TAR Toscana, Sez. II, n. 635, del 20 aprile 2015
Caccia e animali.Legittimità revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia per molestie sessuali su minore

Assolutamente rilevante e decisivo nella prospettiva della revoca del provvedimento autorizzatorio al porto di fucile, si presenta l’episodio di molestie sessuali ad una minore di 15 anni. Con tutta evidenza, si tratta, infatti, di un episodio che evidenzia un comportamento sicuramente incompatibile con quella valutazione prognostica in ordine al corretto uso delle armi che è alla base dell’istituto autorizzatorio. Del tutto irrilevante è poi il fatto che si sia trattato di un comportamento che non è poi sfociato in una sentenza di condanna, per effetto della mancanza della querela da parte del soggetto offeso dal reato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00635/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2015, proposto da: 
xxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Francescoxxx con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; 

contro

Questura di Siena in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; 

per l'annullamento

del decreto del 16.12.2014 provv.xxxx - Div. Amm.va, notificato in data 30.12.2014 con il quale il Questore di Siena revoca "la licenza di porto di fucile per uso caccia".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Siena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente era titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio, da ultimo rinnovato nel 2010.

Con decreto 16 dicembre 2014 prot. xxxx-Div. Amm.va (32) (notificato il 30 dicembre 2014), il Prefetto di Siena disponeva la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia intestata al ricorrente; a base della revoca era sostanzialmente posto l’episodio avvenuto in data 22 luglio 2013 e che aveva visto il ricorrente molestare sessualmente una vicina, all’epoca dei fatti, minore di 15 anni (episodio che aveva dato vita ad una denuncia da parte di due vicini presenti al fatto, successivamente archiviata dal G.I.P. di Siena in data 18 giugno 2014).

Il provvedimento di revoca era impugnato dal ricorrente per eccesso di potere per difetto dei presupposti ed arbitrarietà del giudizio.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti, controdeducendo sul merito del ricorso.

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

A questo proposito, la giurisprudenza ha, infatti, più volte rilevato come in materia di rilascio (o di revoca) del porto d'armi, l’Amministrazione di p.s., <<dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell'ordine pubblico, (abbia) un’ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi (e quindi anche nel valutare le circostanze che consiglino l'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d'armi già rilasciate), onde il provvedimento di rilascio del porto d'armi e l'autorizzazione a goderne in prosieguo richiedono che l'istante sia una persona “esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”>> (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604; sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2424; 30 luglio 2002, n. 4073; 29 novembre 2000, n. 6347; più di recente, si vedano T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 dicembre 2011 n. 1944; T.A.R. Piemonte sez. II 4 novembre 2011 n. 1149; T.A.R. Umbria 4 luglio 2011 n. 193).

Del resto, in termini più decisamente sistematici, non bisogna dimenticare che <<il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l'interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della P.A., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza>> (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604); sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a <<valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva>> (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604; sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2424; T.A.R. Umbria 4 luglio 2011, n. 193).

Nel caso di specie, le valutazioni compiute dalla Questura di Siena costituiscono appunto espressione di quella valutazione puramente probabilistica (e cautelativa) richiesta dalla giurisprudenza e non presentano certamente quegli aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti che potrebbero legittimarne l’annullamento giurisdizionale.

In particolare, assolutamente rilevante e decisivo, nella prospettiva della revoca del provvedimento autorizzatorio al porto di fucile, si presenta l’episodio di molestie sessuali ad una minore di 15 anni avvenuto in data 22 luglio 2013 e che ha dato vita ad una denuncia da parte di due vicini presenti al fatto; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di un episodio che, al di là delle minimizzazioni contenute in ricorso e della successiva archiviazione del procedimento penale per mancanza di querela, evidenzia un comportamento sicuramente incompatibile con quella valutazione prognostica in ordine al corretto uso delle armi che è alla base dell’istituto autorizzatorio.

Del tutto irrilevante è poi il fatto che si sia trattato di un comportamento che non è poi sfociato in una sentenza di condanna, per effetto della mancanza della querela da parte del soggetto offeso dal reato.

Come già rilevato, infatti, la Questura di Siena ha operato un semplice giudizio prognostico sulla base del fatto storico che ha dato origine alla vicenda penale; siamo quindi in presenza di un giudizio di prognosi amministrativa che può semplicemente reggersi su un fatto storico che poi non sia sfociato in una condanna penale, purché si tratti di un comportamento che evidenzi adeguatamente il possibile rischio di abuso delle armi da parte del richiedente (in questo senso, tra le tante: T.A.R., Lombardia, Milano, sez. III, 6 aprile 2010 n. 98; 3 agosto 2011 n. 2086) che costituisce la ragione giustificativa del diniego; e, proprio con riferimento a questo fatto storico, la difesa di parte ricorrente non ha dedotto in giudizio fatti idonei a dimostrare inequivocabilmente l’estraneità del ricorrente all’accaduto o una diversa ricostruzione dell’accaduto.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)