Cass. Sez. III n. 950 del 13 gennaio 2015 (Ud 7 ott 2014)
Pres. Teresi Est. Di Nicola Ric. Omacini
Caccia e animali.Uso di richiami vivi e maltrattamento animali

L'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 21 lett. r) legge n. 157 del 1992 ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale sicché è configurabile il reato di cui all'art. 727 cod. pen., quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo, e, poi, ricadere pesantemente a terra o su un albero. In tali casi, si sottopone l'animale a fatiche insopportabili con la natura etologica di esso, integrando tale comportamento una sevizia, poiché la sua martellante ripetizione influisce sull'istinto naturale dell'animale, dapprima dandogli la sensazione di potere assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente.

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