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SEZ. 3 SENT. 11275 DEL 20/03/2002 (CC.17/01/2002) RV. 221433
PRES. Zumbo A REL. Grillo C COD.PAR.342
IMP. Palmieri R PM. (Conf.) Favalli M
576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA'
E D'ARTE) - IN GENERE - Reato di cui all'art. 118 del D.Lgs n. 490 del 1999 -
Esecuzione di opere su beni culturali in difetto di autorizzazione - Esistenza
di autorizzazione condizionata - Mancato rispetto delle condizioni - Reato -
Sussistenza - Fondamento.
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 118
L. DEL 1/6/1939 NUM. 1089 ART. 11
L. DEL 1/6/1939 NUM. 1089 ART. 59
In tema di beni culturali, integra il reato di cui all'art. 118 del D. Lgs 29
ottobre 1999 n. 490, (esecuzione di opere su beni culturali in difetto di
autorizzazione) la mancata ottemperanza alle condizioni apposte dalla P.A.in
sede di rilascio del provvedimento autorizzativo, atteso che in tale ipotesi
esso deve considerarsi inefficace. (Fattispecie nella quale la autorizzazione
alla installazione dell'impianto di illuminazione della cattedrale di Trani era
condizionata alla necessita' che "ogni passaggio esecutivo" fosse
verificato da sopralluogo della Sovrintendenza). CON MOTIVAZIONE
Nuova pagina 1
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:Camera di consiglio
Dott. ANTONIOZUMBO-
Presidente-del
17/01/2002
1. Dott. ALDORIZZO- Consigliere -SENTENZA
2. Dott. CLAUDIASQUASSONI- Consigliere -N. 63
3. Dott. CARLO M.GRILLO- Consigliere -REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDOFIALE- Consigliere -N. 40548/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PALMIERI
ROBERTO, nato a Lecce il 10/12/1948,
avversol'ordinanza del 5-8/10/2001 pronunciatadalTribunaledel
riesame di Bari.
- Sentita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
-sentiteleconclusioni del P.M., in persona delS.Procuratore
GeneraleDott. M. Favalli, con le
quali chiede l'annullamentosenzarinviodellagravataordinanza,limitatamentealreatodicuiall'art. 733 c.p., ed il rigetto
del ricorso nel resto;
-sentitoildifensore,avv.F.Rotunno,cheinsisteperl'accoglimento
del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Conprovvedimento 6/8/2001, il G.I.P. presso il Tribunale diTrani,accogliendolarichiesta del P.M. in
data2/8/2001,disponevailsequestro preventivo dell'impianto
di illuminazione installato pressolaCattedrale di Trani, con disattivazione e smontaggio immediato diesso,ipotizzando, nei confronti di Palmieri Roberto-funzionarioE.N.E.L.responsabile della progettazione ed esecuzione deilavori,nonche'condirettore degli stessi- i reati di cui agli artt.635e733 c.p., 11 e 59 L. n. 1089/1939.
Indata 13/9/2001, il G.I.P., richiesto di revocare la detta misura,o comunque di disporre la rimozione
dei sigilli, accoglieva l'istanzasubordinata,disponendo la temporanea rimozionedeisigillielasospensionedellosmontaggio
dell'impianto, al finediconsentireallacompetenteSoprintendenza di
compiere le necessarieverifichesullo stesso.
Delprovvedimentodi sequestro preventivo il PalmierichiedevailriesameedilTribunalediBari,conl'ordinanzaindicatainpremessa,purriconoscendo
l'insussistenza del fumusrelativamenteallacontravvenzione di cui all'art. 733 c.p.,rigettaval'istanzaravvisandol'ipotizzabilita'deglialtrireati,nonche'lasussistenza
del periculum in mora.
Ricorrepercassazione l'indagato,
deducendo: 1) insussistenzadelfumus commissi delicti in ordine
alla contravvenzione di cui all'art.733c.p.edassolutamancanzaemanifestaillogicita'dellamotivazionedell'impugnataordinanzasulpunto,inquantoilTribunale,dopoaveresclusol'astrattaconfigurabilita'dellastessa,avrebbedovutocoerentemente dichiararelanullita'deldecreto di sequestro, quantomeno in
relazione a tale contravvenzione;2)nullita' ed illegittimita' del sequestro per mancanzadelfumuscommissi delicti in ordine al reato
di cui agli artt. 11 e 59L.n.1089/1939edassolutamancanzaemanifestaillogicita'dellamotivazione dell'impugnata
ordinanza sul punto, giacche' per le opereinquestioneerastata rilasciata la prevista autorizzazione(connota 2/8/2000, prot. 9195),
quantunque la Soprintendenza avesse postolacondizione di verificare "ogni passaggio esecutivo" conappositisopralluoghi;inoltre, nullita' del sequestroedelprovvedimentoimpugnatoperinosservanzaed erronea applicazionedell'art.118D.Lvon.490/1999, che ha
sostituito gli artt. 11 e 59 dellaleggedel1939,inquantola nuova formulazionenormativaprevedelacontravvenzionesoltanto,nelcasodiopererealizzate"senzaautorizzazione",enonanchediquelle"inparzialeototaledifformita'rispettoall'autorizzazione"rilasciatadallaSoprintendenza;infine,pur rientrando la
contravvenzioneprevistadalmenzionato art. 118 nella categoria dei reati c.d.dipericolopresunto,lacondotta posta in essere
dall'agente devepursempreesseredotata del carattere dell'offensivita', vertendosi altrimentinell'ipotesi di reato impossibile;
3) nullita' ed illegittimita'delsequestro per mancanza del fumus
commissi delicti in ordine alreatodicuiall'art.635cpvc.p. ed assolutamancanzaemanifestaillogicita' della motivazione
dell'impugnata ordinanza sul punto, percarenzadell'elemento soggettivo del reato (dolo),attesochene'primane'durante l'esecuzione dei
lavori la Curia avevainalcunmodomanifestatodissensoallarealizzazionedell'impianto,purinformatadell'iniziativa dell'ENEL a seguito della ConvenzioneconlaRegionePuglia; 4) nullita'
ed illegittimita' del sequestropermancanzadelpericulum in mora, ed
assolutamancanzaemanifestaillogicita'dellamotivazione
dell'impugnata ordinanzasulpunto,parche', non essendo i lavori
proseguiti dopo la diffida della Curia,nonsicomprendequali altri reati potrebbero esserecommessiinassenzadel vincolo cautelare, ne' puo' temersi la messa in funzionedell'impianto, in quanto lo stesso
non e' stato ancoraultimato;5)abnormita',nullita'ed illegittimita'
del sequestro,nellaparteconcernentelosmontaggioimmediatodell'impianto,edassolutamancanzaemanifestaillogicita' della motivazionedell'impugnataordinanza sul punto, quantunque
tale ordine sia stato successivamentesospesodalG.I.P.,in quanto comunque, fino allapermanenzadelvincolo,l'impiantonon potrebbe
essere messoinfunzione e"unsequestro che comportasse la
distruzione della res perderebbe lasuanaturaelasuafinalita' e si trasformerebbeinunordinedidemolizione,tanto intempestivo, quanto illegittimo", ancheperche'l'art.59L.n.1089/1939
(ora art. 131 D.Lvon.490/1999)nonconferisceal giudice penale il potere di ordinare, neppureinviasuppletiva, rimozioni o intervento
sui beni.
All'odierna udienza, il
difensore propone un nuovo motivo di ricorso,exartt.311,comma4,e 325, comma 3, c.p.p.:inosservanzadidisposizioniprocessuali previste a penadinullita'(artt.309,commi 9 e 10, 322, 324, comma 7,
c.p.p. in relazione agli artt.178,lett. "c", e 606, comma 1
lett. "c" ed "e", c.p.p.), nonche' mancanzaemanifesta illogicita' della motivazione sul punto. Assume, invero,il ricorrente che, tra gli atti
utilizzati dal G.I.P. per l'emissionedella misura cautelare e trasmessi
al Tribunale del riesame, nonerastatainseritalacopiadel progetto
esecutivo,approvatadallaSoprintendenza, sebbene potesse
avere valore decisivo aifinidellapronunzia, donde la nullita'
dell'ordinanza impugnata.
Indi il P.G. e la difesa
concludono come sopra riportato.
Il ricorso merita accoglimento
nei limiti appresso indicati.
La prima doglianza e'
inammissibile per carenza di interesse. InfattiilTribunalehaesclusol'astrattaconfigurabilita'dellacontravvenzione prevista dall'art.
733 c.p., e proprio per le ragioniposte a base del ricorso
dell'indagato. Cio' nondimeno ha ritenuto direspingerelarichiestadiriesame, finalizzataall'annullamentodellamisuracautelare,ritenendoquest'ultimagiustificatainrelazione agli altri due reati
ipotizzati dal G.I.P..
Il provvedimento del Tribunale
quindi e', sul punto, correttamenteecongruamente motivato, ne' comporta
alcuna nullita' il fatto cheneldispositivononvisiatraccia di taleargomentazione,giacche'questohaadoggettosoltanto la conferma
omenodelsequestropreventivo,determinazione in ordine alla quale nonrilevaseunadelle ragioni per cui venne
adottata la misura sia stata poi ritenutainsussistente, ferma restando la
fondatezza delle altre.
Lasecondadoglianza,relativaallaconfigurabilita'delreatoprevisto
dagli artt. 11 e 59 L. n. 1089/1939 si articola, comesopraricordato, in tre censure.
Rileva,innanzi tutto, il Collegio che, per quanto concerne ilcasoinesame, la nuova formulazione della norma ad opera del Testo unicoinmateriadibeni culturali ed ambientali (D.Lvo n.490/1999)-contrariamenteall'assuntodelricorrente-nullahainnovatorispettoallavecchia disciplina;
infatti anchel'art.11L.n.1089/1933vietava- come l'attuale
art. 118 - gliinterventi,suibenivincolati, non preceduti dalla prescritta autorizzazione, senzaprevedereilcasodiesecuzionedelleopereindifformita'dall'autorizzazioneregolarmenterilasciata,percuilanuovadisciplina non incide sulla
fattispecie in esame.
Malaquestione e' un'altra.
Non si tratta, - invero, distabilirese, in presenza di autorizzazione,
sussista la contravvenzione de quaqualora le opere realizzate non
siano conformi alla stessa, bensi' diverificaresepossaconsiderarsisussistenteun'autorizzazione"condizionata", nell'ipotesi in cui la condizione
non si verifichi, ecioe'qualesialasorte-tornandoalcasoinesame-diun'autorizzazionesubordinataad un determinatocomportamentodeldestinatario di essa, quando questo
non venga posto in essere.
SecondoilTribunale,
l'autorizzazione ottenuta dall'E.N.E.L.deveconsiderarsiinefficace,in quanto, insedediapprovazionedelprogettoesecutivo, la Soprintendenza l'aveva sottoposta a specificacondizione,ecioe' quella di verificare
"prima diprocederealladefinitivacollocazionedilineedialimentazionee/ocorpiilluminanti,...l'effettiva necessita', sia in terminiquantitativichedicompatibilita' formale
rispetto alle anzi dette peculiarita'monumentali'",ribadendosuccessivamente,inoccasionedisopralluoghi,che"ognifasedell'interventodovevaesserepreventivamente concordata con
questa Soprintendenza".
Pertanto,nonavendol'E.N.E.L.ottemperatoataleobbligocondizionante,l'autorizzazionedeveritenersiinefficace,dondel'ipotizzabilita' del reato.
Ricorda il Collegio che, in tema
di sequestro preventivo, la verificadelle condizioni di legittimita'
della misura cautelare, da parte delTribunaledelriesameedi questa Corte,nonpuo'tradursiinanticipatadecisione della questione di merito,dovendosilimitareallaverificadellacompatibilita' tra la fattispecieconcretaequellalegaleipotizzata,medianteunavalutazioneprioritariadell'antigiuridicita'penale
del fatto(SS.UU.,7novembre1992,Midolini),ne'sonoestensibili allemisurecautelarirealilecondizionigeneraliperl'applicabilita'diquellepersonali,indicatenell'art. 273 c.p.p., per cui e' preclusa ognivalutazioneriguardo alla sussistenza degli
indizi di colpevolezza, alla gravita'diessi ed alla colpevolezza dell'indagato (SS.UU., 23 aprile1993,Gifuni).
Cio'premesso,siritieneche,nellapresentefase,debbaconsiderarsisussistente il fumus della contravvenzioneipotizzata,potendosi condividere l'assunto del
Tribunale.
Infatti,nelnullaostaper il progettodiilluminazionedella
Cattedraledi Trani rilasciato
dalla Soprintendenza il 2/8/2000,sileggecheil"parere favorevole alla realizzazione deilavoriinprogetto",dopol'esame degli
"elaborati prodotti,riguardantilemodificheapportate al progetto esecutivo", e' sottoposto adiverse"specifichecondizioni",tracuiquellachel'opportunita'dell'installazione dei corpi
illuminanti delle serie numeriche 20, 40e13restasubordinata ad una verifica in corso d'operadapartedella Scrivente". Tale
formulazione deve essere intesa, ad avviso delCollegio,addiritturanel senso che il
parerefavorevoleespressodallaSoprintendenzanon comprende l'installazionedeimenzionaticorpi illuminanti, giacche' sulla
opportunita' di installarli omenol'Ufficiosiriserva di pronunziarsi a
seguito di unaverificaincorso d'opera.
Pertanto,nonessendostatainconcretomaivalutatadetta"opportunita'"di installazione, questa - avvenuta,secondoquantoaffermanoigiudicidel merito e non contestaladifesa-deveconsiderarsieffettuatasenzaautorizzazione,conl'ulterioreconseguenzadell'astratta configurabilita'dellaviolazionedellanormativa del 1939, trasfusa nel
recente Testo unico.
