Cass. Sez. III n. 37560 del 3 ottobre 2008 (Ud 7 mag. 2008)
Pres. Altieri Est. Onorato Ric. Forti
Rifiuti. Letame
A norma dell\'art. 185, comma 1. lett. c) del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, la esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte quarta dello stesso decreto legislativo, opera a condizione che dette materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola (nella fattispecie si è affermato che è’ indiscutibile la natura di rifiuto del letame depositato in un lagone e quindi l\'applicabilità della disciplina sui rifiuti, non foss\'altro perché, trattandosi appunto di "letame", cioè di materiale fecale palabile, e non di "liquame", cioè di materiale non palabile derivante da miscela di feci e urine animali, esso non può essere riutilizzato per la fertirrigazione)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Enrico ALTIERI Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FORTI Davide, nato a Berna (Svizzera) il 2.3.1969, avverso la ordinanza resa il 29.10.2007 dal Tribunale per il riesame di Forlì.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Udito il difensore dell\'indagato, avv. Giorgio Fabbri, che ha chiesto l\'accoglimento del ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 29.10.2007 il Tribunale di Forlì quale giudice del riesame, ha confermato il sequestro preventivo disposto in data 9.10.2007 dal g.i.p. dello stesso tribunale relativamente a un lagone (n. 2) che la ditta Zoofarm, esercente allevamento di suini a ciclo chiuso, utilizzava per il deposito incontrollato di reflui zootecnici.
Il rappresentante legale della Zoofarm, Davide Forti, era indagato per il reato di cui agli artt. 192, comma 1, e 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006, accertato l\' l 1.9.2007.
In sintesi, il giudice del riesame ha accertato e ritenuto quanto segue.
- La Zoofarm era in possesso di autorizzazione provinciale n. 143 del 6.4.2005, prorogata con successivo atto n. 213 del 13.4.2006. che l\'autorizzava per quattro anni allo spandimento del liquame zootecnico sui terreni agricoli indicati e allo stoccaggio dei reflui depurati nei lagoni n. 1 e n. 4. L\'autorizzazione 143/2005 prescriveva lo smantellamento del lagone n. 2 in quanto non conforme ai requisisti previsti nel Decreto Giunta Regionale dell\'Emilia Romagna n. 3003/2005, stabilendo che lo stesso dovesse essere svuotato del contenuto, da trasferire nei lagoni n. 1 e n. 4, e quindi ricoperto di terra, previa eliminazione del telone di plastica che ne copriva il fondo.
- Nell\'accesso dell\' 11.9.2007, invece, i tecnici dell\'ARPA avevano constatato che, assieme ai lagoni autorizzati n. 1 e n. 4, era in funzione anche il lagone n. 2, che era riempito per oltre la metà di 25.000 metri cubi di refluo zootecnico prevalentemente solido.
- Sussisteva quindi il fumus del reato contestato di cui all\'art. 256 D.Lgs. 152/2006, atteso che le materie fecali erano sottratte alla disciplina sui rifiuti contenuta nella parte quarta del medesimo decreto solo in quanto provenienti da attività agricole e riutilizzati a fini agricoli, mentre era pacifico che l\'allevamento zootecnico come quello gestito dalla Zoofarm aveva natura industriale.
- Sussistevano anche le esigenze cautelari, perché la Zoofarm, anziché provvedere alla
bonifica imposta dalla Provincia, aveva continuato a utilizzare il lagone de quo.
2 - Avverso l\'ordinanza del Tribunale il Forlì ha proposto ricorso per cassazione col ministero del suo difensore, deducendo come unico motivo la violazione degli artt. 101 e 185, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 152/2006.
Sostiene in proposito che:
2.1 - il lagone n. 2 conteneva ancora i sedimenti di liquami prodotti nell\'arco di ventanni;
2.2 - detti liquami, in quanto materiali fecali, erano esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/2006, essendo destinati alla riutilizzazione agricola, così come previsto dalla legge regionale dell\'Emilia Romagna;
2.3 - pur essendo vero che la Zoofarm non aveva eseguito entro il termine prescritto del 31.8.2005 lo smantellamento del lagone n. 2, era altrettanto vero che tale inottemperanza non comportava la riqualificazione come rifiuti dei letami ivi depositati, appunto perché erano riutilizzabili nell\'attività di irrigazione agricola.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Va anzitutto chiarito che, a norma dell\'art. 185, comma 1. lett. c) del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, la esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti, contenuta nella parte quarta dello stesso decreto legislativo, opera a condizione che dette materie provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola. La giurisprudenza di questa Corte è costante in tal senso sulla base della omologa norma oggi abrogata di cui all\'art. 8, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 (v. Sez. III, n. 8890 del 10.2.2005, Gios, rv. 230981; Sez. III, n. 37405 del 24.6.2005, Burigotto, rv. 232355).
Tanto premesso, è indiscutibile la natura di rifiuto del letame depositato nel lagone n. 2 della azienda Zoofarm, e quindi l\'applicabilità della disciplina sui rifiuti, non foss\'altro perché, trattandosi appunto di "letame", cioè di materiale fecale palabile, e non di "liquame", cioè di materiale non palabile derivante da miscela di feci e urine animali, non poteva essere riutilizzato per la fertirrigazione, come avveniva regolarmente per gli altri liquami zootecnici prodotti dalla azienda. La stessa legislazione regionale, alla quale si richiama il ricorrente, disciplina lo spandimento sul suolo agricolo dei liquami (e non dei letami) provenienti da insediamenti zootecnici (v. L.R. dell\'Emilia-Romagna n. 50 del 24.4.1995, ora sostituita dalla L.R. 6.3.2007 n. 4).
Perciò, l\'affermazione del ricorrente che si trattava di materiali fecali destinati alla riutilizzazione agricola resta una mera asserzione apodittica, del resto smentita nello stesso ricorso, laddove afferma che il lagone n. 2 conteneva liquami prodotti e consolidati nell\'arco di vent\'anni (v. sopra n. 2.1). Uno stoccaggio così prolungato nel tempo è proprio il contrario della riutilizzazione agricola.
Per conseguenza, essendo incontestabile l\'applicabilità della disciplina sui rifiuti, resta integrato il fumus del contestato reato di cui all\'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, non avendo la Zoofarm osservato le prescrizioni contenute nell\'autorizzazione provinciale n. 143/2005, prorogata con atto 213/2006.
4 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell\'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7.5.2008.
Depositata in cancelleria il 03/10/2008