TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3407 del 28 maggio 2024
Elettrosmog. Illegittimità ordinanza contingibile ed urgente per bloccare l’istallazione o l’adeguamento tecnologico di impianti di telefonia mobile 

E' illegittima l’ordinanza adottata ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per bloccare l’istallazione, o l’adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile, sia perché i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e perché le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria; sia, ancora, perché le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo; tutti presupposti che, nel caso di specie, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n.259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L.36/01 e dal DPCM 08.07.2003

Pubblicato il 28/05/2024

N. 03407/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02183/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2183 del 2024, proposto da
Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Belvini, Vincenza Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sindaco di Qualiano, nella qualità di Ufficiale di Governo, Arpac Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona dei rispettivi ll.rr. pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede di quest’ultima;
Comune di Qualiano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

a) del provvedimento prot. n. 0002473 del 07.02.2024 ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente di sospensione dei lavori di installazione di una Stazione Radio Base Vodafone Italia S.p.A. su struttura INWIT S.p.A. già esistente, ubicata nel Comune di Qualiano (NA) alla Via S. Maria al Cubito, 3 c/o, censito nel N.C.T. di Qualiano (NA) al Foglio n. 11 – Particella n. 594.966”, con il quale in particolare: “ORDINA alla soc. Vodafone Italia S.p.A., nella persona del procuratore speciale sig. Vincenzo De Dominicis, la sospensione immediata dei lavori di installazione di una Stazione Radio Base Vodafone Italia S.p.A. su struttura INWIT S.p.A. già esistente, presso l'immobile ubicato nel Comune di Qualiano (NA) alla Via S. Maria al Cubito, 3 c/o, censito nel N.C.T. di Qualiano (NA) al Foglio n. 11 – Particella n. 594.966, fino a definitivo accertamento da parte dell'ARPAC dei valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, presso le abitazioni site in Qualiano alla via santa Maria Cubito, civici 25, 23, 58, 22-24”

b) di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale e comunque lesivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania e del Sindaco di Qualiano n.q.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Gennaro Belvini per la parte ricorrente, Alessandro Ferri dell'Avvocatura Distrettuale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1 - Il presente ricorso verte sulla legittimità dell’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Sindaco del Comune di Qualiano, in dichiarata applicazione del potere ex art. 54 co. 4 d. lgs n. 267/00, ha ordinato alla ricorrente “la sospensione immediata dei lavori d’installazione di una stazione radio base … fino al definitivo accertamento da parte dell’Arpac dei valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, presso le abitazioni di Qualiano alla via Santa Maria Cubito civici 25, 23, 58, 22-24”.

Il Sindaco, dato atto delle integrazioni documentali fornite dalla ricorrente con riferimento alla progettata modifica dell’impianto di telecomunicazione già esistente, nonché del precedente parere Arpac favorevole, ha rappresentato che l’Agenzia ha rilevato un lieve superamento dei valori limite di emissione con riferimento alle abitazioni supra individuate, preannunciando la necessità di installare una centralina ai fini del monitoraggio nelle 24 ore. Stanti le criticità legate all’accesso all’abitazione prescelta per installare la centralina (i cui proprietari si sono opposti all’intervento dei tecnici) e constando il dissenso di quelli anche a futuri accessi, il Sindaco – essendo spirati i termini stabiliti in una precedente ordinanza di sospensione (non prodotta) - ha disposto, cautelativamente e nelle more dei necessari accertamenti, la sospensione dei lavori che la ricorrente ha comunicato di voler intraprendere “a tutela della incolumità dei cittadini, potenzialmente messa a pregiudizio dall’esposizione a campi elettromagnetici oltre ai limiti di legge”.

1.1 - Avverso tale provvedimento è insorta Vodafone s.p.a., lamentando in estrema sintesi:

VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEL D. Lgs. 259/03 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 36/01 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90 - VIOLAZIONE DEL T.U. 267/2000 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ E MANIFESTA INGIUSTIZIA – SVIAMENTO: la ricorrente (cui la relazione Arpac richiamata nell’ordinanza non è nota) è in possesso del parere favorevole dell’Agenzia, mai revocato né dichiarato inefficace e su cui l’attività di monitoraggio non può esplicare alcuna efficacia; difetta il presupposto della eccezionalità ed imprevedibilità della situazione che ha dato luogo all’emissione dell’ordinanza del Sindaco; manca un limite temporale di efficacia della disposta sospensione.

