LA COMMISSIONE? E’ MORTA IL PAESAGGIO VIVE?
di Marcellino Bottone
G. U. R. I. Serie generale n. 199 del 26-8-2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010 , n. 139
“Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.”,
LA COMMISSIONE?
E’ MORTA
IL PAESAGGIO VIVE?
Necrologio in memoria di quelli andati e di quelli che, senza saperlo, andranno … .
I N D I C E
PREMESSA
IL FATTO
IL DUBBIO
ADDIO COMMISSIONI?
IMAGINE … (scusami Lennon)
IL PAESAGGIO NON STA BENE
PREMESSA
Il carro funebre avanzava solitario, in un silenzio così rattrappito che ai margini della strada neanche un filo d’erba reagiva al passaggio: si muoveva come se non producesse vento, come se fosse troppo niente per essere qualcosa nel paesaggio.
Dietro, quattro vecchi signori che – nonostante il lento incedere del mezzo su un asfalto appena rifatto - incespicavano nei loro occhi miopici per aver troppo visto oltre il naso.
Colpiva, più di tutto, la sproporzione tra la lunghezza del carro e quella del corteo funebre: troppi morti per un solo funerale e troppo pochi quelli che li piangevano.
Mi sono avvicinato con la faccia dura e il cuore morbido al vetro del mezzo e, in trasparenza, ho visto casse – o bare, non saprei – affastellate da un bambino che ignora le potenzialità dei mattoncini Lego.
Poi, avvalendomi delle mie conoscenze zen, ho assunto una silenziosa posizione interrogativa verso il corteo che mi ha risposto con la nota posizione INPS[1].
Allora ho rivolto il mio sguardo laser sui fiori mancanti, sulla nera monocromia dei manifesti funebri, sull’enormità della cancellazione di ogni riferimento che rendeva quella o quelle morti meno morti.
Era chiaro che c’era qualcosa di oscuro!
Ho deciso di indagare.
Perché “non c’è niente da temere, solo da capire”[2] … e poi
“tutti hanno diritto a un NECROLOGIO”
IL FATTO
Anticipando il corteo funebre (ecco a che serve leggere Camilleri, Ludlum, Connelly,…), mi sono appostato sull’orlo della buca che il necroforo stava rifinendo con le ultime vangate, e con la dovuta ieraticità ho formulato l’enunciato dubitativo, provocatorio:
“Non Le sembra un po’ piccola per … quello che sta arrivando … ? “.
Ma i necrofori sono persone troppo intelligenti perché cadano nei buchi … dei discorsi.
Benché un leggero movimento negli occhi scuri e tenebrosi, una reazione impossibile da trattenere fino alla radice, lo abbia fatto tradire come un bambino che nega di aver rubato la marmellata guardando nel punto dove l’ha nascosta.
E, infatti, sulla mensola polverosa di una parete decrepita giaceva un foglio “riservata personale” con il comunicato Ministeriale :
“DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139
Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Art. 1
Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata
1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.
… … … “
“Niente di strano”, mi diceva la retro-voce alla guida di questa voglia di indagare, “si tratta di una semplice legge bla bla bla … …. “ .
“Ehi, un attimo”, gli ho (che poi è: mi sono) replicato con furbizia, “ma CHE C’AZZECCA la semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica con il necroforo?”
Nel silenzio urlava solo il mistero, finché alla terza lettura le parole stampate hanno cominciato uno strano gioco di rimandi circolari, di allitterazioni che invitavano a guardare sul foglio come a uno stereogramma di insignificanze apparenti nel quale era celato un senso ultimo .
E, infatti, ecco che agli occhi si rivelava una linea impalpabile intorno a due articoli del dpr 139/2010:
“Art. 4
Semplificazioni procedurali
… …
12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 3.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
… … “
E questa linea era un serpente … no (anche se – secondo Paul Klee - “il disegno è l’arte di condurre una linea a fare una passeggiata”, è troppo banale, mi dice la retro-voce) … un simbolo del lavoro (una falce? Ma non scherziamo! mi irride la retro-voce; è un attrezzo che non si usa più e di questi tempi, poi, se un politico potesse elargire un posto di lavoro lo annuncerebbe per i sette tg, altro che nasconderlo) … e allora …
Si! Ecco … la falce è poggiata su un mantello … che copre una spalla … che sta di fianco ad un cappuccio … su una testa, bianca, tirata (in effetti: troppo tirata), e … … cavolo ! …
Ma questa è la “Vecchia Signora” … … .
