Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5316, del 27 ottobre 2014
Beni Ambientali.Perimetro area vincolata, nel contrasto tra parte normativa e planimetria prevale la prima
Nel contrasto tra i confini effettivi dell'area riportati nel decreto (parte normativa) e i confini riprodotti nella planimetria ufficiale (parte descrittiva), e salvo il caso di evidenti errori di identificazione o denominazione dei luoghi o dei toponimi, è la prima ad avere, funzione costitutiva, essa è quella riportata nel testo del decreto, che del resto è il solo ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e all'Albo pretorio del Comune; mentre la planimetria è soltanto depositata presso la segreteria del Comune per la necessaria eventuale visione da parte di chi ne abbia interesse. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 05316/2014REG.PROV.COLL.
N. 02479/2014 REG.RIC.
N. 02838/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2479 del 2014 proposto da
Comune di Santa Marina, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Roma, presso Giuseppe Placidi, Via Cosseria, 2;
contro
Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici delle province di Salerno e Avellino; Ministero per i beni e le attività culturali; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Regione Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n.12.; Impresa Costruzioni Savi s.a.s. di Sacco Vincenzo e &;
sul ricorso numero di registro generale 2838 del 2014 proposto dal Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n.12
contro
Comune di Santa Marina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Contini, con domicilio eletto in Roma, presso Giuseppe Placidi, Via Cosseria, n.2;
per la riforma
quanto ai ricorsi n. 2479 del 2014 e n. 2838 del 2014:
della sentenza n. 1774 del TAR Campania – Salerno (Sezione Prima) del 7 agosto 2013, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici delle Province di Salerno e Avellino; del Ministero per i beni e le attivita' culturali; del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della Presidenza del Consiglio dei Ministri; della Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici della Regione. Campania e del Comune di Santa Marina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Lentini e l'avvocato dello Stato Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Dagli atti risulta che il Comune di Santa Marina con delibera consiliare n.31 del 2009, approvava un progetto definitivo di lavori per la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale. Durante la conferenza di servizi, convocata per l'acquisizione dei prescritti pareri, emergeva che una parte dell'intervento viario ricadeva in zona vincolata ai fini paesistici ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Santa Marina,Salerno), motivo per cui il Comune riapprovava il progetto ed escludeva le aree ricomprese nel vincolo. La Provincia di Salerno approvava così la variante urbanistica e dichiarava la pubblica utilità dei lavori che venivano appaltati e, in data 13 dicembre 2001, iniziava la costruzione dell'asse viario.
Tuttavia, la competente Soprintendenza assumeva che, nonostante lo stralcio, l'intervento ricadesse pur sempre all'interno di un'area paesisticamente vincolata. Ciò in quanto nella planimetria ufficiale, rappresentativa del vincolo, figurava una maggiore estensione di territorio rispetto ai confini tassativamente indicati nel provvedimento di vincolo. A questo punto, il Comune, avendo certezza dell'errore materiale, rimetteva alla Soprintendenza una planimetria conforme con le prescrizioni normative del vincolo, a dimostrazione che l'asse viario non era interessato dal predetto vincolo e richiedeva, in tal senso, una rettifica della planimetria.
Nelle more, interveniva la stessa Soprintendenza che sospendeva i lavori, dichiarando la presunta illegittimità delle citate delibere perché assunte in base a un’erronea documentazione.
Il Comune impugnava allora presso il Tribunale amministrativo della Campania, il provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto il perimetro dell'area paesisticamente vincolata, come delimitato dal decreto ministeriale del 16 giugno 1966 non era stato riprodotto, per errore materiale, nella planimetria ufficiale. Veniva anche impugnato il decreto impositivo di vincolo e la cartografia ufficiale, qualora la parte grafica fosse stata ritenuta prevalente su quella normativa.
Il diniego della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici di rettificare la planimetria, essendo la rappresentazione cartografica carente rispetto alla descrizione normativa, era conseguentemente impugnato dal Comune con motivi aggiunti, evidenziandosi che la planimetria non ha carattere costitutivo del vincolo, ma svolge una funzione figurativa-riproduttiva e che comunque la parte normativa da cui si deduce l'evidente errore materiale, prevale sulla planimetria.
