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TAR CAMPANIA - Napoli- Sez. I Ordinanza n. 5791 del 22.12.2004 ( Pres. Coraggio Rel. Carpentieri): WWF c. Provincia di Napoli ed altri
Sull'incompetenza degli ambiti territoriali di caccia a disciplinare la mobilità venatoria
Sull'illegittimità dell'accordo tra ATC in violazione del divieto di nomadismo venatorio

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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 5791 /2004

Registro Generale: 13225/2004

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO CORAGGIO Presidente

LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.

PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 22 Dicembre 2004

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 13225/2004 proposto da:

ASS. ITALIANA WORLD WIDE FUND FOR NATURE -ONLUS- WWF ITALIA

rappresentato e difeso da:

BALLETTA MAURIZIO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA A. DA SALERNO ,13 C/0 WWF

presso

BALLETTA MAURIZIO

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROVINCIA DI CASERTA

PROVINCIA DI SALERNO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

rappresentato e difeso da:

SCETTA LUCIANO

CRISTIANO GIUSEPPE

con domicilio eletto in NAPOLI

PIAZZA MATTEOTTI, 1

presso

SCETTA LUCIANO

REGIONE CAMPANIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota a firma dei presidente dei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, prot. settore 1514 del 22.10.2004 con oggetto “Reciprocità tra ATC confinanti – determinazioni”;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

CONSIDERATO che l’atto impugnato, oltre dai denunciati profili di incompetenza, appare già ad un primo esame sommario viziato per violazione delle regole di rispetto dell’indice di densità venatoria in ambito provinciale e di contrasto del nomadismo venatorio espresse dalla legislazione vigente, atteso che l’indicazione meramente numerica di cacciatori operanti in reciprocità tra A.T.C. confinanti è oggettivamente insuscettibile di effettivo e adeguato controllo in sede applicativa;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 22 Dicembre 2004

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

IL SEGRETARIO