Chi è venuta a prendere ?
IL DUBBIO
L’indizio fornito dal dpr 139/2010 è chiaro :
- coloro che intendono eseguire ”interventi di lieve entità, … su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela … …, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I”
- possono farlo senza assoggettarsi al ”parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale”.
E, dunque, per la banale matematica del senso comune (se tanto mi da tanto) si ricava che la “Vecchia Signora” sia stata incaricata di impacchettare e riportare al “DIO MITTENTE” la sfortunata “Commissione per il Paesaggio“.
Ma nell’indizio è altrettanto chiaro che l’eccidio potrà avvenire :
- a condizione che sia fatto “salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale,… .”
- e a condizione che ”Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
- infatti resta fermo che ”Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
Ora, va bene che il dpr 139/2010 è stato scritto con una certa frettolosità[3], ma è intrinsecamente incoerente una norma che elimini la “Commissione per il Paesaggio“ – dunque una fonte di spesa – a condizione che da ciò non derivino ”nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (soprattutto se si impone il trasferimento dei compiti delle Commissioni alle “risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”).
(mi rivolgo agli amanti del giallo: ci credereste ad una storia in cui la moglie tradita (il Legislatore) ordina al killer (la Vecchia Signora: art.4, c. 12 del dpr 139/2010) di uccidere la rivale (la Commissione per il Paesaggio) … a gratis (senza spese per il Legislatore: art 7, c. 1 e 2 del dpr 139/2010) ?) .
Dunque nell’indizio si cela anche una possibile, oscura anti – matematica .
A meno che … … sia IMPOSSIBILE affidare i compiti delle Commissioni per il Paesaggio alle “risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Ma questo è un dubbio enorme perché, se così fosse, dovremmo nuovamente chiederci:
se non è venuta a prendere la “Commissione per il Paesaggio “, chi o cosa è venuta a prendere - la “Vecchia Signora” …?
(“Stai diventando troppo cinico” si lamenta la mia retro voce. Ma io replico “NO. I CINICI PENSANO DI CONOSCERE LE RISPOSTE. A ME NON SONO CHIARE NEMMENO LE DOMANDE”[4]. E proseguo attratto dalla sirena di una intrigante curiosità …)
ADDIO COMMISSIONI ?
Per sceverare la migliore risposta al dubbio che i compiti o le funzioni delle Commissioni per il Paesaggio possano essere espletati – in via sostitutiva e a costo zero - dalle “risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”, non possiamo che partire dalla ricognizione di quali siano questi compiti.
Nell’introdurre l’articolato normativo del dpr 139/2010, il Legislatore esordisce :
“Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti”,
in tal modo affermando che la formulazione del “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità” rappresenta l’esplicazione della precisa facoltà stabilita dal Dlvo 42/2004, “ed in particolare (al)l'articolo 146, comma 9” che si trascrive:
“Art. 146 – Autorizzazione
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.”
Si comprende subito che il rinvio a tale parte della disciplina generale del Dlvo 42/04 non offre appigli per ancorare la semplificazione procedurale di cui al dpr 139/2010, art, 4, c. 12, che recita :
“Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 3.”
Per vero, è in altra parte del medesimo art. 146 del Dlvo 42/04 – e precisamente nel comma 6 – che si rinviene :
“Art. 146 – Autorizzazione
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia.”
e cioè che le “Commissioni per il Paesaggio” sono “strutture” - la cui istituzione e disciplina di funzionamento spetta alle Regioni[5] - “in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia”.
Dunque dal tenore letterale del dlvo 42/04 si ricava inequivocabilmente:
- che per aver titolo all’esercizio - in via sub delegata – della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, i Comuni devono obbligatoriamente disporre delle “Commissioni per il Paesaggio” ;
- che le “Commissioni per il Paesaggio”, infatti, sono le uniche strutture in grado di assicurare che l’esercizio - in via sub delegata – della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia svolta dai Comuni con un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
- che le “Commissioni per il Paesaggio”, inoltre, sono le uniche strutture in grado di garantire che l’esercizio - in via sub delegata – della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia svolta dai Comuni in regime di effettiva “differenziazione” rispetto al’’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia .
Ma se questa è la statuizione (non incisa dal dpr 139/2010) generale del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è evidente l’impossibilità di far discendere dall’art.146, comma 9, del Dlvo 42/04 (“Con regolamento … sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti”) le conseguenze disposte all’art.4, comma 12, del dpr 139/2010(“Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio”), perché senza avvalersi delle “Commissioni per il Paesaggio” è semplicemente inibito ai Comuni “l’esercizio” della tutela, indipendentemente che attenga a lavori di grande, media o “lieve entità”.
Infatti la semplificazione auspicata dal Dlvo 42/04 avrebbe dovuto incidere - sulle “procedure … per il rilascio dell'autorizzazione” - individuando “criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti” e non certo eliminando organismi indispensabili per l’esercizio di una tutela qualificata.
Naturalmente si potrebbe obiettare che la salvezza di ”quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale”[6] renda la questione autoestinguente, destinata a non produrre un reale incendio negli uffici pubblici o nelle aule giudiziarie: ma è un’obiezione che appare risibile non appena vi si attribuisce credito e se ne valutano le conseguenze.
Infatti, cosa potrebbe essere ”diversamente previsto dalla legislazione regionale”, prima della statuizione dell’art.4, comma 12, del dpr 139/2010(“Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio”) ?
Beh, si possono ipotizzare due situazioni:
- CASO ORDINARIO - inesistenza di Regioni che abbiano stabilito casi per i quali “non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio”,in quanto annoverabili tra gli “interventi di lieve entità”: PER QUESTE REGIONI IL DPR 139/2010 NON PRODURREBBE EFFETTI E RESTEREBBE L’OBBLIGO DEL PARERE DELLE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO;
- CASO EXTRA ORDINARIO - esistenza di Regioni che abbiano già stabilito casi per i quali “non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio”,in quanto annoverabili tra gli “interventi di lieve entità”: SAREBBE UNA SITUAZIONE IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA DEL DLVO 42/04. MA, ANCHE IPOTIZZANDONE LA LEGITTIMITA’, E’ INDUBBIO CHE ANCHE PER QUESTE REGIONI IL DPR 139/2010 NON PRODURREBBE EFFETTI E RESTEREBBE L’ESONERO DALL’OBBLIGO DEL PARERE DELLE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO;
Dunque la clausola ”salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale” si risolverebbe in una DISPOSIZIONE CHE NON SERVE A NIENTE?
Suvvia … bando agli scherzi e ragioniamo:
- se con il dpr 139/2010, art.4, comma 12, si è stabilito che “Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio”;
- e se, come abbiamo visto, questa norma – nonostante la clausola ”salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale” – non incide in alcun modo sulle disposizioni Regionali, di qualunque segno, pregresse ;
- non resta che una possibilità : attribuire alla norma il solo scopo/potere residuale di scavare un alveo nel quale le prossime legislazioni regionali potranno convogliare il desiderio di buttare a mare “un organismo indispensabile per l’esercizio di una tutela qualificata”.
E ALLORA IL DPR 139/2010 NON E’ SOLO UNA LEGGE MA ANCHE UNA CARTOLINA CHE, DIETRO LA PROMESSA DI CIELI AZZURI O MONTAGNE INCANTEVOLI, RECA – ACCURATAMENTE NASCOSTA DAL FRANCOBOLLO – LA SCRITTA: ADDIO COMMISSIONI … …
CHI GARANTISCE COSA
Si dirà che la rinuncia ad una “COMMISSIONE” non dovrebbe necessariamente indurre al timore che si voglia affievolire la forza dell’attività di tutela del paesaggio.
(“Hmmm” … ... mugola la mia retro voce, ricordandomi che secondo Heinrich von Kleist “Vivere senza un disegno vuol dire aspettare dal caso, che ci voglia fare felici come noi stessi non sappiamo”…).
Ma qui non si discute per cercare colpevoli, qui si sta cercando di processare la verità del dpr 139/2010 al solo scopo di comprendere per quale ragione si enunci -all’art.4, comma 12 - che la non obbligatorietà del parere “delle Commissioni locali per il paesaggio” costituisca una “SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE”.
Parafrasando A. Einstein, secondo il quale “Bisogna rendere ogni cosa il più semplice possibile ma non più semplice di ciò che sia possibile”, ci si chiede :
- nel procedimento volto alla produzione di alimenti in scatola è una semplificazione “eliminare il controllo sanitario “ ?