Il Tribunale amministrativo disponeva un'apposita istruttoria per accertare l'effettivo perimetro applicativo del vincolo paesaggistico attraverso una conferenza di servizi, e affidava l'incarico al dirigente del genio civile, la cui relazione negava l'errore.
Ciò era oggetto di contestazione da parte del Comune che presentava una relazione tecnico giurata e il giudice, con successiva ordinanza, incaricava il Comandante dell'Istituto geografico militare di accertare, attraverso una verificazione, il perimetro applicativo del vincolo paesaggistico.
A seguito di contraddittorio tra le parti, veniva così accertato che il grafico era affetto da errore materiale, poiché la planimetria non riproduceva fedelmente il vincolo, con una discrepanza tra quanto assentito nel decreto e quanto riportato con la linea rossa nel grafico. Da qui un’arbitraria estensione del vincolo.
L'errore veniva confermato dall'Istituto geografico militare a seguito di una successiva e specifica richiesta del Tribunale di esaminare le osservazioni pervenute dalla Soprintendenza. Alla luce delle acquisizioni istruttorie, lo stesso Tribunale sospendeva i provvedimenti impugnati.
2. Con la sentenza in epigrafe, il giudice di primo grado ha negato l'improcedibilità del ricorso nei termini eccepiti dalla difesa erariale ovvero sulla scorta della mancata impugnazione della relazione redatta dal dirigente del genio civile di Salerno all'esito della conferenza di servizi. Ciò per il carattere meramente istruttorio di quest'ultima, la cui natura era ritenuta meramente ricognitiva.. La stessa sentenza ha dichiarato, altresì, infondata l'altra eccezione erariale di inammissibilità del ricorso, quale conseguenza della eccepita inammissibilità della richiesta di annullamento proposta con motivi aggiunti avverso la nota n. 3113 del 2 marzo 2012, con cui la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania negava la rettifica del perimetro del vincolo indicato nella cartografia ufficiale e ciò in forza dell'affermato carattere confermativo della stessa nota.
Il giudice di primo grado ha tuttavia dichiarato improcedibile il gravame sotto un altro profilo, quello relativo al fatto che l'avvenuto completamento dei lavori, in relazione all'impugnativa del provvedimento di sospensione dei lavori medesimi, ha privato il Comune ricorrente di ogni ulteriore interesse all'accoglimento del richiesto annullamento. A non diverse conclusioni e per le stesse ragioni il giudice è pervenuto, con riguardo al provvedimento di diniego dell'istanza di rettifica impugnato con i motivi aggiunti, risultando l'esigenza della sua presentazione sorta in correlazione con la vicenda realizzativa dei suddetti lavori.
3. Con l'appello (ricorso n. 2479 del 2014), il Comune di Santa Marina, originario ricorrente, ha impugnato, riproponendo i motivi esposti in primo grado e non esaminati dal Tribunale, la sentenza in epigrafe, deducendo la violazione del decreto ministeriale del 16 giugno 1966 in relazione all'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n.1497(Protezione delle bellezze naturali), in particolare eccependo che:
a. la sentenza è viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia sulla materia controversa, dal momento che la decisione sull'improcedibilità, nonostante l'esito di due verificazioni, non ha risolto l'antinomia tra parte grafica e parte normativa del decreto di vincolo, pregiudicando l'interesse legittimo del Comune a superare ogni dubbio sulla oggettiva estensione territoriale del vincolo;
b. l'interesse del Comune è stato disatteso, in aperta elusione delle conclusioni tecniche rassegnate dall'Istituto geografico militare che ha accertato l'estensione arbitraria del perimetro del vincolo rispetto alla sua esatta individuazione da parte del decreto impositivo;
c. la sentenza è viziata anche per intrinseca contraddittorietà, laddove ha riconosciuto l'autonomo interesse legittimo alla rettifica, salvo vanificarlo a seguito della dichiarata improcedibilità del gravame, con evidente diniego di giustizia e omessa pronuncia;
