SEZ. 3 SENT. 23855 DEL 21/06/2002 (UD.07/05/2002) RV. 222706
PRES. Vitalone C REL. Piccialli L COD.PAR.392
IMP. P.G. in proc. Pino PM. (Diff.) Albano A
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento dei rifiuti - Organi di governo locale - Avvenuta delega di funzioni ai dirigenti amministrativi del comune - Permanenza dell'obbligo di prevenire illeciti connessi alla gestione tecnica del servizio - Limiti - Questioni esulanti la programmazione generale e, per il sindaco, la funzione di ufficiale del governo - Esclusione.
COD.PEN ART. 40 COMMA 2
COD.PEN ART. 110
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51
D. LG. DEL 18/8/2000 NUM. 267 ART. 107

 

In tema di smaltimento dei rifiuti, e di responsabilita' degli organi di governo locale per l'omesso controllo sull'operato dei dirigenti amministrativi, poiche' le norme di ordinamento degli enti locali (art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come integrato da specifiche disposizioni delle leggi finanziarie) conferiscono a detti dirigenti autonomi poteri di organizzazione delle risorse (anche mediante atti di rilevanza esterna non espressamente riservati agli organi di governo), le attivita' loro demandate sono oggetto - salvi casi particolari - di una competenza diretta ed esclusiva, mentre per gli organi di governo residua un dovere di controllo limitato al corretto esercizio della funzione di programmazione generale e, quanto al sindaco, dei compiti di ufficiale del governo, deputato all'eventuale adozione di ordinanze contingibili ed urgenti. (Fattispecie in tema di deposito incontrollato di rifiuti cartacei in area del demanio comunale, nell'ambito di un nuovo servizio di raccolta differenziata, in cui la Corte ha escluso che fosse dovere del sindaco verificare l'analitica programmazione delle soluzioni operative necessarie per l'esecuzione del servizio).
CONF 200208530 221261
VEDI 199511745 203111
VEDI 199904003 213271
VEDI 200003878 216212