Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Pino
Rifiuti. Abbandono e deposito incontrollato (responsabilità)
La contravvenzione di cui all'art. 51, 2° comma del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, a consumazione istantanea e punita con le sanzioni penali di cui al primo comma del medesimo articolo (oggi riprodotto in piena continuità normativa nei due commi dall'art. 256, comma 2° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) consiste nel atto dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti da parte dei "titolari di imprese" o dei "responsabili di enti". La relativa condotta può consistere in un comportamento attivo dei titolari di imprese o dei responsabili di enti, di diretta partecipazione all'operazione vietata anche attraverso ordini impartiti ai collaboratori oppure in un comportamento omissivo, consistente nella mancata adozione di misure doverose atte ad evitare l'evento prevedibile o previsto o nella omissione della necessaria vigilanza sull'operato dei collaboratori dipendenti concorrente a cagionare l'evento. In nessun caso la responsabilità per la contravvenzione in esame può invece estendersi al titolare di impresa o al responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti abbandonati in un'area di pertinenza aziendale o dell'ente, in ragione del fatto che in forza della relativa norma incriminatrice non grava su tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell'evento lesivo già realizzato o di attivarsi per rimuoverne le conseguenze.
UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2007
SENTENZA N. 01470 /2007
REG. GENERALE N. 007901/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO
ERNESTO
PRESIDENTE
1.Dott.ONORATO
PIERLUIGI
CONSIGLIERE
2.Dott.MANCINI FRANCO
3.Dott.PETTI CIRO
4.Dott.IANNIELLO ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) PINO GIOVANNINA N. IL 18/08/1937 avverso SENTENZA del 16/10/2006
CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO
ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Di Popolo Angelo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udit i difensor Avv. Carratelli Nicola - Cosenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 ottobre 2006, la Corte d'appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza in data 22 novembre 2005, con la quale il
Tribunale di Paola aveva condannato Giovannina Pino, riconosciute le
attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di arresto e €
2.000,00 di ammenda (coi benefici di legge), avendola riconosciuta
colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1°, lett. a) e b)
e comma 2° del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per avere, in
qualità di legale rappresentante della s.n.c. Coccimiglio
Cesare e C., abbandonato in modo incontrollato in una piazzola presso
la cava di inerti sita in località Giani, agro di Aiello
Calabro, ove operava la società, rifiuti pericolosi
costituiti da carcasse di veicoli, tra cui camion, betoniere e ruspe e
rifiuti non pericolosi costituiti da parti metalliche e per avere
depositato in maniera incontrollata nella stessa area, in adiacenza ad
una casamatta, carcasse di pneumatici di ruspe. Come accertato il 17
dicembre 2002.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata con
l'assistenza dei propri difensori, deducendo:
1 - la violazione della norma incriminatrice, per averla applicata ad
un caso di deposito "controllato", quale la ricorrente ritiene il
deposito temporaneo irregolare, che sarebbe stato realizzato nel caso
di specie.
2 - ancora la violazione della norma incriminatrice e il difetto di
motivazione in ordine alla qualificazione come pericolosi delle
carcasse dei mezzi meccanici, che invece sono rifiuti speciali non
pericolosi e che non diventano pericolosi solo perché
esposti alle intemperie e per la possibile presenza di oli al loro
interno, la quale comunque sarebbe stata esclusa nell'istruttoria di
primo grado.
3 - la violazione art. 27 Cost. e difetto di motivazione in ordine alla
responsabilità della ricorrente ritenuta ancorché
ella fosse stata nominata legale rappresentante della
società dopo il deposito dei rifiuti, dicendo che comunque
aveva omesso di rimuoverli.
La ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza
impugnata.
All'udienza del 15 maggio 2007 le parti hanno concluso come in epigrafe
indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terzo motivo di ricorso è fondato ed esime pertanto il
collegio dall'esame dei restanti due.
La contravvenzione di cui all'art. 51, 2° comma del D. Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22, a consumazione istantanea e punita con le sanzioni
penali di cui al primo comma del medesimo articolo (oggi riprodotto in
piena continuità normativa nei due commi dall'art. 256,
comma 2° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) consiste nel atto
dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti da parte dei "titolari
di imprese" o dei "responsabili di enti".
La relativa condotta può consistere in un comportamento
attivo dei titolari di imprese o dei responsabili di enti, di diretta
partecipazione all'operazione vietata anche attraverso ordini impartiti
ai collaboratori oppure in un comportamento omissivo, consistente nella
mancata adozione di misure doverose atte ad evitare l'evento
prevedibile o previsto o nella omissione della necessaria vigilanza
sull'operato dei collaboratori dipendenti concorrente a cagionare
l'evento.
In nessun caso la responsabilità per la contravvenzione in
esame può invece estendersi al titolare di impresa o al
responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti
abbandonati in un'area di pertinenza aziendale o dell'ente, in ragione
del fatto che in forza della relativa norma incriminatrice non grava su
tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell'evento
lesivo già realizzato o di attivarsi per rimuoverne le
conseguenze.
Un tale obbligo nasce unicamente in forza dell'art. 14 del D. Lgs. n.
22/97, costituisce oggetto di specificazione con ordinanza del Sindaco
e solo la violazione di tale ordinanza dà luogo alla diversa
contravvenzione di cui all'art. 50, comma 2° del medesimo
decreto (oggi comma 3° dell'art. 255 del D. Lgs. n. 152/06).
Viceversa la sentenza impugnata, col ritenere la ricorrente
responsabile del reato di cui all'art. 51, comma 2° del D. Lgs.
n. 22/97 nonostante che l'abbandono o il deposito incontrollato dei
rifiuti fosse avvenuto antecedentemente all'incarico da lei ricevuto di
legale rappresentante della società che gestiva la cava e in
difetto di qualsivoglia ordinanza da parte del Sindaco del Comune,
necessariamente fa carico a lei (e alla società che
rappresenta) di un obbligo di garanzia esteso all'attivazione per
rimuovere le conseguenze di un reato già consumato, che la
norma incriminatrice non le imponeva.
La contravvenzione in esame essendo stata eventualmente commessa da
colui che al momento del fatto di deposito incontrollato era il legale
rappresentante della società nel cui ambito avveniva il
deposito in concorso con gli autori materiali della condotta lesiva, ne
consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
perché l'imputata non ha commesso il fatto di reato
contestatole.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver
commesso il fatto.
Cosi deciso in Roma, il 15 maggio 2007