la indicazione di risultanze probatorie favorevoli all'imputata, che non sarebbero state valutate dal giudice di merito. Si deduce in particolare, in proposito, che il frantoio era dotato di vasche di raccolta delle acque provenienti dalla lavorazione delle olive; che la fuoriuscita di liquidi dal tombino era avvenuto all'interno della proprietà dell'imputata, che era stata autorizzata all'uso agronomico delle acque reflue; che il frantoio si trova in posizione più bassa rispetto a quella in cui sarebbe stato accertato il versamento delle acque reflue.
Si deduce, poi, in punto di diritto che, a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 74 del D. Lgs n. 152/2006 dal D. Lgs n. 4/2008, la nozione di scarico richiede un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo del refluo con il corpo ricevente. Si osserva, quindi, che nel caso in esame non è stata accertata l'esistenza di alcun collegamento diretto tra la fuoriuscita delle acque reflue dal tombino, occasionalmente causata dall'eccessivo riempimento delle vasche, e il loro versamento nel cosiddetto ruscello.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 674 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza.
In sintesi, si deduce che la fattispecie prevista dalla disposizione citata richiede il getto di cose dannose o pericolose in luogo di pubblico transito ovvero in luogo privato ma di comune o altrui uso, mentre nel caso in esame non sussiste alcuno degli elementi costitutivi del reato ed, in particolare, non è stato accertato che le acque reflue fossero potenzialmente idonee a recare danno alle persone.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 5, del D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 ha modificato l'art. 74, comma 1 lett. ff), del D. Lgs n. 152/2006 e, quindi, la nozione di "scarico" con la quale attualmente deve intendersi "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 114."
Occorre, pertanto, per la configurabilità del reato di cui all'art. 137 del D. Lgs n. 152/2006, un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo ed il luogo di immissione sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria.
Orbene, la sentenza impugnata ha affermato che le acque reflue provenienti dagli impianti del frantoio confluivano nel canale per effetto di "ruscellamento" sul terreno, sicché sembra doversi escludere l'esistenza di un sistema di collettamento tra il luogo di fuoriuscita delle acque ed il luogo in cui si riversavano nel canale, con la conseguente esclusione della configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui alla affermazione di colpevolezza.
E' appena il caso di rilevare che, in assenza di una condotta di scarico, le acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi (cfr. sez. III, 18.6.2009 n. 35138, Bastone, RV 244783; sez. III, 13.4.2010 n. 22036, Chianura, RV 247627), il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee, senza autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, commi 1 e 2, dei medesimo Testo Unico.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un ulteriore accertamento sul punto, dal quale dipende la qualificazione giuridica del fatto.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha affermato in punto di diritto che può configurarsi il concorso della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. con la fattispecie di cui all'art. 137 o con quella di cui all'art. 256 del D. Lgs n. 152/2006.
Nel caso, in esame, però, a parte il mancato accertamento della potenziale offensività delle acque reflue, che è fondato su un giudizio meramente presuntivo, manca la prova dell'elemento costitutivo del reato e, cioè, che il getto sia avvenuto in luogo di pubblico transito ovvero in un luogo privato di comune o altrui uso.
Anche in ordine a detto reato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un più puntuale accertamento di fatto degli elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di cui è stata ritenuta la sussistenza.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza dei 25.5.2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22/06/2011