SEZ. 3 SENT. 29099 DEL
06/08/2002 (UD.21/06/2002) RV.
222109
PRES. Savignano G
REL. Gentile M
COD.PAR.342
IMP. P.M. in proc. Capuzzi C
PM. (Parz. Diff.) D'Ambrosio L
515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Zona di
interesse archeologico - Individuazione ai sensi della legge n. 1089 del
1939 - Necessita' - Esclusione- Fattispecie:"tratturi".
L. DEL 1/6/1939 NUM. 1089
D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 146
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 163
COST.
In materia paesaggistica la individuazione di una
zona di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 1 lett m) della legge 8
agosto 1985 n.431, ora sostituito dall'art. 146 lett m) del decreto
legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, non presuppone necessariamente
l'avvenuto accertamento dell'interesse archeologico ai sensi della
legge 1 giugno 1939 n. 1089 o di altre leggi speciali, potendosi
riconoscere tale interesse anche per il suo valore intrinseco.
Conseguentemente vanno sottoposti alla disciplina di cui al citato decreto
n. 490 i "tratturi", che costituiscono la diretta
sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica e che
hanno pertanto la duplice valenza di strade destinate al
passaggio del bestiame e di testimonianza di passate civilta'. CON
MOTIVAZIONE
SENTENZA N.
29099/2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO
- Presidente -
1. Dott. ANTONIO
ZUMBO
- Consigliere -
2. Dott. AMEDEO
POSTIGLIONE - Consigliere
-
3. Dott. MARIO
GENTILE -
Consigliere -
4. Dott.
FRANCESCO NOVARESE -
Consigliere -
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso
proposto da
PM presso il Tribunale di Bari
avverso Ordinanza
del Tribunale di Bari,
emessa il
25/02/02 nel
procedimento n. 1972/2000 R.G.N.R. pendente nei confronti di
Capuzzi
Consilia, nata a Gravina di Puglia il 18/09/1951.
Visti gli atti,
la sentenza denunziata ed il ricorso
Sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile
Udito
il Pubblico Ministero in
persona del Dott. Loreto D'Ambrosio
che ha concluso per: Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
Udito
il difensore Avv. Vendola
Onofrio, difensore di
fiducia di
Capuzzi Consilia.
Svolgimento del processo
Il
Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza emessa il
25/02/02,
in parziale
accoglimento del ricorso proposto il
05/02/02 avverso
l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bari in data 21/12/01 - con
la
quale era stato disposto il sequestro di aree ed edifici in danno
di
Capuzzi Consilia
- annullava il sequestro preventivo
limitatamente
alle particelle
n. 1148, 1154, 1155 del foglio di
mappa n.
106,
confermando il medesimo in relazione alle residue particelle n.
1147
e 1152.
Avverso
la citata ordinanza, il PM proponeva ricorso per Cassazione,
deducendo:
Motivo
Unico: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale
o di
altre norme
giuridiche delle
quali si
deve tener
conto
nell'applicazione della
legge penale.
Violazione ed
erronea
applicazione degli artt. 2, 3 e 4 e L. 20/12/1908 n. 746 e
di altre
norme (art. 9 Reg. n. 2801 del
29/12/1927, artt. 1, 2, 4, 5 e 12 L.
1089/39; DM 16/06/76; DM 20/03/80; DM 22/12/83).
Nella
zona in questione sussisteva il vincolo archeologico,
nonche'
il vincolo
paesistico, per
la presenza
dei "tratturi",
che
costituivano diretta
sopravvivenza di strade
formatesi in
epoca
protostorica in
relazione a
forme di
produzione fondate
sulla
pastorizia.
Orbene il vincolo
archeologico sussisteva per la natura oggettiva del
bene costituente
i tratturi
a prescindere dalla
proprieta' del
terreno dove
insistevano gli stessi. Nella specie le
aree su
cui
insistevano i
tratturi appartenevano
al Capitolo
Cattedrale di
Gravina. Ricorreva
pertanto il fumus del reato
anche per
quanto
atteneva alle particelle 1148, 1154, 1155 del foglio di mappa
n.106,
di cui
l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari aveva disposto
la restituzione alla indagata, Capuzzi Consilia.
