T.A.R. EMILIA-ROMAGNA (Parma) Sent. 436 del 18 novembre 2008
Elettrosmog. Stazioni radio base per telefonia mobile
1. L’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza (v. tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 5/6/2006 n. 3332 e, di recente T.A.R. Emilia – Romagna –PR- 15/4/2008 n. 217). Di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. In definitiva, la disposizione in parola ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (v. Corte Costituzionale sentenze n. 307 e n. 324 entrambe del 2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 813 del 2005).
2. Sono illegittimi i regolamenti comunali (e/o della disciplina urbanistica locale) laddove sia prevista una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, mediante l’introduzione di norme urbanistiche locali che limitano la possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28/3/2007 n. 1431).
Segnalazione e massima di A. Pierobon
Elettrosmog. Stazioni radio base per telefonia mobile
1. L’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza (v. tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 5/6/2006 n. 3332 e, di recente T.A.R. Emilia – Romagna –PR- 15/4/2008 n. 217). Di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. In definitiva, la disposizione in parola ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (v. Corte Costituzionale sentenze n. 307 e n. 324 entrambe del 2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 813 del 2005).
2. Sono illegittimi i regolamenti comunali (e/o della disciplina urbanistica locale) laddove sia prevista una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, mediante l’introduzione di norme urbanistiche locali che limitano la possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28/3/2007 n. 1431).
Segnalazione e massima di A. Pierobon
N. 00436/2008 REG.SEN.
N. 00138/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2007, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Erica Deuringer e Paola Racheli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti Ziliotti, in Parma, p.zza Garibaldi 17;
contro
-Comune di Soragna, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Rossolini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, via Petrarca 20;
-Amministrazione Provinciale di Parma, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;
-Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della nota in data 8/2/2007, con la quale il Comune di Soragna ha negato alla società ricorrente l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile; b) della determina comunale in data 30/12/2006, avente ad oggetto la richiesta della ricorrente; c) della variante generale al P.R.G. Comunale e, in particolare, delle N.T.A. Coordinate, così come definite nell’ultima approvazione e, nello specifico, dell’art. 46.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Soragna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 21/10/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il presente ricorso, una società gestrice della rete di telefonia mobile chiede l’annullamento degli atti e dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione Comunale di Soragna le ha negato l’autorizzazione ad installare una stazione radio base in via Bonatti n. 76 del suddetto Comune.
A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente rassegna i seguenti motivi in diritto:
1)Violazione art. 8, comma 1, lett. A L. n. 36 del 2001; Incompetenza; Eccesso di potere sotto diversi profili;
Sulla base di quanto disposto dalla L. n. 36 del 2001, i Comuni, nella materia “de qua”, hanno competenza limitata all’adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, mentre spetta rispettivamente allo Stato il compito di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e alle Regioni le funzioni relative alla previsione delle c.d. “aree sensibili” in cui vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile.
Da quanto premesso deriva che i Comuni non possono operare una localizzazione puntuale delle aree dove installare detti impianti, salvo che tale attribuzione non sia loro espressamente conferita dalla Regione ex art. 8, comma 4, L. n. 36 del 2001.
Nella specie, pertanto, posto che la Regione Emilia – Romagna non si è avvalsa della suddetta possibilità di delega, l’operato del Comune di Soragna risulta illegittimo, avendo l’Ente invaso le competenze regionali mediante la specifica individuazione di aree urbanisticamente idonee ad allocare gli impianti di telefonia mobile (“zone urbane comprensoriali – servizi tecnici”), con conseguente ritenuta aprioristica inidoneità di tutte le altre aree del territorio comunale.
I provvedimenti comunali e l’art. 46 delle N.T.A. della variante al P.R.G. operano infatti una localizzazione arbitraria stabilendo che le sole zone F per servizi tecnici siano destinate all’installazione degli impianti per la telefonia mobile.
Inoltre, l’operato del Comune risulta irragionevole, dato che impedisce l’installazione dell’impianto della ricorrente in un’area classificata dalle stesse N.T.A. della variante al P.R.G. quale “zona agricola normale”, all’interno della quale sono ammessi gli interventi di costruzione di strutture a servizio diretto delle attività aziendali.
2)Violazione dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 259 del 2003 e delle Direttive comunitarie n. 2002/19/ce, 2002/21/CE, 2002/22/CE;
Il Codice delle comunicazioni ha stabilito che gli impianti di telefonia mobile sono assimilati, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria e che gli stessi hanno carattere di pubblica utilità.
I gestori delle reti di telefonia mobile hanno inoltre l’obbligo, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, di copertura dell’intero territorio nazionale, finalizzato a garantire il rispetto di standards di qualità minimi nell’erogazione del servizio stesso.