- nel procedimento volto alla costruzione di parcheggi è una semplificazione eliminare il controllo dei Vigili del Fuoco ?
- … … …
Evidentemente : No - se si elimina il controllo
Evidentemente : Si - se non si elimina il controllo ma lo si regola diversamente
Ecco, nel caso del dpr 139/2010 CI SI LIMITA A DISPORRE LA NON OBBLIGATORIETA’ DEL PARERE DELL COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO, SENZA ALTERNATIVE EFFETTIVAMENTE PERSEGUIBILI .
Infatti, statuendo – all’art. 7 (“Clausola di invarianza finanziaria”), comma 2 - che “Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”, il dpr 139/2010 postula una alternativa impossibile, atteso:
- che il DLvo 42/04 impone letteralmente ai Comuni la “differenziazione tra attività' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia” ;
- e che – in attuazione dei principi codificati nel DLvo 42/04 - le Regioni hanno stabilito: le “Commissioni per il Paesaggio” ”sono da ritenersi, a tutti gli effetti di legge, strutture operative in grado … di garantire la necessaria differenziazione tra l’attività di tutela paesaggistica e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come prescritto dal comma 6, art. 146 del Codice” .[7]
Dunque il parere delle “Commissioni per il Paesaggio” non solo non è surrogabile “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”, ma non è surrogabile neanche con “NUOVE, ONEROSE ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI A TERZI”, restando fermo – a mente del medesimo dpr 139/2010, art.7, comma 1 – che “Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Ma, allora, la domanda nasce spontanea:
se si legifera per regolare il controllo delle attività che possano incidere sul bene/valore “paesaggio” e – affermando l’intenzione di semplificare le procedure – si elimina l’obbligo del parere delle “Commissioni per il Paesaggio” sui lavori di “lieve entità”, che però equivale a eliminare dalla scena “l’unica struttura dotata di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche”, oggi
CHI
GARANTISCE
COSA ?
(… e intanto … “come ?” chiedo alla mia retro voce … “è al telefono tale Petrarca Francesco?” … “e dice che ”Non sanno quello che fanno, e sanno di non saperlo, e non lo nascondono nemmeno. Di conseguenza non conoscono lo scopo della propria esistenza”? … bah! Sarà una interferenza …)
IMAGINE … (scusami Lennon)
In un romanzo[8] uno dei personaggi dice agli altri:
“Conoscete il concetto di FINESTRA ROTTA nella filosofia sociale ? …
Il senso è che per migliorare la società ci si deve concentrare sulle piccole cose.
Se le controllate, o le sistemate, allora seguiranno grandi cambiamenti.
Prendete i quartieri con un alto tasso di criminalità.
Potete investire milioni di dollari per aumentare le autopattuglie o installare videocamere di sicurezza, ma se questi quartieri continuano ad apparire degradati e pericolosi, resteranno degradati e pericolosi.
Invece di milioni di dollari, spendetene migliaia per aggiustare le finestre, ridipingere le facciate, pulire gli androni.
Può sembrare solo un’operazione cosmetica, ma la gente se ne accorgerà.
Diventerà orgogliosa del luogo in cui vive.
Comincerà a denunciare le persone che rappresentano una minaccia per gli altri e che non si curano della proprietà”.
Certo, i romanzi non sono che l’impronta d’inchiostro lasciato dalla fantasia quando – nelle pause del suo eterno volo - atterra sulle piste di carta di un diario, di un block notes o di qualunque altro supporto dell’industria cartaria … . Ma :
IMMAGINA che nessuno controllerà le attività[9] di :
1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
IMMAGINA che nessuno verificherà l’effettiva esecuzione di :
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
IMMAGINA che nessuno disputerà sulla congrua:
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
IMMAGINA che nessuno confuterà il rispetto dei limiti nella :
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
IMMAGINA che nessuno dubiterà che si eseguano effettivamente:
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
IMMAGINA che nessuno si preoccuperà di controllare la:
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
IMMAGINA che nessuno si accorgerà dell’effetto complessivo di una migliarata[10] di:
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;
IMMAGINA che nessuno si opporrà alla invasione di pseudo:
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.
