Cass. Sez.
III sent.. 40828 del 10112005 (ud. 6 ottobre 2005)
Pres. De Maio Est. Gentile
Ric. P.M. in proc. Fradella ed altri
Rifiuti – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
La
nozione giuridica di condotta abusiva di cui all'art. 53 bis, lo comma Dlvo
22/97 comprende - come attività organizzata al
traffico illecito di rifiuti - oltre quella cosiddetta "clandestina'
(ossia quella effettuata senza alcuna autorizzazione) e quella avente per
oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche
tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui si esplicano,
risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più
giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente
Autorità Amministrativa.
L’ingiusto profitto richiesto dall'art. 53 bis, DLv 22/97 non deve avere
carattere necessariamente patrimoniale, potendo essere costituito anche da
vantaggi di altra natura (nella fattispecie gli indagati consentendo, mediante
la attività illecita, un rilevante risparmio dei costi di produzione
dell'azienda, rafforzavano notevolmente la loro posizione apicale nell'ambito
della struttura dirigenziale della stessa, con conseguente vantaggio personale,
immediato e futuro). La circostanza che la riduzione dei costi da parte
del1’azienda, costituisca soltanto uno dei parametri da valutare ai fini del
conferimento dei premi di produzione, non esclude affatto che detto parametro
concorra a determinare l'erogazione dei citati incentivi economici, con
conseguente profitto personale e patrimoniale da parte degli interessati.