d. la sentenza ha errato nel ritenere che l'ultimazione dei lavori abbia privato il Comune di Santa Marina di un interesse rilevante all'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di estensione del vincolo e contro quello di diniego di rettifica del perimetro indicato nella planimetria ufficiale, dal momento che il Comune ha, invece, un interesse autonomo e distinto alla verifica della contestata inclusione di un'estesa porzione di territorio all'interno del vincolo imposto con il decreto del. 16 giugno 1966, riguardando la richiesta di rettifica una vasta area di circa due ettari che la Soprintendenza pretenderebbe fosse vincolata e ciò in contrasto con le testuali prescrizioni del decreto del vincolo. L'interesse alla rettifica va, quindi, ben oltre quello alla realizzazione dei lavori concernenti l'asse viario, poiché involge l'interesse pubblico all’individuazione degli esatti confini dell'area vincolata, anche al fine di prevenire ulteriori contenziosi;
e. la sentenza ha ignorato gli esiti dell'accertamento tecnico eseguito dall'Istituto geografico militare, autorità tecnica nazionale in materia cartografica, la quale ha stabilito che la planimetria ufficiale è affetta da evidenti errori di interpretazione della descrizione del vincolo di cui al citato decreto ministeriale e che i confini dell'area vincolata sono quelli rappresentati dal Comune di Santa Marina nella planimetria inviata alla Soprintendenza;
f. la sentenza ha conseguentemente errato nel negare l'interesse del Comune ad una pronuncia coerente con gli esiti della verificazione dell'Istituto geografico militare, così vanificando una capillare istruttoria tecnica e ribadendo nei fatti un vincolo territoriale più ampio di quello effettivamente contenuto nel decreto ministeriale del 16 giugno 1966;
g. essendo stato l'asse viario in questione ultimato a seguito dell'ordinanza cautelare n. 378/2013 che ha autorizzato la prosecuzione dei lavori, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ha travolto la citata pronuncia cautelare, motivo per cui il Comune ha, altresì, un ulteriore interesse ad una pronuncia che accerti l'effettivo perimetro del vincolo.
Con memorie del 13 maggio 2014 e del 20 giugno 2014, il Comune di Santa Marina ha poi ribadito la sua posizione, anche riguardo all'appello (ricorso n. 2838), proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, appello il cui contenuto è stato condiviso per la parte relativa alla richiesta pronuncia del giudice sugli esatti confini del perimetro dell'area vincolata, in ciò confermando la richiesta di annullamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, nonchè di accoglimento del proprio appello in ordine all'esatto perimetro dell'area vincolata e, infine, di rigetto dell'appello del Ministero, fatta salva la richiesta di quest’ultimo in merito all’annullamento della declaratoria di improcedibilità.
4. Con il ricorso in appello n. 2838 del 2014, il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo ha impugnato la stessa sentenza in epigrafe, deducendo:
a. l'erroneità della sentenza che non si è pronunciata nel merito della legittimità del vincolo e della esatta estensione imposta dal decreto ministeriale, considerato che il Comune di Santa Marina aveva rilevato un presunto errore materiale della planimetria allegata al citato decreto e chiesto la sua rettifica, respinta dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;
b. che il giudice di primo grado, pur avendo disposto e acquisito due perizie, ha pronunciato una sentenza di rito dichiarando l'improcedibilità del gravame, mentre avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito riguardo al perimetro applicativo imposto dal decreto di vincolo, dal momento che l'oggetto del ricorso proposto dal Comune riguardava il provvedimento di sospensione dei lavori e il provvedimento di rigetto della richiesta di rettifica formulata dallo stesso Comune, per la mancata corrispondenza tra parte grafica e normativa. Nel decidere sull’effettiva sussistenza in loco del vincolo, il primo giudice avrebbe dovuto così pronunciarsi sulla legittimità dei lavori effettuati in un’area ritenuta dalla Soprintendenza sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il Ministero appellante ha, quindi, riproposto le eccezioni di merito già svolte in primo grado ed erroneamente non esaminate, perchè assorbite e in cui si conferma che:
a) che l'area interessata dai lavori in causa è sottoposta a vincolo;
b) la Soprintendenza non ha mai avvallato l'errore materiale grafico della planimetria;
c) le conclusioni delle consulenze tecniche disposte dal Comune non sono condivisibili;
d) invece, la planimetria del vincolo corrisponde alla descrizione dell'area vincolata contenuta nel decreto ministeriale, non esistendo alcun contrasto tra parte normativa e parte grafica perfettamente valida ed efficace e non essendo intervenuto alcun successivo provvedimento di rettifica o integrazione del vincolo di cui al decreto del 1966;
e) nessuna carenza istruttoria e di motivazione è ravvisabile nell'operato della Soprintendenza che ha accertato il vincolo e ha sospeso i lavori in mancanza della prescritta autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
f) il provvedimento di rigetto della richiesta di rettifica da parte della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Campania ha confermato la correttezza del decreto impositivo del vincolo, non rilevando in alcun modo l’eventuale precedente disapplicazione del vincolo medesimo;
g) in merito alle doglianze sulla mancata indicazione del termine della sospensione dei lavori, risultava evidente non poterlo stabilire, dovendo quest’ultima essere riferita naturalmente sino alla riconduzione dei lavori alla legittimità;
h) i procedimenti di rettifica del vincolo e di sospensione dei lavori sono tra loro indipendenti, hanno diverse finalità e investono competenze differenti;
i) di conseguenza, la Soprintendenza nel disporre la sospensione, non aveva l'obbligo di comunicare preventivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rettifica, essendo ciò di competenza della richiamata Direzione regionale;
l) la Soprintendenza ha evidenziato l'illegittimità delle delibere comunali esclusivamente in relazione alla mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;
m) la documentazione esibita dal Comune è errata, poiché, come affermato nel provvedimento di rigetto della rettifica, la delimitazione dell'area sottoposta a tutela paesaggistica con il citato decreto del 16 giugno 1966 è pienamente rispondente alla perimetrazione graficizzata sulla planimetria allegata al provvedimento ministeriale e comunque tale decreto ministeriale è stato regolarmente affisso all'Albo pretorio del Comune di Santa Marina, come si evince dall'annotazione riportata sul retro della planimetria relativa al decreto di vincolo;
m) l'interpretazione sia lessicale che grafica del perimetro dell'area paesaggisticamente vincolata nella zona in questione non trova alcun riscontro nelle indicazioni dell'Amministrazione comunale e l'area si presenta ancora piuttosto integra, conservando tuttora i caratteri distintivi riconosciuti dal vincolo imposto, il che non ha consentito alla Direzione regionale di accogliere l'istanza di rettifica della planimetria.
DIRITTO
1. Il Collegio, preliminarmente dispone, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del Codice del processo amministrativo, la riunione dei ricorsi per deciderli con un'unica sentenza, in considerazione dell'evidente connessione oggettiva dei due appelli, riguardando i medesimi la stessa sentenza del Tribunale amministrativo della Campania.
2. Riguardo al ricorso n. 2479 del 2014, proposto dal Comune di Santa Marina, esso è fondato. La ricostruzione operata dal primo giudice non è, infatti, condivisibile e la declaratoria di improcedibilità va riformata, essendo evidente che, sia sulla base che sugli esiti dell'istruttoria disposta, sia in relazione a tutti gli elementi conoscitivi disponibili, quel giudice avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, anche con riguardo al perimetro applicativo imposto dal decreto ministeriale del 16 giugno 1966, allo scopo di verificare la sussistenza del vincolo nell’area in questione e conseguentemente stabilire la legittimità del provvedimento di sospensione dei lavori e di quello di diniego della rettifica della planimetria.
Posto che l'Istituto geografico militare svolge le funzioni di ente cartografico dello Stato ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici), e che la sua attività istituzionale offre un altissimo affidamento in termini di contenuti e di ufficialità per la descrizione del territorio, questo Collegio – in difetto di concludenti e concreti argomenti in contrario - non ha qui particolari ragioni per dubitare del preminente valore delle conclusioni cui è pervenuto il citato ufficio. In particolare, avendo il Comandante dell’Istituto confermato, in sede di replica alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza, nel rispetto del contraddittorio, il contenuto della relazione peritale redatta dall'ufficiale superiore incaricato della verificazione, quest’ultima va stimata pienamente attendibile.