Sottoil differente profilo, poi, della offensivita' della condotta,bastarilevareche,secondola Soprintendenza,istituzionalmentedeputata a valutazioni del genere,
"le opere eseguite alla CattedralediTrani...appaiono
contrastare fortemente con lecaratteristichemonumentalidell'edificio medievale e della sua corniceambientale,pesandonegativamente ed in maniera eccessiva sulle piu'elementariesigenze di fruizione del
bene...".
Passandoalla terza doglianza, relativa alla sussistenzadelfumusdelreatodidanneggiamento, osserva il Collegio che laquestioneassume un rilievo pratico minore,
una volta dimostrata - comesie'fattonelcaso in esame -
l'astratta configurabilita' diunaltroreato,checomunque legittima la
misura. Nondimenosiritienelacensurainfondata, non potendo l'ipotizzabilita' delreatodicuiall'art.635c.p.essere esclusa, postoche,losiripete,e'inibita,nella presentefase,ognivalutazioneriguardoallasussistenza degli indizi di
colpevolezza, alla gravita'diessiedallacolpevolezzadell'indagato, e consideratocheineffettiilavori in questione sono stati
realizzati senza un formale consenso opermessodelleautorita'
ecclesiastiche preposteallagestioneetuteladel monumento religioso. Quindi, l'eventuale carenza didoloda parte dell'agente, o anche
l'avere il predetto fatto "affidamento"sulcomportamentotollerantedellaCuria,aconoscenzadell'esecuzionedeilavori,nonesclude-nellapresentefasecautelare-l'astratta configurabilita' del reato didanneggiamento,concretizzatosiinparticolarenellaforaturadeimarmidellaCattedrale,nellacollocazionediconduttorielettricienellarealizzazionedi tutti quegli interventi che hanno inqualchemodoinciso sulla struttura o
sull'estetica del monumento.
Riguardoalla sussistenza delle esigenze cautelari, chelegittimanoilprovvedimentoexart.321 c.p.p.,messeindiscussionedalricorrente(quarta doglianza), esse sono assolutamente evidenti,adavvisodelCollegio, essendo
concreto il pericolo, derivantedallaprotrazionedellacondottaillecita,diaggravamentodelleconseguenzedelreatoedicommissionedialtrireati,comecorrettamenteevidenziatodalTribunale.Innanzituttodeveconsiderarsiche,stando alle asserzioni
dellostessoricorrente,l'impiantoinquestionenone'ancoracompletato,percuiilsequestrodiesso tende, in primo
luogo, ad evitarne l'ultimazione.
Insecondoluogo, si rileva che
nell'esposto-denunziadellaCuriavieneprospettato,oltrealgravedanneggiamentodell'aspettoarchitettonicodell'immobile,dirilevantepregioartisticoestorico, altresi' il "pericolo
per la sicurezza degli operatori e deivisitatori, a causa del rischio di
elettrocuzione e di ustioni dovutoallapresenzadiconduttureelettricheedorganiilluminanticollocati in posizione pericolosa
per l'integrita' fisica, in assenzadimisureidoneeaprevenire il rischio di
abrasione".Pertanto,standoaldetto esposto, dalla
revoca della misura, con conseguentecompletamentoedutilizzazionedell'impianto,potrebberoanchederivarelesionicolposeindanno deivisitatoridelcomplessomonumentale.
L'ultimadoglianza, relativa all'ordine di smontaggio dell'impianto,e'invecefondata. Difatti la
natura stessa del sequestro,seppurepreventivo(equindi misura cautelare),
esclude la possibilita'diimporrealdestinatario un facere,
essendo mirataalcongelamentodella situazione pericolosa, tanto
piu' nel caso in questione, in cuiilG.I.P. ha ritenuto di sospendere l'esecuzione dell'ordine proprioalfinedi consentire alla
Soprintendenza di compiere le necessarieverifichesull'impianto. Ne' il provvedimento sospensivo delG.I.P.favenirmenol'interesse del ricorrente,giacche'trattasipursemprediprovvedimento di natura
provvisoria, cheparalizzasolotemporaneamente l'ordine,
privandolo di efficacia, ma non loeliminain radice.
Lagravatadecisione,cosi'come il provvedimentooriginariodisequestro,devono, dunque, sul punto essere annullati, conelisionedella detta statuizione.
Va, infine, rilevata
l'infondatezza del motivo nuovo, prospettatoinudienzadalladifesa.InverosiailTribunale,nell'ordinanzaimpugnata,sia il ricorrente, nell'atto di impugnazione,dannoperscontato che il progetto esecutivo
dell'impianto di illuminazionein
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