2 - Il Sindaco di Qualiano (nella indicata qualità) e Arpac hanno versato in atti mera costituzione di stile.

Il Ministero dell’Interno ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Comune di Qualiano non ha preso parte al giudizio.

3 - Alla camera di consiglio del 23/5/2024 il ricorso è stato assunto in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione della lite con sentenza ex art. 60 c.p.a.

4 – Può prescindersi dalla delibazione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno, non risultando tale Amministrazione tra i soggetti intimati dalla ricorrente.

5 – Nel merito, la domanda va accolta.

5.1 - “È noto che in forza delle previsioni di cui all’art. 54, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, il sindaco “quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, le ordinanze extra ordinem possono essere adottate al fine di fronteggiare tempestivamente situazioni eccezionali ed imprevedibili di pericolo reale ed effettivo che minacciano un danno grave ed imminente per la collettività, altrimenti non adeguatamente affrontabili mediante il ricorso ai poteri tipici e agli strumenti ordinari contemplati dall’ordinamento, sovente inadeguati in ragione dei tempi e delle modalità implicati dall’ordinario iter procedimentale.

Da quanto precede, innanzitutto, può convenirsi che “il potere di ordinanza costituisce lo strumento, o la "valvola di sicurezza", attribuito dal legislatore a talune autorità amministrative, per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili, altrimenti, con i poteri tipici e nominati di cui dispone l'amministrazione e secondo l'ordine delle competenze e delle modalità procedimentali positivamente stabilite”, coerentemente “definito "derogatorio", proprio per il peculiare tratto distintivo di "esorbitare" dalle regole che scandiscono l'attività amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474; sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533).

L’attivazione legittima di tale potere d’ordinanza soggiace, come noto, alla sussistenza dei presupposti normativi di contingibilità ed urgenza, individuati concordemente in giurisprudenza, rispettivamente, nella sussistenza “di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarlo (cd. contingibilità)” e nella sussistenza “di un pericolo incombente da fronteggiare nell'immediatezza (cd. urgenza)” (T.A.R Campania, sez. V, 13.09.2022 n. 5694).

Sicché in presenza di situazioni straordinarie di pericolo attuale ed effettivo, delineanti in concreto il rischio di una minaccia di un danno grave ed imminente alla pubblica incolumità e sicurezza e ove risulti necessario adottare una misura cautelativa e d’intervento in tempi particolarmente brevi, il potere d’ordinanza si rivela assistito dai presupposti normativi richiesti a norma dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L, come nella fattispecie all’esame.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “affinché il Sindaco possa legittimamente ricorrere a tale strumento, sia comunque indispensabile “la sussistenza, l'attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente” (in termini, ex multis, Sezioni Unite, n. 490/2002, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 868/2010 e n. 5361/2012) (TAR Salerno, sez. I, 21.01.2022 n. 181)” – Tar Campania, Salerno, sez. III, sent. 1604/2023.

5.2 - Con specifico riferimento alla spendibilità di tale potere in ipotesi come quella in esame, giurisprudenza costante, anche di questa Sezione, afferma che è illegittima l’ordinanza adottata ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per bloccare l’istallazione, o l’adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile, sia perché “i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria” (Tar Piemonte, Sez. I, n. 1700/2015); sia, ancora, perché - come univocamente affermato dalla consolidata giurisprudenza - le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo; tutti presupposti che, nel caso di specie, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n.259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L.36/01 e dal DPCM 08.07.2003” – così, la Sezione, con sent. n. 3324/2020.

Ed ancora: “Inoltre, per giurisprudenza costante, la materia della tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici, magnetici e elettromagnetici, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost., 7 luglio 2003, n. 307), non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente (ex multis, T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 237; T.A.R. Catania, Sez. I, 7 luglio 2020, n. 1641; Id., 22 maggio 2020, n. 1126) e, al contempo, "la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell'A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell'attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato" (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 237; T.A.R. Catania, Sez. I, 30 marzo 2020, n. 236; Id., 26 novembre 2019, n. 2858)” – Tar Calabria, sez. I. sent. n. 1122/2023. 

Per tale assorbente ragione, in accoglimento della domanda, va annullata l’ordinanza sindacale impugnata.

6 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale impugnata.

Condanna il Sindaco di Qualiano, n.q., alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

C.U. rifuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere

Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore