SEZ. 3 SENT. 04694 DEL 31/01/2003 (UD.11/12/2002) RV. 224736
PRES. Zumbo REL. Lombardi AM COD.PAR.358
IMP. Spagnesi PM. (Conf.) Siniscalchi
517005 CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Compiti dell'I.N.F.S. - Abbattimento selettivo di specie nocive - Esclusione - Fattispecie.
L. DEL 11/2/1992 NUM. 157 ART. 4
L. DEL 11/2/1992 NUM. 157 ART. 7
L. DEL 11/2/1992 NUM. 157 ART. 19
In tema di reati venatori, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e' rivolta ad apprestare le piu' ampie forme di tutela della fauna selvatica,
nell'ambito di una normativa che disciplina anche l'attivita' venatoria quale mezzo consentito di cattura e di abbattimento delle specie protette nei
limiti imposti dalla stessa legge; sicche' la fauna selvatica, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, puo' essere sottratta
alla sua destinazione naturale solo nei limiti e con le modalita' previste dalla legge. Ne consegue che ai sensi degli artt. 7 e 19 della detta legge il
potere deliberante in materia di controllo della fauna selvatica, nella cui
nozione rientra la previsione di abbattimento selettivo di specie nocive o l'adozione di misure atte a determinare la riduzione numerica di alcune
specie in favore di altre incompatibili con le prime e ritenute meritevoli di
maggior tutela, e' attribuito in via esclusiva alle Regioni. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la distruzione di una specie "scoiattolo grigio"
introdotta dal nord America, ritenuta dannosa per le coltivazioni agricole e per la sopravvivenza di una specie autoctona, non rientrasse fra i compiti
dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica previsti dalla legge n. 157 del 1992).
Fonte CED Cassazione
Caccia. Abbattimento selettivo
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