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SEZ. 3       SENT.  29099  DEL 06/08/2002  (UD.21/06/2002)        RV.  222109
     PRES. Savignano G                REL. Gentile M              COD.PAR.342
     IMP. P.M. in proc. Capuzzi C        PM. (Parz. Diff.) D'Ambrosio L     
515001  BELLEZZE  NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Zona di interesse archeologico  - Individuazione ai sensi della legge n. 1089 del 1939 - Necessita' - Esclusione- Fattispecie:"tratturi".                     
L. DEL 1/6/1939 NUM. 1089                                                   
D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1                                         
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431                                                    
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 146                                     
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 163                  COST.              
    In  materia  paesaggistica la individuazione di una zona di interesse archeologico,  ai sensi dell'art. 1 lett m) della legge 8 agosto 1985 n.431, ora  sostituito  dall'art. 146 lett m) del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.  490, non presuppone necessariamente l'avvenuto accertamento dell'interesse  archeologico  ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 o di altre leggi speciali,  potendosi  riconoscere  tale interesse anche per il suo valore intrinseco.  Conseguentemente vanno sottoposti alla disciplina di cui al citato decreto  n.  490  i "tratturi", che costituiscono la diretta sopravvivenza di strade  formatesi  in  epoca protostorica e che hanno pertanto la duplice valenza  di  strade  destinate  al passaggio del bestiame e di testimonianza di passate civilta'. CON MOTIVAZIONE                                                          

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SENTENZA N. 29099/2002

 

                         REPUBBLICA ITALIANA

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                        SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:       

   Dott. GIUSEPPE  SAVIGNANO    - Presidente  - 

1. Dott. ANTONIO   ZUMBO        - Consigliere - 

2. Dott. AMEDEO    POSTIGLIONE  - Consigliere - 

3. Dott. MARIO     GENTILE      - Consigliere - 

4. Dott. FRANCESCO NOVARESE     - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

sul ricorso proposto da PM presso il Tribunale di Bari avverso  Ordinanza  del  Tribunale di Bari, emessa  il  25/02/02  nel procedimento n. 1972/2000 R.G.N.R. pendente nei confronti di  Capuzzi Consilia, nata a Gravina di Puglia il 18/09/1951.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile

Udito  il  Pubblico Ministero in persona del Dott. Loreto  D'Ambrosio che ha concluso per: Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

Udito  il  difensore Avv. Vendola Onofrio, difensore  di  fiducia  di Capuzzi Consilia.

                      Svolgimento del processo

Il  Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza emessa il  25/02/02, in  parziale  accoglimento del ricorso proposto il  05/02/02  avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bari in data 21/12/01 -  con  la quale era stato disposto il sequestro di aree ed edifici in danno  di Capuzzi  Consilia  - annullava il sequestro preventivo  limitatamente alle  particelle  n. 1148, 1154, 1155 del foglio  di  mappa  n.  106, confermando il medesimo in relazione alle residue particelle n.  1147 e 1152.

Avverso  la citata ordinanza, il PM proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:

Motivo  Unico: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o  di  altre  norme  giuridiche  delle  quali  si  deve  tener  conto nell'applicazione   della  legge  penale.   Violazione   ed   erronea applicazione degli artt. 2, 3 e 4 e L. 20/12/1908 n. 746 e  di  altre norme  (art. 9 Reg. n. 2801 del 29/12/1927, artt. 1, 2, 4, 5 e 12  L. 1089/39; DM 16/06/76; DM 20/03/80; DM 22/12/83).

Nella  zona in questione sussisteva il vincolo archeologico,  nonche' il   vincolo   paesistico,  per  la  presenza  dei  "tratturi",   che costituivano  diretta  sopravvivenza di  strade  formatesi  in  epoca protostorica  in  relazione  a  forme  di  produzione  fondate  sulla pastorizia.

Orbene il vincolo archeologico sussisteva per la natura oggettiva del bene  costituente  i  tratturi  a prescindere  dalla  proprieta'  del terreno  dove  insistevano gli stessi. Nella specie le  aree  su  cui insistevano  i  tratturi  appartenevano  al  Capitolo  Cattedrale  di Gravina.  Ricorreva  pertanto il fumus del  reato  anche  per  quanto atteneva alle particelle 1148, 1154, 1155 del foglio di mappa  n.106, di  cui  l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari aveva disposto la restituzione alla indagata, Capuzzi Consilia.

Tanto   dedotto,  il  PM  ricorrente  chiedeva  l'annullamento  della ordinanza impugnata.

Il  P.G.  della Cassazione, nella udienza in Camera di Consiglio  del 21/06/02,   ha   chiesto  l'annullamento  con  rinvio  dell'ordinanza impugnata.

                       Motivi della decisione

Il  ricorso  proposto dal PM preso il Tribunale di  Bari  va  accolto perche' fondato.

In  via  preliminare, ai fini di una completa intelligibilita'  della vicenda  in  esame, e' opportuno precisare i termini  fattuali  della fattispecie.

Capuzzi  Consilia era titolare della concessione edilizia  n.  190/98 del  Comune di Gravina di Puglia; con la quale stava provvedendo alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale  pubblica  ai sensi dell'art. 51 L. 865/71, avente per oggetto la esecuzione di  un complesso di 84 alloggi nel Comune di Gravina in Puglia ubicati nelle aree  di  cui  alle  particelle n. 30 e 44  del  f.  106;  intervento edilizio approvato dal Consiglio Comunale di Gravina con delibere  n. 14/98 e 21/99. La citata area era stata successivamente identificata, a  seguito di nuovo accatastamento, con le particelle n. 1147,  1148, 1152, 1154, 1155.

Le  particelle  n.  1148,  1154  e 1155,  risultavano  acquisite  per usucapione dal capitolo della Cattedrale di Gravina con sentenza  del Pretore di Gravina del 05/03/1997.

In  data  02/07/1999  il predetto Capitolo cedeva volontariamente  il citato  suolo  al  Comune di Gravina che, contestualmente  lo  cedeva all'impresa  costruttrice di Capuzzi Consilia, che lo  utilizzava  ai fini  della  realizzazione delle suindicate opere. L'area  costituita dalle predette particelle 1148, 1154 e 1155, avente una superficie di circa  mq  19250, rientrava nel demanio armentizio in quanto  facente parte del tratturo Melfi - Castellaneta. Detta area era stata oggetto di liquidazione da parte del Ministero, dell'Agricoltura e Foreste in favore  del legale rappresentante del Beneficio Parrocchiale  di  San Giovanni  Battista  (verbale 29/03/41); che,  a  sua  volta,  l'aveva ceduta  in permuta alla Chiesa ex-conventuale di Sant'Agostino  (atto del  14/03/1981),  da  cui  era  stata trasferita,  con  la  predetta sentenza  del  Pretore di Gravina del 05/03/1997, al citato  capitolo della cattedrale di Gravina (che a sua volta l'aveva ceduta al Comune di  Gravina che l'aveva poi alienata alla Capuzzi, come gia' riferito sopra).

L'altra  area  su cui insisteva il complesso edilizio in  esame,  era contraddistinta  dalle  residue  particelle  1147,  1152,  avente  la superficie  di  mq  750,  era  compresa  nel  Regio  Tratturo  Melfi- Mastellaneta e ricadeva nel demanio regionale.

Il  PM  presso  il  Tribunale di Bari, ravvisando nella  condotta  di Capuzzi  Consilia, relativa alla realizzazione del  citato  complesso residenziale, i reati di cui agli artt. 139, 146 lett. m),  162,  163 D.Lvo  29/10/99 n. 490; 20 lett. c) L. 47/85; 1, comma  2^  lett.  g) L.R.  30/90, 21 - 27 L.R. 56/80 (capi a) e b) della rubrica); 18,  20 lett.  c)  L.  47/85 (capo c)); 20, lett. a) L. 47/85;  1  sexies  L. 431/85  (capo  d)); 734 cp (capo e)), presentava richiesta,  in  data 14/12/01,  di sequestro preventivo delle citate aree e degli  edifici ivi realizzati.

Il  Gip,  con decreto del 21/12/01, disponeva il richiesto  sequestro preventivo.

Il  Tribunale del Riesame di Bari, a seguito di gravame  proposto  da Capuzzi  Consilia, con ordinanza del 25/02/02, annullava il sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Bari il  21/12/01, limitatamente alle particelle n. 1148, 1154, 1155 del foglio di mappa n.  106, confermava il sequestro in relazione alle residue particelle n. 1147, 1152.

Tanto premesso in fatto, va immediatamente evidenziato e ribadito  in diritto   che,   ai  fini  della  verifica  della  legittimita'   del provvedimento  con il quale e' stato ordinato il sequestro  prevenivo di  un  bene  pertinente  ad  uno  o  piu'  reati  e'  preclusa  ogni valutazione  sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza  e  sulla gravita'  degli  stessi. la' sufficiente la presenza del  fumus  boni juris,  ovvero  l'ipotizzabilita' in astratto della  commissione  del reato,  con conseguente possibilita' di sussumere il fatto attribuito ad  un  soggetto  in una determinata ipotesi di reato (Giurisprudenza consolidata,  Cass. Sez. Unite Sent. N. 4 del 23/04/93 (cc  25/03/93) rv 193117; Cass. Sez. 3^ Sent. N. 1656 del 09/06/99 (cc 04/05/99)  rv 213736;  Cass.  Sez. 1^ Sent. N. 2181 del 06/06/96 (cc  03/04/96)  rv 202615;  Cass.  Sez. 6^ Sent. n. 741 del 06/10/99  (cc  24/02/99)  rv 214626;  Cass.  Sez. 6^ Sent. n. 2672 del 05/09/99 (cc  09/07/99)  rv 214185;  Cass.  Sez. 5^ Sent. n. 2108 del 20/10/95 (cc  24/09/95)  rv 203009).

Orbene  il  Tribunale del Riesame di Bari ha escluso, in  riferimento alla  fattispecie  in  esame il fumus commissi delicti,  poiche'  non ritiene che sussista sull'area interessata all'attivita' edificatoria il vincolo archeologico.

In particolare, secondo il Tribunale del Riesame, mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi, in relazione alle aree contraddistinte dalle particelle 1148, 1154, 1155, richieste dalla normativa che regola  la materia   in   esame,  in  specie  il  DM  22/12/1983.  Trattasi   di affermazione  errata in diritto. Orbene i "Tratturi", secondo  quanto ribadito  nel DM 15/06/76, costituiscono la diretta sopravvivenza  di strade  formatesi  in  epoca protostorica in  relazione  a  forme  di produzione  fondata  sulla  pastorizia; tali  strade  sono  perdurate nell'uso   ininterrotto,   attraverso  ogni  successivo   svolgimento storico,   come  risultante  dalle  testimonianze  archeologiche   di insediamenti preromani, di centri urbani di epoca romana, di  abitati longobardi  e  normanni ed infine dalla presenza  di  centri  tuttora esistenti,  i  quali  fino  ad  epoca recentissima  hanno  tratto  le fondamentali risorse economiche dalla transumanza.

I  "tratturi",  pertanto, hanno una duplice  valenza  e  ossia  quali strade  destinate al passaggio del bestiame (L. 20/12/1908 n.  746  e successive  integrazioni)  e  quale  vestigia  e  tracce  di  passate civilta'.

Sotto  il  primo profilo, la verifica dell'appartenenza  attuale  dei tratturi  costituiti dalle aree contraddistinte dalle  particelle  n. 1148,  1154  e 1155, al sistema di strade, disciplinato dalla  citata normativa  (ossia la sussistenza dei cosiddetti requisiti  soggettivi ed  oggettivi) costituisce accertamento di fatto ancora da completare tenuto conto degli strumenti urbanistici vigenti nella zona in esame.

Per  quanto  attiene  al secondo profilo, non  vi  e'  dubbio  che  i tratturi   in  esame,  ricadenti  nelle  aree  contraddistinte   alle particelle  1148,  1154  e  1155 (a prescindere  dalla  loro  attuale utilizzabilita' come strade) - quali espressioni di vestigia e tracce di   remote  civilta'  passate  ed  in  considerazione  del   rilievo costituzionale dei beni culturali come ribadito nella  recente  Legge Costituzionale  18/10/01  n. 3 art. 2 -  costituiscono  una  zona  di interesse  archeologico  per  il loro  valore  intrinseco,  ai  sensi dell'art.  1,  lett. m L. 431/85 (norma riprodotta nei  suoi  termini sostanziali nell'art. 146 lett. m D.Lvo 29/10/99 n. 490).  La  citata disciplina  dispone che sono sottoposte a vincolo  paesaggistico,  ai sensi della L. 29/06/39 n. 1497, le zone di interesse archeologico.

All'uopo  va  precisato - secondo un indirizzo giurisprudenziale  che questa  Corte  condivide  -  che la individuazione  di  una  zona  di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 1 lett. m della L. 431/85, non presuppone necessariamente l'avvenuto accertamento dell'interesse archeologico  ai sensi della L. 1089/1939 o di leggi speciali.  Dette ultime  normative  si riferiscono a cose e non a zone,  imponendo  un vincolo indiretto al terreno circostante ex art. 21 L. 1089/39.

Le zone di interesse archeologico, come indicate nell'art. 1 lett.  m L.   431/85,  invece,  possono  essere  individuate  per  il   valore intrinseco,  sia  da  una  norma di carattere  generale  (statale  lo regionale),  sia  da  strumenti  urbanistici  previsti  dalla   legge regionale  (vedi sul punto Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1066  del  12/05/99 (ud 30/03/99) ricorrente Cattapan; contra Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2786 del 07/08/96 Rao. rv 205796).

La individuazione delle aree di cui alle particelle 1148, 1154, 1155, quali  zone  di interesse archeologico, comporta anche la sussistenza del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39.

Le  considerazioni finora svolte, tenuto conto del fatto che trattasi di  cognizione limitata al controllo della legittimita' di  sequestro preventivo,  sono assorbenti e determinanti ai fini dell'affermazione della  sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione ai  reati ipotizzati  dal  PM  nella richiesta di sequestro preventivo  e  come sopra  riportati (ossia intervento edilizio eseguito  in  assenza  di legittima   concessione  edilizia,  in  zona  sottoposta  a   vincolo paesaggistico  ed  archeologico, senza le prescritte  autorizzazioni; lottizzazione abusiva; deturpamento di bellezze naturali).

In  altri termini la fattispecie concreta e' sussumibile, allo  stato degli  atti,  nei reati contestati a Capuzzi Consilia. L'accertamento definitivo  degli elementi costitutivi (oggettivi e  soggettivi)  dei reati  ipotizzati  nella richiesta di sequestro  preventivo,  nonche' della  sussistenza  in concreto di vincoli assoluti  /o  relativi  di inedificabilita'  -  tenuto conto anche degli  strumenti  urbanistici vigenti  nella zona in esame, come previsti dalla specifica normativa regionale  e  come  attuati dai competenti  Organi  Amministrativi  - costituiscono  indagini in punto di fatto, demandate  ai  giudici  di merito,  che  provvederanno  a tali accertamenti  nel  prosieguo  del procedimento.

Va   annullata,   pertanto,   senza  rinvio   l'ordinanza   impugnata limitatamente alla statuizione concernente le particelle 1148, 1154 e 1155,  per  violazione  di  legge, con conseguente  ripristino  sulle stesse del provvedimento di sequestro del Gip in data 21/12/01.

                               P.Q.M.

La Corte Annulla  senza  rinvio  l'ordinanza  impugnata,  limitatamente   alla statuizione   concernente   le  particelle   1148,   1154   e   1155, ripristinando sulla stessa il provvedimento di sequestro del  Gip  in data 21/12/2001.

Cosi' deciso in Roma, il 21 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002