TAR Piemonte, Sez. I, n. 843, del 27 giugno 2013
Elettrosmog.Illegittimità ordinanza disattivazione impianto radioelettrico per presunto pericolo d’incendio

E’ illegittima l’Ordinanza per la disattivazione delle apparecchiature elettriche di telecomunicazione in area agricola boscata a seguito di numerose lamentele di cittadini, in considerazione del pericolo di incendi che deriverebbe dall’esercizio del predetto impianto, le cui apparecchiature sarebbero soggette a presumibile surriscaldamento nella stagione estiva a causa delle elevate temperature. E’ principio giurisprudenziale consolidato e condiviso quello per cui il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, essendo espressione di un potere atipico e residuale, può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00843/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01167/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2012, proposto da: 
RADIO TORINO 91 S.N.C. DI CUBITO DANIELA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e OTTAVIO BELLERATE, rappresentati e difesi dall'avv. Elena Taricco, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, via Moretta, 15;

contro

COMUNE di PRAROSTINO, non costituito;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 18 reg. ord. emessa dal sindaco del Comune di Prarostino il 29.8.2012 e notificata alla ricorrente il 30.8.2012, avente ad oggetto la immediata disattivazione delle apparecchiature elettriche contenute nel basso fabbricato ad uso apparecchiature di telecomunicazione in area agricola boscata, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti, antecedenti e successivi.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società Radio Torino 91 s.n.c. espone di essere titolare di un’emittente radiofonica e di svolgere attività diffusiva radiofonica a carattere commerciale in ambito locale in forza di concessione ministeriale.

2. Nell’ambito della propria rete diffusiva, essa gestisce, tra gli altri, un impianto radiofonico sito nella Borgata Gay nel territorio del Comune di Prarostino.

3. Con ricorso notificato il 14.11-16.11.2012 e depositato il 13.12.2012 – proposto congiuntamente al sig. Bellerate Ottavio, legale rappresentante della società che si occupa della manutenzione dei suoi impianti – Radio Torino 91 ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Sindaco di Prarostino le ha ordinato, unitamente al sig. Bellerate, di provvedere alla “immediata disattivazione delle apparecchiature elettriche contenute nel basso fabbricato ad uso apparecchiature di telecomunicazione in area agricola boscata in mappa al Foglio 3 mappale 34 (…)”.

4. Il provvedimento è stato adottato a tutela della pubblica incolumità a seguito “di numerose lamentele di cittadini”, in considerazione del pericolo di incendi che deriverebbe dall’esercizio del predetto impianto, le cui apparecchiature sarebbero soggette “a presumibile surriscaldamento” nella stagione estiva a causa delle elevate temperature.

5. Attraverso cinque motivi di ricorso, i ricorrenti hanno lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, irragionevolezza e illogicità, mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e difetto di legittimazione passiva del sig. Bellerate Ottavio.

6. Il Comune di Prarostino, ritualmente intimato, non si è costituito.

7. Con ordinanza n. 11/13 dell’11 gennaio 2013, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.

8. All’udienza pubblica del 13 giugno 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

9. Il ricorso è fondato a va accolto.

9.1. L’ordinanza impugnata ha natura “contingibile ed urgente”, come induce chiaramente a ritenere sia la congerie di norme richiamate in motivazione, sia l’adozione dell’atto da parte del sindaco, sia l’espressa finalizzazione del provvedimento alla “prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità”.

9.2. Ciò posto, è principio giurisprudenziale consolidato e condiviso quello per cui il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, essendo espressione di un potere atipico e residuale, può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (TAR Piemonte, sez. II, 12 giugno 2009, n. 1680; TAR Bari, sez. III, 26 agosto 2008, n. 1986).

9.3. Nel caso di specie, l’atto impugnato:

- non è stato preceduto da alcuna istruttoria, ma ha fatto seguito solo alle “lamentele” di alcuni cittadini;

- non si è fondato su prove concrete, ma su presupposti generici e congetturali, quali il “presumibile surriscaldamento delle apparecchiature” e il pericolo che tale ipotetico surriscaldamento potesse “favorire” il prodursi di incendi, vista la vicinanza dell’impianto ad un’area boscata;

- non ha inteso fronteggiare, quindi, una situazione eccezionale di concreta minaccia per la pubblica incolumità, ma solo soddisfare, in definitiva, le lamentele di alcuni cittadini.

9.4. Essendo stato adottato in assenza dei presupposti di legge, il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

- lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

- condanna il Comune di Prarostino a rifondere solidalmente ai ricorrenti le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)