E’ così accertabile che i confini dell'area vincolata fissati dal decreto ministeriale del 16 giugno 1966 non sono stati correttamente riprodotti nella planimetria ufficiale. Il che corrisponde a quanto ampiamente rappresentato dal Comune di Santa Marina che, avvalendosi di una motivata consulenza tecnica giurata, aveva rimesso alla Soprintendenza una planimetria conforme con le prescrizioni normative del perimetro vincolato.
Di conseguenza, appare chiaro che l'asse viario interessato dai lavori in questione, sulla base dell'effettivo rilievo coerente con l'oggettiva portata del decreto di vincolo, non ricade in un'area tutelata ai sensi del citato decreto ministeriale.
In tal senso, si evidenzia anche l'incongruenza tra i confini effettivi dell'area come riportati nel decreto (parte normativa) e i confini riprodotti nella planimetria ufficiale (parte descrittiva): la quale svolge, del resto, una funzione meramente riproduttiva e figurativa della parte normativa dell’atto, che è quella che anzitutto definisce l’ambito interessato dall’accertamento del pregio paesaggistico. Nel contrasto - e salvo il caso di evidenti errori di identificazione o denominazione dei luoghi o dei toponimi - è quest’ultima ad avere, in particolare, funzione costitutiva: ed essa è quella riportata nel testo del decreto, che del resto è il solo ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e all'Albo pretorio del Comune; mentre la planimetria è soltanto depositata presso la segreteria del Comune per la necessaria eventuale visione da parte di chi ne abbia interesse.
Invero, il dato normativo del tempo cui fare riferimento (articolo 4 delle legge 29 giugno 1939, n.1497 (Protezione delle bellezze naturali) secondo cui l’elenco delle aree da vincolare, approvato dal Ministro, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che una copia della Gazzetta contenente l’elenco è affissa per tre mesi all’Albo dei comuni interessati, che un’altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione ) è tale per cui, dinanzi al contrasto accertato tra parte normativa e parte grafica non riproducente la previsione contenuta nel decreto, e alla luce della autorevole conferma della verificazione, questo Collegio non può che ritenere sussistente l'errore lamentato, proprio perché prevalente la parte normativa su quella grafica. Questa di suo deve rappresentare la fedele riproduzione dei dettati testuali provvedimentali, nel caso di specie quelli del più volte richiamato decreto ministeriale del 16 giugno 1966.
Del resto, dagli atti, risulta che le conclusioni cui è pervenuto il massimo responsabile dell'Istituto geografico militare, sono state valutate positivamente dal giudice di primo grado il quale, con ordinanza cautelare n. 378/2012, ha provveduto a sospendere il provvedimento di sospensione impugnato. Il che ha consentito la ripresa e l'ultimazione dei lavori. Ma il completamento di questi è stato considerato, dallo stesso giudice, sufficiente per dichiarare l'improcedibilità del gravame e dei motivi aggiunti proposti contro il diniego di rettifica del perimetro del vincolo, perché l'esigenza di presentazione della istanza sarebbe sorta in correlazione alla realizzazione della strada ormai ultimata.
La sentenza impugnata non ha, però, considerato che l'oggetto del ricorso riguardava il provvedimento di sospensione dei lavori per l’esistenza in locodi un vincolo non ritenuto tale dal Comune, nonché il rigetto dell'istanza di rettifica, per la discrasia tra planimetria ufficiale e decreto di imposizione del vincolo.
Il primo giudice non ha, poi, considerato l'interesse alla pronuncia del ricorrente in primo grado, che invece sussiste, poiché il Comune, anche riguardo all’importanza delle sue specifiche attribuzioni in materia paesaggistica, è naturalmente titolare di un interesse differenziato a conoscere l'oggettiva estensione territoriale del vincolo paesistico.
