Cass. Sez. III n. 3930 del 28 gennaio 2015 (Ud 11 dic 2014)
Pres. Teresi Est. Mengoni Ric. PG in proc. Mensi
Caccia e animali.Furto venatorio e legge sulla caccia

La legge n. 157 del 1992 non esclude in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto "furto venatorio", prevedendo, al contrario, tale esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che però non esauriscono tutte le ipotesi di apprensione della fauna vietate da altri precetti contenuti nella legge stessa. Ed invero, la norma che proibisce l'applicazione del "furto venatorio" è l'art. 30, comma 1, n. 3, il quale recita: "Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30, n.d.r.) non si applicano gli art. 624, 625 e 626 c.p."; analoga previsione è poi contenuta nell'art. 31, con riguardo alle sanzioni amministrative. Se ne deduce, quindi, che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 in questione, e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo; per contro, il bracconiere senza licenza non rientra nelle citate previsioni, né in altre specifiche, si ché il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, atteso che la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 I. cit.) e permangono intatti, dunque, i presupposti giuridici del "furto venatorio".

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