Sussiste, pertanto, l’interesse pubblico alla realizzazione delle reti mobili di comunicazioni in ambito nazionale, al fine di assicurare una capillare copertura del servizio nel territorio.
Il provvedimento assunto dal Comune si pone in contrasto con la suddetta normativa, laddove limita l’installazione di un impianto di pubblica utilità assimilato ad opere di urbanizzazione, ritenendo idonea allo scopo solo una specifica zona del territorio comunale.
Inoltre, la regolamentazione comunale non consente nemmeno la copertura del servizio su tutto il territorio nazionale, dato che la ricorrente ha rilevato, mediante accertamenti tecnici, che l’eventuale installazione nella zona individuata dalle N.T.A. della variante al P.R.G., data la rilevante distanza dal centro abitato di Soragna, non consentirebbe la copertura UMTS.
3)Violazione dell’art. 9 L.R. Emilia – Romagna n. 30 del 2000;
L’impianto in questione è stato correttamente compreso nel programma annuale delle installazioni che ogni gestore deve presentare alle Amministrazione Comunali.
Il diniego opposto dal Comune si pone pertanto in contrasto anche con la suddetta normativa regionale e, in particolare, con l’art. 9, ove si elencano tutte le aree in cui è inibita l’installazione di impianti di telefonia mobile.
4) Violazione dell’art. 10 bis L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria;
La norma in rubrica è stata violata dall’Amministrazione Comunale, in quanto nel provvedimento impugnato non è fornita adeguata motivazione in ordine all’inidoneità delle osservazioni e della documentazione ricevute dalla ricorrente.
Inoltre, il Comune nemmeno risulta avere comunicato il preavviso di diniego in riferimento all’istanza per il sito di via Bonatti n. 76.
L’Amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato, con vittoria di spese e onorari legali.
Alla pubblica udienza del 21/10/2008, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
Con il presente ricorso, Vodafone Omnitel N.V., soggetto gestore di rete di telefonia mobile, chiede l’annullamento del provvedimento in data 8/2/2007, con il quale l’Amministrazione Comunale di Soragna ha negato allo stesso l’autorizzazione per installare un impianto di telefonia mobile sito nello stesso Comune, in via Bonatti.
La società impugna, inoltre, l’art. 46 delle N.T.A. coordinate del P.R.G., nella parte in cui si prevede un’unica zona del territorio comunale in cui è ammessa l’installazione di impianti di telefonia mobile.
Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate le censure rilevanti la violazione, rispettivamente, dell’art. 8 L. n. 36 del 2001 e dell’art. 86 del D. Lgs n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).
Il Collegio osserva che l’unico motivo su cui si fonda il gravato diniego di autorizzazione consiste nel fatto che: “L’ installazione dell’impianto è richiesta in area -agricola normale-, mentre il PRG individua espressamente le aree destinate a tali insediamenti, definite aree destinate a -servizi tecnici-”.
Infatti, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. comunale stabilisce che le zone F per “servizi tecnici” sono destinate all’installazione dei manufatti necessari anche per gli impianti di telefonia mobile.
Pertanto, secondo la vigente disciplina urbanistica del Comune di Soragna, l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile può essere autorizzata unicamente nel caso che il sito indicato da uno dei gestori della rete di telefonia mobile ricada in tale zona.
Ritiene il Collegio che siffatto automatismo si ponga in contrasto con la vigente normativa statale in “subiecta materia” e, in particolare, con le disposizioni sopra richiamate.
Come è stato rilevato in giurisprudenza (v. tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 5/6/2006 n. 3332 e, di recente T.A.R. Emilia – Romagna –PR- 15/4/2008 n. 217), l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza.
Di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
In definitiva, la disposizione in parola ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (v. Corte Costituzionale sentenze n. 307 e n. 324 entrambe del 2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 813 del 2005)
Da tali considerazioni ulteriormente discende l’illegittimità dei regolamenti comunali (e/o della disciplina urbanistica locale) ove sia prevista una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, mediante l’introduzione di norme urbanistiche locali che limitano la possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28/3/2007 n. 1431).
Nel caso in trattazione, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Soragna prevede chiaramente, come si è visto, che l’insediamento di un nuovo impianto di telefonia mobile possa essere autorizzato solo se é localizzato all’interno di un’unica, specifica zona destinata a “Servizi tecnici”, con conseguente automatismo assolutamente preclusivo dell’installazione di tali impianti in tutte le altre porzioni del territorio comunale.