Tanto
dedotto, il
PM ricorrente
chiedeva l'annullamento
della
ordinanza impugnata.
Il
P.G. della Cassazione,
nella udienza in Camera di Consiglio del
21/06/02, ha
chiesto l'annullamento
con rinvio
dell'ordinanza
impugnata.
Motivi della decisione
Il
ricorso proposto dal PM
preso il Tribunale di Bari
va accolto
perche' fondato.
In
via preliminare, ai fini
di una completa intelligibilita' della
vicenda in
esame, e' opportuno precisare i termini
fattuali della
fattispecie.
Capuzzi
Consilia era titolare della concessione edilizia
n. 190/98
del Comune di Gravina di Puglia;
con la quale stava provvedendo alla
realizzazione di un intervento di edilizia residenziale
pubblica ai
sensi dell'art. 51 L. 865/71, avente per oggetto la esecuzione di
un
complesso di 84 alloggi nel Comune di Gravina in Puglia ubicati nelle
aree di
cui alle
particelle n. 30 e 44 del
f. 106;
intervento
edilizio approvato dal Consiglio Comunale di Gravina con delibere
n.
14/98 e 21/99. La citata area era stata successivamente identificata,
a seguito di nuovo
accatastamento, con le particelle n. 1147,
1148,
1152, 1154, 1155.
Le
particelle n.
1148, 1154
e 1155, risultavano
acquisite per
usucapione dal capitolo della Cattedrale di Gravina con sentenza
del
Pretore di Gravina del 05/03/1997.
In
data 02/07/1999
il predetto Capitolo cedeva volontariamente
il
citato suolo
al Comune di Gravina che,
contestualmente lo
cedeva
all'impresa costruttrice di
Capuzzi Consilia, che lo utilizzava
ai
fini della
realizzazione delle suindicate opere. L'area
costituita
dalle predette particelle 1148, 1154 e 1155, avente una superficie di
circa mq
19250, rientrava nel demanio armentizio in quanto
facente
parte del tratturo Melfi - Castellaneta. Detta area era stata oggetto
di liquidazione da parte del Ministero, dell'Agricoltura e Foreste in
favore del legale rappresentante
del Beneficio Parrocchiale di
San
Giovanni Battista
(verbale 29/03/41); che, a
sua volta,
l'aveva
ceduta in permuta alla Chiesa
ex-conventuale di Sant'Agostino (atto
del 14/03/1981),
da cui
era stata trasferita,
con la
predetta
sentenza del
Pretore di Gravina del 05/03/1997, al citato
capitolo
della cattedrale di Gravina (che a sua volta l'aveva ceduta al Comune
di Gravina che l'aveva poi
alienata alla Capuzzi, come gia' riferito
sopra).
L'altra
area su cui insisteva il
complesso edilizio in esame,
era
contraddistinta dalle
residue particelle
1147, 1152,
avente la
superficie di
mq 750,
era compresa
nel Regio
Tratturo Melfi-
Mastellaneta e ricadeva nel demanio regionale.
Il
PM presso
il Tribunale di Bari,
ravvisando nella condotta
di
Capuzzi Consilia, relativa alla
realizzazione del citato
complesso
residenziale, i reati di cui agli artt. 139, 146 lett. m), 162,
163
D.Lvo 29/10/99 n. 490; 20 lett.
c) L. 47/85; 1, comma 2^
lett. g)
L.R. 30/90, 21 - 27 L.R. 56/80
(capi a) e b) della rubrica); 18, 20
lett. c)
L. 47/85 (capo c)); 20,
lett. a) L. 47/85; 1
sexies L.
431/85 (capo
d)); 734 cp (capo e)), presentava richiesta,
in data
14/12/01, di sequestro preventivo
delle citate aree e degli edifici
ivi realizzati.
