DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008
Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile.
GU n. 61 del 12-3-2008
Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile.
GU n. 61 del 12-3-2008
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile, e, in particolare, l'art.
11, comma 1, lettera i), che include tra le strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile le organizzazioni di
volontariato;
Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, tra
l'altro, assicura la partecipazione dei cittadini e delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attivita' di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di
calamita' naturali e catastrofi, riconoscendo e stimolando le
iniziative di volontariato civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 che pone in capo
al Presidente del Consiglio dei Ministri la promozione del
coordinamento delle attivita' delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della
vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da
altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, la
determinazione delle politiche di protezione civile, che a tal fine
si avvale del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n. 194, recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile;
Considerata l'imprescindibile esigenza di avvalersi di un
contributo di consulenza in tema di coordinamento operativo delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e
per la definizione di politiche di promozione e di sviluppo del
volontariato;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di istituire per tali finalita'
presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri un organo a carattere collegiale con funzioni
consultive che approfondisca le problematiche relative alla
promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di
protezione civile, nonche' per il coordinamento operativo con le
altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile;
Visti la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il
riordino degli organismi collegiali, e il decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 29,
concernente il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed
altri organismi, e ritenuto che l'istituendo organismo rivesta il
richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla istituzione della
Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ed alla
disciplina delle relative modalita' organizzative e di funzionamento;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita la Consulta nazionale del volontariato di
protezione civile, in prosieguo denominata Consulta;
2. La Consulta, anche su richiesta del Dipartimento della
protezione civile, svolge compiti di ricerca e di approfondimento su
tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo
del volontariato di protezione civile, nonche' per il coordinamento
operativo con le altre componenti e strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile.
Art. 2.
1. La Consulta e' composta da un rappresentante per ciascuna
organizzazione nazionale di volontariato di protezione civile, con
sedi in almeno sei regioni, iscritta nell'elenco nazionale istituito
presso il Dipartimento della protezione civile, designato dalle
medesime organizzazioni sulla base delle rispettive disposizioni
organizzative e statutarie.
2. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile si provvedera' alla costituzione della Consulta e
alla conseguente individuazione nominativa dei componenti.
3. La Consulta elegge a maggioranza il Presidente tra i componenti.
4. Il Presidente, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, provvede alla convocazione della Consulta ogni volta ne
ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando
il relativo ordine del giorno.
5. Il servizio volontariato dell'ufficio volontariato, relazioni
istituzionali e internazionali del Dipartimento della protezione
civile cura la segreteria tecnica della Consulta.
6. La Consulta, che si riunisce presso il Dipartimento della
protezione civile, opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno
dei componenti.
7. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il
Capo del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il
direttore dell'ufficio volontariato relazioni istituzionali ed
internazionali, il coordinatore del servizio volontariato, un
rappresentante dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco
volontari, un rappresentante dell'associazione Croce Rossa Italiana
ed un rappresentante del Corpo Nazionale del soccorso alpino e
speleologico in relazione alla componente volontaristica dei medesimi
enti, nonche' i funzionari del Dipartimento della protezione civile
di volta in volta individuati in relazione agli argomenti all'ordine
del giorno. Per l'esame di specifici argomenti il Presidente puo'
procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano
offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.
8. Per l'esame di particolari questioni di carattere tecnico
specialistico la Consulta puo' istituire specifici gruppi di lavoro.
Art. 3.
1. Ai componenti della Consulta, che svolgono la propria opera a
titolo gratuito, sono riconosciuti, per la partecipazione ai lavori,
i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 2001, n. 194, in favore dei volontari impiegati in
attivita' di protezione civile.
Art. 4.
1. La Consulta, individua tra i componenti i rappresentanti
effettivi e supplente del Comitato operativo della protezione civile
di cui all'art. 5, comma 3-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo le vigenti
disposizioni ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 25 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile, e, in particolare, l'art.
11, comma 1, lettera i), che include tra le strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile le organizzazioni di
volontariato;
Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, tra
l'altro, assicura la partecipazione dei cittadini e delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attivita' di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di
calamita' naturali e catastrofi, riconoscendo e stimolando le
iniziative di volontariato civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 che pone in capo
al Presidente del Consiglio dei Ministri la promozione del
coordinamento delle attivita' delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della
vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da
altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, la
determinazione delle politiche di protezione civile, che a tal fine
si avvale del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n. 194, recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile;
Considerata l'imprescindibile esigenza di avvalersi di un
contributo di consulenza in tema di coordinamento operativo delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e
per la definizione di politiche di promozione e di sviluppo del
volontariato;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di istituire per tali finalita'
presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri un organo a carattere collegiale con funzioni
consultive che approfondisca le problematiche relative alla
promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di
protezione civile, nonche' per il coordinamento operativo con le
altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile;
Visti la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il
riordino degli organismi collegiali, e il decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 29,
concernente il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed
altri organismi, e ritenuto che l'istituendo organismo rivesta il
richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla istituzione della
Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ed alla
disciplina delle relative modalita' organizzative e di funzionamento;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita la Consulta nazionale del volontariato di
protezione civile, in prosieguo denominata Consulta;
2. La Consulta, anche su richiesta del Dipartimento della
protezione civile, svolge compiti di ricerca e di approfondimento su
tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo
del volontariato di protezione civile, nonche' per il coordinamento
operativo con le altre componenti e strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile.
Art. 2.
1. La Consulta e' composta da un rappresentante per ciascuna
organizzazione nazionale di volontariato di protezione civile, con
sedi in almeno sei regioni, iscritta nell'elenco nazionale istituito
presso il Dipartimento della protezione civile, designato dalle
medesime organizzazioni sulla base delle rispettive disposizioni
organizzative e statutarie.
2. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile si provvedera' alla costituzione della Consulta e
alla conseguente individuazione nominativa dei componenti.
3. La Consulta elegge a maggioranza il Presidente tra i componenti.
4. Il Presidente, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, provvede alla convocazione della Consulta ogni volta ne
ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando
il relativo ordine del giorno.
5. Il servizio volontariato dell'ufficio volontariato, relazioni
istituzionali e internazionali del Dipartimento della protezione
civile cura la segreteria tecnica della Consulta.
6. La Consulta, che si riunisce presso il Dipartimento della
protezione civile, opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno
dei componenti.
7. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il
Capo del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il
direttore dell'ufficio volontariato relazioni istituzionali ed
internazionali, il coordinatore del servizio volontariato, un
rappresentante dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco
volontari, un rappresentante dell'associazione Croce Rossa Italiana
ed un rappresentante del Corpo Nazionale del soccorso alpino e
speleologico in relazione alla componente volontaristica dei medesimi
enti, nonche' i funzionari del Dipartimento della protezione civile
di volta in volta individuati in relazione agli argomenti all'ordine
del giorno. Per l'esame di specifici argomenti il Presidente puo'
procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano
offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.
8. Per l'esame di particolari questioni di carattere tecnico
specialistico la Consulta puo' istituire specifici gruppi di lavoro.
Art. 3.
1. Ai componenti della Consulta, che svolgono la propria opera a
titolo gratuito, sono riconosciuti, per la partecipazione ai lavori,
i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 2001, n. 194, in favore dei volontari impiegati in
attivita' di protezione civile.
Art. 4.
1. La Consulta, individua tra i componenti i rappresentanti
effettivi e supplente del Comitato operativo della protezione civile
di cui all'art. 5, comma 3-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo le vigenti
disposizioni ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 25 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi