Polizia giudiziaria. Guardie zoofile ENPA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 298/07
Reg.Dec.
N. 6621 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to Fernando Petrivelli, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Quintino Sella, n. 41;
contro
Ministero dell’interno, Ministero di grazie e giustizia e Consiglio di Stato in sede consultiva in persona dei rispettivi leali rappresentanti pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 6368/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28-11-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Udito l'Avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dall’E.N.P.A. - Ente Nazionale per la protezione degli animali, avverso la circolare n. 559/C.30137.10173.A del 18-3-1995 del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto la qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie ed avverso il presupposto parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2296/94 del 29-8-1994.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che le guardie zoofile volontarie dell’ENPA non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, come affermato nell’impugnata circolare.
L’ENPA ha proposto ricorso in appello, sostenendo, invece, l’opposta tesi del riconoscimento in capo alle guardie zoofile dell’ente della menzionata qualifica.
Le amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’accertamento della sussistenza in capo alle guardie zoofile volontarie dell’ENPA della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.
Tale qualifica è stata negata dalla menzionata circolare, che è stata appunto impugnata dall’ENPA.
Il ricorso in appello, proposto dall’ENPA. è privo di fondamento.
Innanzitutto, è opportuno ricostruire il quadro normativo.
La legge 12 giugno 1913 n. 611, recante norme relative alle società protettrici degli animali, prevedeva espressamente la possibilità di nomina da parte delle stesse società di guardie, cui era da riconoscersi ex art. 7 della legge medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza (possibilità confermata dalla legge 11 aprile 1938 n. 612, istitutiva dell’E.N.P.A.).
Successivamente, con D.P.R. 31 marzo 1979 detto Ente ha perso il carattere di persona giuridica pubblica; l’art. 5 del citato decreto presidenziale, pur avendo privato le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie giurate.
Inoltre, l’art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha affidato la vigilanza venatoria: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata.
Ai soli agenti, di cui alla lett. a) è stata riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Sul riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale è sorto un contrasto soprattutto nella giurisprudenza della Cassazione penale.
In alcune pronunce è stato affermato che le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. (Cassazione penale , sez. III, 02 febbraio 2006 , n. 6454; sez. III, 01 aprile 1998).
In altre occasioni, è stato invece affermato l’opposto principio dell’insussistenza di detta qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Cassazione penale , sez. III, 21 settembre 2004 , n. 40613; sez. III, 13 giugno 1997 , n. 1812; sez. III, 27 marzo 1996 , n. 1519).
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento prevalso nella giurisprudenza amministrativa, che si è espressa in senso sfavorevole al riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (Cons. Stato, VI, n. 168/1982; n. 4304/2001; n. 5430/2006).
Avendo l'ENPA perduto la personalità giuridica di diritto pubblico, i suoi agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell'art. 28, della legge n. 157/92, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal 2 comma dello stesso articolo, riservato agli ufficiali ed agenti di P.G..
La stessa legge n. 157/92 ha espressamente riconosciuto la qualifica di agenti di polizia giudiziaria agli agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni (art. 27, comma 1, lett. a), senza estendere tale riconoscimento alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, menzionate alla lettera b) dello stesso comma.
L’assenza dell’espresso riconoscimento della qualifica costituisce chiaro indice della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione speciale avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di vigilanza venatoria.
In presenza di tale disposizione speciale, tale qualifica non può essere riconosciuta, agli agenti dell'E.N.P.A., a norma del combinato degli artt. 57, 3 comma, e 55 c.p.p., argomentando dal fatto che ad essi sono conferiti dalla legge sulla caccia poteri di vigilanza e di accertamento di eventuali reati, in quanto l'art. 57 c.p.p., nell'indicare le categorie di soggetti cui va riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti di P.G., fa espressamente salve "le disposizioni delle leggi speciali" e la legge sulla caccia si pone sicuramente con carattere di specialità rispetto alle norme, anche sostanziali, contenute nel codice di rito.
3. Sulla base di tali considerazioni, l’appello deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28-11-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Roberto Chieppa f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 26/01/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni Ceci