Cass. Sez. III n. 8980 del 2 marzo 2015 (Cc 16 gen 2015)
Pres. Teresi Est. Pezzella Ric. Pizzatti
Rifiuti. Attività di gestione non autorizzata e colpa
In tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. Pertanto sussiste la penale responsabilità del legale rappresentante di una società proprietaria di un'area, su cui terzi depositano in modo incontrollato rifiuti, essendogli attribuibile l'illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull'osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale
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