Erroneamente la sentenza impugnata ha apprezzato le pur ineccepibili conclusioni della verificazione dell'Istituto geografico militare sull'erroneità della planimetria ufficiale rappresentativa dell’estensione del vincolo imposto dal decreto ministeriale, senza coerentemente passare a riconoscere la correttezza dell’assunto del Comune di Santa Marina. Quest’ultimo - va ribadito- ha ben interesse alla verifica riguardante un territorio di circa due ettari, che la Soprintendenza ha ritenuto vincolato: ciò anche per esigenze di elementare certezza e per prevenire ulteriori contenziosi.
L'unico motivo di appello è quindi fondato e sono fondati gli stessi motivi proposti in primo grado con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, in particolare i primi quattro che, sotto vari profili, lamentano la violazione degli articoli 150 e 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in relazione al più volte citato decreto ministeriale del 1966, nonché l'eccesso di potere per illogicità, perplessità, sviamento e arbitrarietà, per difetto di istruttoria e di motivazione riguardo ai provvedimenti adottati dalla Soprintendenza e dalla Direzione regionale. Queste non hanno, in effetti, motivato i provvedimenti, perché questi ultimi risultano privi di giustificazione per sorreggere le scelte effettuate, negando apoditticamente l'errore insito nella planimetria ufficiale.
Come sopra detto, invero, l’area su cui è stato realizzato l’asse viario comunale è, infatti, esterna ai confini dell’area paesisticamente vincolata secondo il perimetro individuato dal decreto di dichiarazione dell’interesse paesaggistico, e nei termini identificati con la verificazione dell’Istituto geografico militare.
La stessa incongruenza rilevata nel provvedimento di sospensione dei lavori del citato asse viario risulta meritevole di apprezzamento, posto che, essendo la sospensione temporanea per natura, sarebbe stato necessario precisarne la durata.
Questo Collegio ritiene, quindi, che la sentenza impugnata vada riformata per l’illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Soprintendenza e dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesistici della Campania, in ragione degli errori riscontrati nella planimetria ufficiale, che non è conforme alla rappresentazione testuale del vincolo contenuta nel decreto ministeriale del 16 giugno 1966.
Ne consegue l’annullamento dei due atti, con il connesso obbligo per l’ufficio competente di provvedere a conformare la più volte citata planimetria alle richiamate risultanze della verificazione disposta dal giudice di primo grado.
3. Riguardo al ricorso n.2838 del 2014, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, sulla base di quanto illustrato al precedente paragrafo 2., esso è solo in parte fondato e cioè limitatamente alla contestazione, sul piano processuale, della declaratoria di improcedibilità del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti proposti in primo grado dal Comune di Santa Marina.
Lo stesso ricorso è, invece, infondato e va respinto, laddove ritiene legittimi i provvedimenti adottati dalla Soprintendenza e dalla Direzione regionale, sul presupposto che vi sia una corrispondenza tra parte grafica e parte normativa del vincolo in questione, così prescindendo e rigettando gli esiti e la piena attendibilità della verificazione disposta dal primo giudice ed effettuata dall’Istituto geografico militare.
La documentazione presentata dal Comune a sostegno dell’errore contenuto nella planimetria ufficiale corrispondeva, quindi, alle risultanze successivamente acquisite. Ne consegue che le stesse deliberazioni comunali di approvazione del progetto definitivo dei lavori e di riapprovazione dello stesso progetto emendato, non sono affette dai lamentati profili di illegittimità.
Per quanto innanzi esposto, il Ministero appellante curerà che l’Ufficio competente provveda ad aggiornare la planimetria ufficiale, conformandola agli esiti della verificazione dell’Istituto geografico militare.
4. Stante la complessità e la peculiarità della vicenda e della materia trattata, questo Collegio ritiene, infine, di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui gravami in epigrafe, accoglie, nei sensi suindicati, l’appello proposto con il ricorso n.2479 del 2014; accoglie, poi, in parte, l’appello proposto con il ricorso n.2838 del 2014 e lo respinge per la rimanente parte, secondo quanto specificato in motivazione. Per l'effetto, riforma la sentenza impugnata da entrambi i ricorsi .
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)