Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1057-2005
SANITA\' PUBBLICA - IN GENERE -
Gestione di rifiuti - Reato di discarica abusiva - Natura di reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Gestione post-operativa - Esercizio di discarica - Contrasto di giurisprudenza.
SANITA\' PUBBLICA - IN GENERE -
Gestione di rifiuti - Reato di discarica abusiva - Natura di reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Gestione post-operativa - Esercizio di discarica - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 57/05
Roma, 12 maggio 2005
OGGETTO: 614001 SANITA\' PUBBLICA - IN GENERE - GESTIONE DI RIFIUTI
- Reato di discarica abusiva - Natura di reato permanente -
Momento di cessazione della permanenza - Gestione post-operativa -
Esercizio di discarica - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: artt. 6 e 51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed artt.
2 e 13 del D. lgs 13 gennaio 2003 n. 36.
La III sezione penale con la sentenza deliberata all\'udienza
camerale dell\'11 novembre 2004, n. 48402, dep. 16 dicembre 2004,
ric. Rigon ed altri, rv. 230794, ha enunciato il principio di
diritto che questo Ufficio ha cosi\' massimato:
"La gestione post-operativa di una discarica non autorizzata - che
deve rispettare le prescrizioni imposte ai fini del ripristino
ambientale secondo quanto previsto dall\'art. 14 del D.Lgs. n. 36 del
2003 -, pur ricompresa nella nozione di gestione dei rifiuti
introdotta dall\'art. 6, comma primo, lett. d) del D.Lgs. n. 22 del
1997, non rappresenta una protrazione del reato permanente di
abusivo esercizio della discarica, che e\' punito solo in relazione
al funzionamento effettivo di essa, mentre con l\'inizio della
gestione post-operativa il sito non e\' piu\' destinato a luogo di
scarico e deposito di rifiuti, seppure perdurano nel tempo gli
effetti del precedente illecito accumulo".
La decisione pone peraltro in evidenza come la gestione
post-operativa rientri nel concetto di gestione di discarica, in
linea con quanto gia\' affermato da Sez. III, 12 novembre 2003, n. 37
(dep. 8 gennaio 2004 ), ric. Aricci ed altro, rv. 227064, che ha
precisato che "ai fini della configurabilita\' del reato di gestione
di discarica in difetto di autorizzazione, di cui all\'art. 51 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il concetto di gestione deve essere
inteso in senso ampio, in modo da comprendere qualsiasi contributo
sia attivo che passivo diretto a realizzare o a tollerare lo stato
di fatto che costituisce reato".
La pronuncia segnalata si pone in contrasto (consapevole) con
un\'altra sentenza, della stessa Sezione, 15 gennaio 2004, n. 2662,
dep. il 27 gennaio 2004 , PM in proc. Zanoni, rv. 227219, per la
quale, invece, "in tema di gestione dei rifiuti, il reato di cui
all\'art. 51, comma terzo, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22,
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, a seguito
dell\'entrata in vigore del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che ha
recepito la direttiva 31/99/CE sulle discariche dei rifiuti, ha
natura permanente sino al decorrere di anni dieci dalla cessazione
dei conferimenti ovvero con l\'ottenimento dell\'autorizzazione o la
loro rimozione".
Redattore: Elisabetta Rosi
Il direttore aggiunto
(Giovanni Canzio)
Rel. n. 57/05
Roma, 12 maggio 2005
OGGETTO: 614001 SANITA\' PUBBLICA - IN GENERE - GESTIONE DI RIFIUTI
- Reato di discarica abusiva - Natura di reato permanente -
Momento di cessazione della permanenza - Gestione post-operativa -
Esercizio di discarica - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: artt. 6 e 51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed artt.
2 e 13 del D. lgs 13 gennaio 2003 n. 36.
La III sezione penale con la sentenza deliberata all\'udienza
camerale dell\'11 novembre 2004, n. 48402, dep. 16 dicembre 2004,
ric. Rigon ed altri, rv. 230794, ha enunciato il principio di
diritto che questo Ufficio ha cosi\' massimato:
"La gestione post-operativa di una discarica non autorizzata - che
deve rispettare le prescrizioni imposte ai fini del ripristino
ambientale secondo quanto previsto dall\'art. 14 del D.Lgs. n. 36 del
2003 -, pur ricompresa nella nozione di gestione dei rifiuti
introdotta dall\'art. 6, comma primo, lett. d) del D.Lgs. n. 22 del
1997, non rappresenta una protrazione del reato permanente di
abusivo esercizio della discarica, che e\' punito solo in relazione
al funzionamento effettivo di essa, mentre con l\'inizio della
gestione post-operativa il sito non e\' piu\' destinato a luogo di
scarico e deposito di rifiuti, seppure perdurano nel tempo gli
effetti del precedente illecito accumulo".
La decisione pone peraltro in evidenza come la gestione
post-operativa rientri nel concetto di gestione di discarica, in
linea con quanto gia\' affermato da Sez. III, 12 novembre 2003, n. 37
(dep. 8 gennaio 2004 ), ric. Aricci ed altro, rv. 227064, che ha
precisato che "ai fini della configurabilita\' del reato di gestione
di discarica in difetto di autorizzazione, di cui all\'art. 51 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il concetto di gestione deve essere
inteso in senso ampio, in modo da comprendere qualsiasi contributo
sia attivo che passivo diretto a realizzare o a tollerare lo stato
di fatto che costituisce reato".
La pronuncia segnalata si pone in contrasto (consapevole) con
un\'altra sentenza, della stessa Sezione, 15 gennaio 2004, n. 2662,
dep. il 27 gennaio 2004 , PM in proc. Zanoni, rv. 227219, per la
quale, invece, "in tema di gestione dei rifiuti, il reato di cui
all\'art. 51, comma terzo, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22,
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, a seguito
dell\'entrata in vigore del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che ha
recepito la direttiva 31/99/CE sulle discariche dei rifiuti, ha
natura permanente sino al decorrere di anni dieci dalla cessazione
dei conferimenti ovvero con l\'ottenimento dell\'autorizzazione o la
loro rimozione".
Redattore: Elisabetta Rosi
Il direttore aggiunto
(Giovanni Canzio)