In definitiva, per via di tale rigido automatismo, l’Amministrazione Comunale é totalmente libera di individuare le aree da riservare agli impianti in questione e risulta inoltre svincolata dall’obbligo di una puntuale, approfondita istruttoria circa la localizzazione richiesta dal gestore;attività, questa, necessaria al fine, non solo di verificare la compatibilità dell’impianto con l’ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio, ma anche di soddisfare l’interesse pubblico ad una capillare distribuzione del servizio di telefonia mobile (v. T.A.R. Emilia Romagna –PR- n. 217 del 2008 cit.).
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, sono annullati il suddetto art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. comunale e il conseguente diniego di autorizzazione all’installazione dell’impianto in questione.
Il carattere assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure indicate in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Soragna, in persona del Sindaco p.t., quale parte soccombente, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2008, con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
N. 00138/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2007, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Erica Deuringer e Paola Racheli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti Ziliotti, in Parma, p.zza Garibaldi 17;
contro
-Comune di Soragna, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Rossolini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, via Petrarca 20;
-Amministrazione Provinciale di Parma, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;
-Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della nota in data 8/2/2007, con la quale il Comune di Soragna ha negato alla società ricorrente l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile; b) della determina comunale in data 30/12/2006, avente ad oggetto la richiesta della ricorrente; c) della variante generale al P.R.G. Comunale e, in particolare, delle N.T.A. Coordinate, così come definite nell’ultima approvazione e, nello specifico, dell’art. 46.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Soragna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 21/10/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il presente ricorso, una società gestrice della rete di telefonia mobile chiede l’annullamento degli atti e dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione Comunale di Soragna le ha negato l’autorizzazione ad installare una stazione radio base in via Bonatti n. 76 del suddetto Comune.
A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente rassegna i seguenti motivi in diritto:
1)Violazione art. 8, comma 1, lett. A L. n. 36 del 2001; Incompetenza; Eccesso di potere sotto diversi profili;
Sulla base di quanto disposto dalla L. n. 36 del 2001, i Comuni, nella materia “de qua”, hanno competenza limitata all’adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, mentre spetta rispettivamente allo Stato il compito di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e alle Regioni le funzioni relative alla previsione delle c.d. “aree sensibili” in cui vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile.
Da quanto premesso deriva che i Comuni non possono operare una localizzazione puntuale delle aree dove installare detti impianti, salvo che tale attribuzione non sia loro espressamente conferita dalla Regione ex art. 8, comma 4, L. n. 36 del 2001.
Nella specie, pertanto, posto che la Regione Emilia – Romagna non si è avvalsa della suddetta possibilità di delega, l’operato del Comune di Soragna risulta illegittimo, avendo l’Ente invaso le competenze regionali mediante la specifica individuazione di aree urbanisticamente idonee ad allocare gli impianti di telefonia mobile (“zone urbane comprensoriali – servizi tecnici”), con conseguente ritenuta aprioristica inidoneità di tutte le altre aree del territorio comunale.
I provvedimenti comunali e l’art. 46 delle N.T.A. della variante al P.R.G. operano infatti una localizzazione arbitraria stabilendo che le sole zone F per servizi tecnici siano destinate all’installazione degli impianti per la telefonia mobile.
Inoltre, l’operato del Comune risulta irragionevole, dato che impedisce l’installazione dell’impianto della ricorrente in un’area classificata dalle stesse N.T.A. della variante al P.R.G. quale “zona agricola normale”, all’interno della quale sono ammessi gli interventi di costruzione di strutture a servizio diretto delle attività aziendali.
2)Violazione dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 259 del 2003 e delle Direttive comunitarie n. 2002/19/ce, 2002/21/CE, 2002/22/CE;
Il Codice delle comunicazioni ha stabilito che gli impianti di telefonia mobile sono assimilati, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria e che gli stessi hanno carattere di pubblica utilità.
I gestori delle reti di telefonia mobile hanno inoltre l’obbligo, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, di copertura dell’intero territorio nazionale, finalizzato a garantire il rispetto di standards di qualità minimi nell’erogazione del servizio stesso.
Sussiste, pertanto, l’interesse pubblico alla realizzazione delle reti mobili di comunicazioni in ambito nazionale, al fine di assicurare una capillare copertura del servizio nel territorio.
Il provvedimento assunto dal Comune si pone in contrasto con la suddetta normativa, laddove limita l’installazione di un impianto di pubblica utilità assimilato ad opere di urbanizzazione, ritenendo idonea allo scopo solo una specifica zona del territorio comunale.
Inoltre, la regolamentazione comunale non consente nemmeno la copertura del servizio su tutto il territorio nazionale, dato che la ricorrente ha rilevato, mediante accertamenti tecnici, che l’eventuale installazione nella zona individuata dalle N.T.A. della variante al P.R.G., data la rilevante distanza dal centro abitato di Soragna, non consentirebbe la copertura UMTS.