Il
Gip, con decreto del
21/12/01, disponeva il richiesto sequestro
preventivo.
Il
Tribunale del Riesame di Bari, a seguito di gravame
proposto da
Capuzzi Consilia, con ordinanza
del 25/02/02, annullava il sequestro
preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Bari il
21/12/01,
limitatamente alle particelle n. 1148, 1154, 1155 del foglio di mappa
n. 106, confermava il sequestro
in relazione alle residue particelle
n. 1147, 1152.
Tanto premesso in
fatto, va immediatamente evidenziato e ribadito
in
diritto che,
ai fini
della verifica
della legittimita'
del
provvedimento con il quale e'
stato ordinato il sequestro prevenivo
di un
bene pertinente
ad uno
o piu'
reati e'
preclusa ogni
valutazione sulla sussistenza
degli indizi di colpevolezza e
sulla
gravita' degli
stessi. la' sufficiente la presenza del
fumus boni
juris, ovvero
l'ipotizzabilita' in astratto della
commissione del
reato, con conseguente
possibilita' di sussumere il fatto attribuito
ad un
soggetto in una
determinata ipotesi di reato (Giurisprudenza
consolidata, Cass. Sez. Unite
Sent. N. 4 del 23/04/93 (cc 25/03/93)
rv 193117; Cass. Sez. 3^ Sent. N. 1656 del 09/06/99 (cc 04/05/99)
rv
213736; Cass.
Sez. 1^ Sent. N. 2181 del 06/06/96 (cc
03/04/96) rv
202615; Cass.
Sez. 6^ Sent. n. 741 del 06/10/99
(cc 24/02/99)
rv
214626; Cass.
Sez. 6^ Sent. n. 2672 del 05/09/99 (cc
09/07/99) rv
214185; Cass.
Sez. 5^ Sent. n. 2108 del 20/10/95 (cc
24/09/95) rv
203009).
Orbene
il Tribunale del Riesame
di Bari ha escluso, in riferimento
alla fattispecie
in esame il fumus commissi
delicti, poiche'
non
ritiene che sussista sull'area interessata all'attivita' edificatoria
il vincolo archeologico.
In particolare,
secondo il Tribunale del Riesame, mancano i requisiti
soggettivi ed oggettivi, in relazione alle aree contraddistinte dalle
particelle 1148, 1154, 1155, richieste dalla normativa che regola
la
materia in
esame, in
specie il
DM 22/12/1983.
Trattasi di
affermazione errata in diritto.
Orbene i "Tratturi", secondo quanto
ribadito nel DM 15/06/76,
costituiscono la diretta sopravvivenza di
strade formatesi
in epoca protostorica in
relazione a
forme di
produzione fondata
sulla pastorizia; tali
strade sono
perdurate
nell'uso ininterrotto,
attraverso ogni
successivo svolgimento
storico, come
risultante dalle
testimonianze archeologiche
di
insediamenti preromani, di centri urbani di epoca romana, di
abitati
longobardi e
normanni ed infine dalla presenza
di centri
tuttora
esistenti, i
quali fino
ad epoca recentissima
hanno tratto
le
fondamentali risorse economiche dalla transumanza.
I
"tratturi", pertanto,
hanno una duplice valenza
e ossia
quali
strade destinate al passaggio del
bestiame (L. 20/12/1908 n. 746
e
successive integrazioni)
e quale
vestigia e
tracce di
passate
civilta'.
Sotto
il primo profilo, la
verifica dell'appartenenza attuale
dei
tratturi costituiti dalle aree
contraddistinte dalle particelle
n.
1148, 1154
e 1155, al sistema di strade, disciplinato dalla
citata
normativa (ossia la sussistenza
dei cosiddetti requisiti soggettivi
ed oggettivi) costituisce
accertamento di fatto ancora da completare
tenuto conto degli strumenti urbanistici vigenti nella zona in esame.
Per
quanto attiene
al secondo profilo, non vi
e' dubbio
che i
tratturi in
esame, ricadenti
nelle aree
contraddistinte alle
particelle 1148,
1154 e
1155 (a prescindere dalla
loro attuale
utilizzabilita' come strade) - quali espressioni di vestigia e tracce
di remote
civilta' passate
ed in
considerazione del
rilievo
costituzionale dei beni culturali come ribadito nella
recente Legge
Costituzionale 18/10/01
n. 3 art. 2 - costituiscono
una zona
di
interesse archeologico
per il loro
valore intrinseco,
ai sensi
dell'art. 1,
lett. m L. 431/85 (norma riprodotta nei
suoi termini
sostanziali nell'art. 146 lett. m D.Lvo 29/10/99 n. 490).
La citata
disciplina dispone che sono
sottoposte a vincolo paesaggistico,
ai
sensi della L. 29/06/39 n. 1497, le zone di interesse archeologico.
All'uopo
va precisato - secondo un
indirizzo giurisprudenziale che
questa Corte
condivide -
che la individuazione di
una zona
di
interesse archeologico, ai sensi dell'art. 1 lett. m della L. 431/85,
non presuppone necessariamente l'avvenuto accertamento dell'interesse
archeologico ai sensi della L.
1089/1939 o di leggi speciali. Dette
ultime normative
si riferiscono a cose e non a zone,
imponendo un
vincolo indiretto al terreno circostante ex art. 21 L. 1089/39.
Le zone di
interesse archeologico, come indicate nell'art. 1 lett.
m
L. 431/85,
invece, possono
essere individuate
per il
valore
intrinseco, sia
da una
norma di carattere generale
(statale lo
regionale), sia
da strumenti
urbanistici previsti
dalla legge
regionale (vedi sul punto Cass.
Sez. 3^ Sent. n. 1066 del
12/05/99
(ud 30/03/99) ricorrente Cattapan; contra Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2786
del 07/08/96 Rao. rv 205796).
La individuazione
delle aree di cui alle particelle 1148, 1154, 1155,
quali zone
di interesse archeologico, comporta anche la sussistenza
del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39.
Le
considerazioni finora svolte, tenuto conto del fatto che trattasi
di cognizione limitata al
controllo della legittimita' di sequestro
preventivo, sono assorbenti e
determinanti ai fini dell'affermazione
della sussistenza del fumus
commissi delicti, in relazione ai reati
ipotizzati dal
PM nella richiesta di
sequestro preventivo e
come
sopra riportati (ossia intervento
edilizio eseguito in
assenza di
legittima concessione
edilizia, in
zona sottoposta
a vincolo
paesaggistico ed
archeologico, senza le prescritte
autorizzazioni;
lottizzazione abusiva; deturpamento di bellezze naturali).
In
altri termini la fattispecie concreta e' sussumibile, allo
stato
degli atti,
nei reati contestati a Capuzzi Consilia. L'accertamento
definitivo degli elementi
costitutivi (oggettivi e soggettivi)
dei
reati ipotizzati
nella richiesta di sequestro preventivo,
nonche'
della sussistenza
in concreto di vincoli assoluti /o
relativi di
inedificabilita' -
tenuto conto anche degli strumenti
urbanistici
vigenti nella zona in esame, come
previsti dalla specifica normativa
regionale e
come attuati dai
competenti Organi
Amministrativi -
costituiscono indagini in punto
di fatto, demandate ai
giudici di
merito, che
provvederanno a tali
accertamenti nel
prosieguo del
procedimento.
Va
annullata, pertanto,
senza rinvio
l'ordinanza impugnata
limitatamente alla statuizione concernente le particelle 1148, 1154 e
1155, per
violazione di
legge, con conseguente ripristino
sulle
stesse del provvedimento di sequestro del Gip in data 21/12/01.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza
rinvio l'ordinanza
impugnata, limitatamente
alla
statuizione concernente
le particelle
1148, 1154
e 1155,
ripristinando sulla stessa il provvedimento di sequestro del
Gip in
data 21/12/2001.
Cosi' deciso in
Roma, il 21 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002