Cass. Sez. III n. 46836 del 9 dicembre 2009 (Ud. 28 ott.2009)
Pres. Onorato Est.Teresi Ric. Cocca e altri
Rifiuti. Smaltimento RSU e deposito senza autorizzazione esclusione dello stato di necessità

Non è applicabile l'esimente dello stato di necessità al Sindaco od al gestore dei rifiuti che ne consentano il deposito senza autorizzazione, attesa la possibilità per gli stessi di conferirli presso siti autorizzati ovvero, per il Sindaco, di emettere e, per il gestore, di richiedere a quest'ultimo l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente per garantire una forma temporanea di smaltimento.

 

 

Osserva

Con sentenza in data 17.10.2008 il Tribunale di Benevento condannava Cocca Francesco, quale sindaco del Comune di San Marco dei Cavoti; Inglese Pietro Mariano, quale direttore generale Consorzio BN/3; Cocca Renato, quale direttore tecnico del Consorzio BN/3; Vitale Olino, quale Presidente del Consorzio BN/3 e Tremonte Angela, quale sindaco – succeduto al Cocca – del Comune di San Marco dei Cavoti, alla pena di € 10.000 di ammenda ciascuno per avere abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti solidi urbani nel sito di trasferenza RSU dell’area ex discarica del predetto Comune in contrasto con la determina n. 11118/cd del 16.04.2004 del Commissario straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti che ne disponeva, invece, il trasferimento presso l’impianto di CDR di Casalduni e senza essere muniti di autorizzazione commissariale.

All’interno della suddetta area i rifiuti erano stati trattati con modalità difformi dalle indicazioni pervenute dalla struttura commissariale, essendo stati abbandonati, in grande quantità e per lungo tempo, sul terreno nudo senza preventive opere d’impermeabilizzazione e di captazione del percolato [in San Marco dei Cavoti con accertamento sino al 21 luglio 2005].

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità.

In pieno periodo di emergenza rifiuti e, per la parziale inagibilità dell’impianto di Casalduni, gli automezzi del Consorzio BN/3, acquisita la disponibilità del Comune di San Marco dei Cavoti, avevano collocato sull’area de qua cassoni dove venivano scarificati i RSU che , appena possibile, venivano trasportati presso l’impianto di Casalduni.

Il Tribunale non aveva considerato elementi favorevoli agli imputati quali:

-         la disposizione del Commissario di governo 29.04.2003 con cui autorizzava il conferimento dei RSU presso la discarica di San Marco dei Cavoti;

-         - verbale di sequestro dell’impianto di Casalduni in data 3.05.2004;

-         -nota del direttore tecnico dell’impianto di Casalduni 19.05.2004 con cui si disponeva il contingentamento dei conferimenti di RSU;

-         Nota del Commissario di Governo 24.08.2004 di sospensione del conferimento dei rifiuti.

Inoltre, erroneo era inoltre il giudizio sui risultati delle operazioni di osservazione poiché dalle prodotte annotazioni di servizio era emerso che i rifiuti non giacevano per giorni in maniera incontrollata, ma venivano rimossi appena possibile per conferirli all’impianto di Casalduni.

Aggiungevano i ricorrenti che la situazione di emergenza, ampiamente documentata, non aveva reso possibile il conferimento dei rifiuti presso il suddetto impianto e che la sentenza non aveva precisamente individuato i periodi in cui gli imputati avevano ricoperto le cariche che avevano determinato l’affermazione di responsabilità.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

Il ricorso non è puntuale perché censura con erronee argomentazioni giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente da vizi logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a carico degli imputati e confutate le obiezioni difensive.

Nella specie è stato accertato, con argomentazioni ineccepibili, alla stregua di quanto riferito da numerosi testi, che ingenti quantitativi di RSU gestiti dal Consorzio BN/3, sono stati depositati, su autorizzazione dei sindaci che si sono succeduti nel Comune di San Marco dei Cavoti nel peiodo 16.04.2004 luglio 2005, su un’area comunale sita in località Ciavolano e ciò in violazione della determina n.11118/cd del 16.04.2004 del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti che ne disponeva il conferimento presso l’impianto di Casalduni.

Coseguentemente corretta è l’attribuzione di responsabilità a tutti gli imputati, che occupavano le cariche specificate nell’imputazione, per l’abbandono incontrollato di rifiuti stante che il deposito dei RSU è stato effettuato senza alcuna autorizzazione e, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso [con censure articolate in fatto], con modalità difformi dalle indicazioni pervenute dalla struttura commissariale perché i rifiuti erano abbandonati direttamente al suolo senza alcuna opera d’impermeabilizzazione e di captazione del percolato.

Tale condotta è stata attuata mentre Cocca Renato e Tremonti Angela rivestivano la qualità di sindaco e mentre gli altri imputati occupavano posti apicali del Consorzio BN/3, come esattamente ritenuto in sentenza, avendo i ricorrenti sul punto avanzato doglianze generiche, prive di supporto documentale.

Va, infine rilevato che non è scriminato dallo stato di necessità il comportamento del sindaco o del gestore di rifiuti che ne consentano il deposito senza alcuna autorizzazione potendo essi o conferire i rifiuti presso siti autorizzati ovvero emettere o richiedere al sindaco, in base all’art. 12 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente per garantire una forma temporanea di smaltimento.

In tal caso, infatti, gli stessi non possono invocare né l’inesigibilità di una condotta diversa né la carenza dell’elemento soggettivo, poiché non hanno fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per evitare il comportamento illecito-

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali