TAR CAMPANIA - Napoli- Sez. I Ordinanza n. 5791 del 22.12.2004 ( Pres. Coraggio
Rel. Carpentieri): WWF c. Provincia di Napoli ed altri
Sull'incompetenza degli ambiti territoriali di caccia a disciplinare la mobilità venatoria
Sull'illegittimità dell'accordo tra ATC in violazione del divieto di nomadismo venatorio
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA
SEZIONE
Registro
Ordinanze: 5791
/2004
Registro Generale:
13225/2004
nelle
persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.
PAOLO
CARPENTIERI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del
22 Dicembre 2004
Visti
gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 13225/2004 proposto
da:
ASS.
ITALIANA WORLD WIDE FUND FOR NATURE -ONLUS- WWF ITALIA
rappresentato
e difeso da:
BALLETTA MAURIZIO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA A. DA SALERNO ,13 C/0 WWF
presso
BALLETTA MAURIZIO
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AVELLINO
PROVINCIA DI BENEVENTO
PROVINCIA DI CASERTA
PROVINCIA DI SALERNO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
NAPOLI
rappresentato e difeso
da:
SCETTA LUCIANO
CRISTIANO GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI
PIAZZA MATTEOTTI, 1
presso
SCETTA LUCIANO
REGIONE CAMPANIA
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota a firma dei
presidente dei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)
delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, prot.
settore 1514 del 22.10.2004 con oggetto “Reciprocità tra ATC confinanti
– determinazioni”;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito
il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi
altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
CONSIDERATO che l’atto impugnato, oltre
dai denunciati profili di incompetenza, appare già ad un primo esame sommario
viziato per violazione delle regole di rispetto dell’indice di densità
venatoria in ambito provinciale e di contrasto del nomadismo venatorio
espresse dalla legislazione vigente, atteso che l’indicazione meramente
numerica di cacciatori operanti in reciprocità tra A.T.C. confinanti è
oggettivamente insuscettibile di effettivo e adeguato controllo in sede
applicativa;
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE
la suindicata domanda
cautelare.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
NAPOLI
, li 22 Dicembre 2004
IL PRESIDENTE
IL
CONSIGLIERE EST.
IL
SEGRETARIO