E se non ti basta,
IMMAGINA CHE IL PAESAGGIO POSSA ESSERE REGOLARMENTE DEPAUPERATO PERCHE’ NON C’ERA BISOGNO DEL PARERE DELLE “Commissioni per il Paesaggio” … …
E se non ti basta,
IMMAGINA CHE – TRA LE BUONE INTENZIONI DI CUI E’ LASTRICATA LA STRADA PER … LA TUTELA – VI SIA ANCHE QUELLA DI CHI SI … “RAVVEDE” E CHIEDA DI SANARE A POSTERIORI UNO DI QUEGLI INTERVENTI PER I QUALI NON C’ERA BISOGNO DEL PARERE DELLE “Commissioni per il Paesaggio” … …
E se non ti basta,
IMMAGINA CHE QUALCUNO TI PONGA LA DOMANDA: “per gli interventi di lieve entità di cui al dpr 139/2010, il parere delle Commissioni per il Paesaggio è escluso anche quando debbano applicarsi le sanzioni di cui all’art 167[11] del Dlvo 42/04, in quanto eseguiti in “assenza di autorizzazione Paesistica” ?
ECCO: IMMAGINA CHE LENNON ABBIA SCHITARRATO …
“Immagina non ci sia il Paradiso
prova, è facile
Nessun inferno sotto i piedi … ?[12]”
… E RISPONDI .
NON RISPONDI ?
(… “lo sapevo”, commenta la mia retro voce, ricordando la considerazione attribuita a George Orwell “In qualsiasi questione di una certa rilevanza, ci sono sempre aspetti che non si desiderano discutere”[13] … )
Non importa! Ma perché tu non smetta di pensarci sappi che
“LA MORTE,
DI PER SE’, DA SOLA,
SENZA ALCUN AIUTO ESTERNO,
HA SEMPRE AMMAZZATO
MOLTO MENO
DELL’UOMO”[14]
IL PAESAGGIO NON STA BENE
Il carro funebre ha quasi raggiunto il cancello principale e, nonostante abbia chiesto informazioni ad ogni angolo, nessuna strada mi ha condotto ad una risposta.
Correndo, ho letto di sfuggita - su un muro in calcestruzzo, forse scritto da un Ghostwriter pagato dalla “VECCHIA SIGNORA” – “NON ESISTONO INNOCENTI, ESISTONO SOLO DIVERSI GRADI DI RESPONSABILITA’”[15].
Il necroforo comincia a scaricare casse di varie dimensioni, le accatasta non senza una certa eleganza vicino all’obitorio, ma non rompe quel linguaggio muto sul quale scivola ogni tentativo di presa del senso.
Anche i vecchietti si contano con sguardi trasversali e sospesi, attendono se stessi al fondo di un’impressione intraducibile: è l’ora ultima, tutto qui finisce e ricomincia.
E’ il momento dell’inversione temporale, dove la memoria accelera verso una nuova condensazione o la scomparsa …
… per dimenticare i vecchi tempi in cui “per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno di vuole un albero … “
… o per regalare definitivamente alla storia le vecchie diatribe tra chi sosteneva che paesaggio e ambiente fossero tutt’uno e chi spingeva per distinguere, distinguere, distinguere …
… distinguere fino a stabilire che “ Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”[16] , e cioè che “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”[17] …
... e, in definitiva, per giungere alla nuova “visione” dove il "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalla popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni”[18] …
… cioè ad una visione assolutamente “moderna”, perché “Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati”[19] ...
… perché questo ci è veramente rimasto di tutte le nostre invenzioni, di tutta la creatività con cui abbiamo rifatto il mondo: la certezza di essere costruttori sempre e comunque …
… perché per stabilire cosa significhi salvaguardare il paesaggio non ci facciamo più le domande metafisico - ontologiche “come, da cosa, verso dove”, ma semplicemente:
- “diteci cosa volete che sia PAESAGGIO, e noi lo tuteleremo”
- “diteci quanto volete spendere per la tutela, e noi risparmieremo”;
- “diteci quanto tempo volete dedicare alla tutela, e noi faremo a pezzi questa inutile burocrazia …”.
All’orizzonte il giorno volge al termine e so per certo che non farò in tempo a capire cosa sarà inumato in quella casella nera che ora appare la buca scavata nel grande schema di parole crociate del cimitero.
E nell’incertezza corro alla stamperia a dettare il necrologio:
DOPO AVER CURATO, CON IMPEGNO ED AFFETTO, FIUMI E LAGHI DOVE CON I VOSTRI FIGLI AVETE FATTO IL BAGNO, QUADRI D’INSIEME, ALBERI SECOLARI SOTTO I QUALI SI SONO ALTERNATI PIC NIC E CERCATORI DI FUNGHI, NONCHE’ VILLE E GIARDINI DOVE MOLTI SI INCONTRAVANO PER FARE JOGGING,
LA COMMISSIONE NON E’ PIU’.
IL PAESAGGIO LA PIANGE E FORSE NON REGGERA’ AL DEGRADO.
Non ci saranno cerimonie ufficiali.
Non portate fiori.
Per l’ultimo saluto vi aspetta, silenzioso con la sua vanga sulle spalle, il … Necroforo.
Bottone Marcellino
via Salvo D'Acquisto (ex via Sannitica) n. 34
81016 Piedimonte Matese - Caserta
Piedimonte Matese, Ottobre 2010
P.S.
Si ringrazia quanti hanno accettato e consentito la pubblicazione on-line del presente lavoro e, soprattutto, quanti vorranno criticarlo.
[1] Si alzano contemporaneamente le spalle fino a sfiorare i lobi delle orecchie, si dipanano le mani mentre gli avambracci tendono all’esterno della proiezione orizzontale che ordinariamente il vostro corpo invia agli interlocutori e si aggiunge - anche se non è necessario, e comunque mantenendosi al si sotto del decibel – “hm…” , oppure “eh …”, o se siete sfacciati “purtroppo …”, tanto l’essenziale è nei tre puntini sospensivi…
[2] Frase attribuita a Maria Skłodowska, meglio nota come 'Marie Curie' (Varsavia, 7 novembre 1867 – Passy, 4 luglio 1934), è stata una chimica e fisica polacca, naturalizzata francese. Nel 1903 fu insignita del premio Nobel per la fisica (assieme al marito Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel) e, nel 1911, del premio Nobel per la chimica per i suoi lavori sul radio.
[3] Vedi : “SUL DPR 9 LUGLIO 2010 n. 139 - Quando per semplificare si abolisce … … “, a cura del geom. Marcellino Bottone, reperibile on line.
[4] “LA FURIA”, di G.M. FORD, Ediz. Piemme, pag. 344
[5] Dlvo 42/04 - Articolo 148 - Commissione per il paesaggio
1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6
2. Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.
[6] Rinvio operato dall’art. 4, comma 12, dpr/139/2010.
[7] In Campania, ad esempio, vedi : “BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 43 del 6 luglio 2009 - A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali – Deliberazione n. 1122 del 19 giugno 2009 – D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. - art. 146,comma 6 e art. 159, comma 1 - requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2 - DETERMINAZIONI.
“…. DELIBERA , per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
- di riconoscere che le Commissioni Edilizie Integrate (C.E.I.), di cui alla L.R. n. 10/82 ovvero gli Organi Collegiali, di cui all’art. 41 della L.R. n. 16/04 sono da ritenersi, a tutti gli effetti di legge, strutture operative in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la necessaria differenziazione tra l’attività di tutela paesaggistica e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come prescritto dal comma 6, art. 146 del Codice;”
[8] “LA FINESTRA ROTTA”, di Jeffery Deaver, edizioni Rizzoli – Bur, pag. 215
[9] Vedi: Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata - D.P.R. 9 luglio 2010 , n. 139 - ALLEGATO 1 - (previsto dall'articolo 1, comma 1)
[10] Termine preso in prestito da Andrea Camilleri, giovanissimo scrittore nato a Porto Empedocle (Agrigento) nel 1925
[11] Articolo 167 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
4. L'autorità' amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.
[12] Il testo reale della canzone IMAGINE, naturalmente, non era interrogativo …
[13] “STATO DI PAURA”, di Michael Crichton, ediz. La Biblioteca di Repubblica, pag 7
[14] LE INTERMITTENZE DELLA MORTE”, di Josè Samarago, ediz. Mondadori, pag. 101
[15] “La ragazza che giocava con il fuoco”, di Stieg Larsson, edizioni Mondolibri, pag. 486
[16] Dlvo 42/04, art.2, comma 3 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
[17] Dlvo 42/04, art.131, comma 1 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
[18] Legge 9 gennaio 2006, n. 14 – “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”, art.1, comma 1
[19] Legge 9 gennaio 2006, n. 14 – “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”, art.2