3)Violazione dell’art. 9 L.R. Emilia – Romagna n. 30 del 2000;
L’impianto in questione è stato correttamente compreso nel programma annuale delle installazioni che ogni gestore deve presentare alle Amministrazione Comunali.
Il diniego opposto dal Comune si pone pertanto in contrasto anche con la suddetta normativa regionale e, in particolare, con l’art. 9, ove si elencano tutte le aree in cui è inibita l’installazione di impianti di telefonia mobile.
4) Violazione dell’art. 10 bis L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria;
La norma in rubrica è stata violata dall’Amministrazione Comunale, in quanto nel provvedimento impugnato non è fornita adeguata motivazione in ordine all’inidoneità delle osservazioni e della documentazione ricevute dalla ricorrente.
Inoltre, il Comune nemmeno risulta avere comunicato il preavviso di diniego in riferimento all’istanza per il sito di via Bonatti n. 76.
L’Amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato, con vittoria di spese e onorari legali.
Alla pubblica udienza del 21/10/2008, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
Con il presente ricorso, Vodafone Omnitel N.V., soggetto gestore di rete di telefonia mobile, chiede l’annullamento del provvedimento in data 8/2/2007, con il quale l’Amministrazione Comunale di Soragna ha negato allo stesso l’autorizzazione per installare un impianto di telefonia mobile sito nello stesso Comune, in via Bonatti.
La società impugna, inoltre, l’art. 46 delle N.T.A. coordinate del P.R.G., nella parte in cui si prevede un’unica zona del territorio comunale in cui è ammessa l’installazione di impianti di telefonia mobile.
Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate le censure rilevanti la violazione, rispettivamente, dell’art. 8 L. n. 36 del 2001 e dell’art. 86 del D. Lgs n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).
Il Collegio osserva che l’unico motivo su cui si fonda il gravato diniego di autorizzazione consiste nel fatto che: “L’ installazione dell’impianto è richiesta in area -agricola normale-, mentre il PRG individua espressamente le aree destinate a tali insediamenti, definite aree destinate a -servizi tecnici-”.
Infatti, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. comunale stabilisce che le zone F per “servizi tecnici” sono destinate all’installazione dei manufatti necessari anche per gli impianti di telefonia mobile.
Pertanto, secondo la vigente disciplina urbanistica del Comune di Soragna, l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile può essere autorizzata unicamente nel caso che il sito indicato da uno dei gestori della rete di telefonia mobile ricada in tale zona.
Ritiene il Collegio che siffatto automatismo si ponga in contrasto con la vigente normativa statale in “subiecta materia” e, in particolare, con le disposizioni sopra richiamate.
Come è stato rilevato in giurisprudenza (v. tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 5/6/2006 n. 3332 e, di recente T.A.R. Emilia – Romagna –PR- 15/4/2008 n. 217), l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza.
Di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
In definitiva, la disposizione in parola ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (v. Corte Costituzionale sentenze n. 307 e n. 324 entrambe del 2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 813 del 2005)
Da tali considerazioni ulteriormente discende l’illegittimità dei regolamenti comunali (e/o della disciplina urbanistica locale) ove sia prevista una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, mediante l’introduzione di norme urbanistiche locali che limitano la possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28/3/2007 n. 1431).
Nel caso in trattazione, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Soragna prevede chiaramente, come si è visto, che l’insediamento di un nuovo impianto di telefonia mobile possa essere autorizzato solo se é localizzato all’interno di un’unica, specifica zona destinata a “Servizi tecnici”, con conseguente automatismo assolutamente preclusivo dell’installazione di tali impianti in tutte le altre porzioni del territorio comunale.
In definitiva, per via di tale rigido automatismo, l’Amministrazione Comunale é totalmente libera di individuare le aree da riservare agli impianti in questione e risulta inoltre svincolata dall’obbligo di una puntuale, approfondita istruttoria circa la localizzazione richiesta dal gestore;attività, questa, necessaria al fine, non solo di verificare la compatibilità dell’impianto con l’ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio, ma anche di soddisfare l’interesse pubblico ad una capillare distribuzione del servizio di telefonia mobile (v. T.A.R. Emilia Romagna –PR- n. 217 del 2008 cit.).
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, sono annullati il suddetto art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. comunale e il conseguente diniego di autorizzazione all’installazione dell’impianto in questione.
Il carattere assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure indicate in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Soragna, in persona del Sindaco p.t., quale parte soccombente, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2008, con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO