Tribunale Palermo - Ufficio GIP 26.2.2014
Beni Ambientali. Registro degli incendi e art. 328 cod. pen.

Costituisce inadempimento rilevante ai fini della configurabilità del reato ex art. 328 c.p. la mancata istituzione da parte dell'organo competente del Comune del registro degli incendi di cui all'art. 10 comma 2 della legge n.353 del 2000.

 

N. 9998\11 RGNR

 

N. 13926\12 RGGIP

 

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice, dott.ssa Marina Petruzzella;

sull'istanza di archiviazione del PM, nel procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 328 c.p.;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17 dicembre 2013;

OSSERVA

Il 23 luglio 2009 il comitato Addioincendio ha presentato una denuncia nei confronti di una serie di Comuni della provincia di Palermo -e tra questi il comune di XXXX, cui attiene il presente procedimento-, avente ad oggetto la mancata istituzione del registro dei soprassuoli percorsi dal fuoco, nell'ultimo quinquennio, ai sensi dal comma secondo dell'art. 10 comma 2 della legge n.353 del 2000. In essa si metteva tra l'altro il luce che la stessa legge del 2000 stabilisce che le zone boscate e i pascoli i cui sopprasuoli siano percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella precedente all'incendio per almeno 15 anni ed il divieto assoluto di edificazione per i successivi 10 anni. La stessa denuncia inoltre riguarda il mancato seguito da parte degli organi competenti del Comune alla diffida del 6 dicembre del 2008, avanzata per conto dello stesso Comitato Addioincendio ai Comuni indempienti, con cui fu chiesto di procedere alle incombenze imposte dalla legge in parola.

Il GIP in origine designato ha rigettato, il 2 dicembre 2009, una prima istanza di archiviazione, considerando che non era stata svolta alcuna indagine, per verificare l'omissione da parte dei funzionari preposti dell'adempimento dell'obbligo loro dettato dall'art.10 cit., e della mancanza di alcuna risposta alla diffida.

Il PM aveva fondato la sua richiesta di archiviazione del 4.9.09 sulla valutazione dell'assenza di omissioni neghittose e sul rilievo che piuttosto quegli inadempimenti fossero dovuti a mancate attivazioni sinergiche di tutte le articolazioni dello stato, prime tra tutti Vigili del fuoco e Guardia forestale, che avrebbero permesso ai Comuni la redazione dei piani di censimento e di perimetrazione dei suoli incendiati.e che l'omissione di atti d'ufficio sarbbe configurabile solo ove il dovere d'azione risponde ad esigenze di sicurezza salute e sanità e ordine pubblico, che dovrebbero essere posti in essere giusta norma cogente precettiva quale non sarebbe -sosteneva ancora il PM- l'art.10 legge 353\2000.

Lo stesso GIP, all'udienza del 15 dicembre 2010, ha rigettato la seconda istanza di archiviazione del PM, rilevando che le indagini suppletive avevano confermato l'inadempimento dell'obbligo totale e comunque l'intempestività dell'obbligo di legge in discorso, tra l'altro annuale, con evidente consapevolezza di tanto da parte dei responsabili. Il GIP con lo stesso provvedimento ha ordinato al PM l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, previa esatta identificazione anche del ruolo pro-tempore svolto, del sindaco e del funzionario responsabili dell'apposizione del vincolo di inedificabilità dei suoli oggetto di incendio, con riferimento a comuni coinvolti nell'indagine, tra cui quello di XXX, disponendo ancora la prosecuzione delle indagini.

Così decidendo il GIP ha rispoto alla prospettazione formulata dal PM a sostegno della sua seconda istanza di archiviazine, secondo cui pur essendo il ritardo nell'istituzione del registro del censimento degli incendi da parte di quegli uffici non giustificabile, non vi sarebbe stato dolo nei vari organi coinvolti, nel senso della consapevolezza di omettere un dovere d'ufficio o che si trattasse di un dovere imposto dalla legge.

 

Dopo la separazione degli atti di indagine, comune per comune, il PM ha avanzato con riferimento al Comune di USTICA, di cui alla presente sede, una terza istanza di archiviazione, il 18.2.2012, facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla PG il 5 gennaio 2010,come persona informata dei fatti, dall'architetto XXXX, allora capo tecnico del comune di XXX. Il PM reputa non esigibile, in base a tali dichrazioni, in capo al suddetto la risposta al comuitato addioincendio, posto che lo stesso -ha pure motivato il PM- non avesse tra l'altro contezza delle consegne del predecessore.

Va rilevato che il suddetto dirigente del comune di XXX ha giustificato quell'inademepimento facendo appello ad un generica insufficienza di organico presso l'ufficio tecnico, che aveva generato un'alternarsi di responsabili che di fatto aveva impedito una conduzione omogenea e ordinata di tutta l'attività del settore. Ha aggiunto che il 7 luglio 2009 quando aveva preso servizio in quell'ufficio non aveva ricevuto le consegne dall'arch. XXX, che lo aveva preceduto, né aveva ricevuto alcuna informazione sul detto catasto da costituire, e che non aveva visto la diffida del Comitato Addioincendio, perchè XXX non gliela aveva consegnata. IL medesimo ha pure voluto rilevare che Ustica comunque negli ultimi anni non aveva subito gravi incendi, né tantomeno di boschi o in zone di rimboschimento; che l'isola è soggetta a vincoli della Sovrintendenza BBCCAA e della Provincia, essendo sede di siti di interesse comunitario e di zone di protezione speciale, e che quindi la destinazine delle aree è immutabile, ed infine che l'unico bosco ricade su area del comune non edificabile.

Rileva il giudice che come già rilevato dal GIP cui era in ordigine assegnata la trattazione del procedimento, le indagini sia in modo incompleto condotte, hanno confermato l'inadempimento assoluto dell'obbligo di legge e, può aggiungersi la approsimazione del modo di operare in quegli uffici,tanto più che il territorio di USTICA presenta un valore ambientale di straodinario spessore. Inoltre è mancata la risposta alla diffida del comitato antincendio in questione.

In sintesi il PM deve ancora in primo luogo provvedere, come disposto dal GIP nel 2010, all'iscrizione del nome del funzionario responsabile nel registro degli indagati, individuato nell'architetto XXX e di quelli che lo hanno preceduto, tenuto conto dei termini di prescrizione, come il citato XXX o che che hanno assunto quel ruolo successivamnte ed altres' dei nomi dei sindaci protempore, che pure avrebbero dovuto vigilare su quell'importante adempimento.

Ai fini di valutare ilpeso dell'inadempimento il PM dovrà inoltre verificare se ad ustica di siano verificati quegli incendi materia del registro in parola, attraverso fonti attendibili e o documentazione relativa.

Posta la necessità del suddetto accertamento, in secondo luogo non può tacersi da parte del giudice che secondo una lettura lineare del testo del comma secondo dell'art. 10 della legge citata questo prevede l'obbligo dei comuni di dotarsi di un registro degli incendi da aggiornare annualmente e quindi di registravi gli incendi se avutisi.

Secondo il testo del medesimo comma infatti, i comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato, e che il catasto è aggiornato annualmente.

Una lettura confome alla tecnica e alla logica del linguaggio ed alla ratio della legge porta agevolmente a comprendere che l'istituzione del registro del censimento degli incendi non solo è obbligatoria, ma va rinnovata ogni anno, e che ove avutisi incendi vi vanno pure obbligatoriamente registrati. Non può trascurarsi la funzione di certezza “legale” e di tutela sociale di interessi fondamentali che nella sostanza il registro assume.

Soltanto attraverso la regolare tenuta di quel registro è possibile in altri termini la prova rigorosa dell'adempimento da parte dei privati, dei notai e degli stessi organi del comune dell'obbligo di accertare se l'area (oggetto di atti di disposizione o di istanze di edificazione o di delibere che comportino modificazioni delle destinazioni d'uso e degli assetti urbanistici), sia stata percorsa dal fuoco, ai fini dei rigorosi e importanti divieti stabiliti della stessa.

CONCLUSIONI

In sostanza, se risulta accertato che il comune di XX fino all'anno dell'intervista di XXX non si era ancora dotato del registro degli incendi, e ciò contravvenedo allo specifico obbligo di legge e ingiustificatamente, attesa tra l'altra la semplicità dell'adempimento e il suo particolare rilievo sociale ai fini della tutela del territorio da ulteriori speculazioni e vandalizzazioni (come già pure osservato dal GIP originario assegnatario del procedimento), il PM non ha ancora provveduto all'iscrizione del nome del predetto nel registro degli indagati, ed ei predecessori e di colori che sono subentrati al suo posto, come sopra precisato, né ha provveduto ad individuare i sindaci pro tempore non intevenuti al riguardo, e gli altri responsabili che avrebbero dovuto e potuto provvedere in via suppletiva, ai sensi della stessa legge 353 del 2000, ad accertare se i boschi ed eventulmente i pascoli di XXX abbiano subito incendi nei periodi di interesse.

Il PM dovrà inoltre acquisire informazioni sul se vi sino stati incendi che andavano registrati, da fonti orali indipendenti, e\o mediante documentazione anche tecnica e o fotografica, sullo stato dei luoghi, e verificare pure se il registro degli incendi di cui è processo sia stato successivamente istituito.

PQM

Visti gli artt. 415 e 335 c.p.p.;

rigetta l'istanza di archiviazione. Ordina al PM l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di XXX, in qualità dell'ufficio tecnico del del comune di XXX in epoca dei fatti, e degli altri funzionari pro tempore responsabi e dei sindaci pro tempore, in carica fino alla eventuale istituzione del registro degli incendi, in ordine al reato ex art. 328 c.p., già iscritto contro ignoti.

Dispone inoltre il compimento delle indagini, di cui alla motivazione, dando al PM termine di 60 giorni.

Palermo 28 febbario 2014 Il Giudice

dott.ssa Marina Petruzzella