Cass. Sez. III n. 42363 del 15 ottobre 2013 (Ud. 18 set 2013)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Colicchio
Beni Ambientali. Sequestro preventivo intervento abusivo in zona vincolata
Con riferimento agli interventi abusivi eseguiti in zona sottoposta a vincoli, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo rileva la sola esistenza di una struttura abusiva che integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente all'essere l'edificazione illecita ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione all'utilizzazione della costruzione ultimata
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 18/09/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1723
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 18793/2013
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
COLICCHIO LETIZIA N. IL 23/09/1954;
avverso l'ordinanza n. 1/2013 TRIB. LIBERTÀ di ISERNIA, del 15/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Isernia, con ordinanza del 15.2.2013 ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di COLICCHIO Letizia avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 20.12.2012 ed avente ad oggetto un corpo di fabbrica in cemento armato costruito, in assenza dei necessari titoli abilitativi, in aderenza a preesistente fabbricato su due piani insistente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, così violandosi il disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale avrebbe basato le proprie conclusioni su presupposti erronei, non considerando che l'immobile risultava già in precedenza occupato dal medesimo nucleo familiare e che tale circostanza evidenzierebbe la insussistenza di un effettivo aggravio del carico urbanistico, circostanza, questa, che renderebbe insussistente anche il periculum in mora. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente osservare che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (SS.UU. n. 5876, 13 febbraio 2004. Conf. Sez. 5, n. 35532, 1 ottobre 2010; Sez. 6, n. 7472, 20 febbraio 2009; Sez. 5, n. 8434, 28 febbraio 2007).
Ne consegue che non possono essere prese in considerazione, in questa sede, le censure riguardanti la motivazione del provvedimento impugnato.
4. Deve inoltre escludersi che detto provvedimento sia caratterizzato da una motivazione mancante o meramente apparente, avendo i giudici fornito adeguata, ancorché sintetica, spiegazione del loro convincimento.
Va infatti rilevato che in ricorso non viene mossa alcuna censura in ordine alla ricostruzione della vicenda nella sua connotazione fattuale. Segnatamente, non viene posta in discussione l'assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, cosicché il fumus del reato oggetto di provvisoria incolpazione non risulta essere oggetto di contestazione.
5. Ciò che invece la ricorrente rileva è la valutazione, ritenuta erronea, che i giudici del riesame hanno effettuato in punto di incidenza del manufatto abusivo sul carico urbanistico. A tale proposito occorre ricordare che, sul tema, la giurisprudenza di questa Corte è ripetutamente intervenuta, richiamando, in primo luogo, quanto affermato dalle Sezioni Unite (SS. UU. n. 12878, 20 marzo 2003) sulla nozione di "carico urbanistico" e ricordando come il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. 3, n. 4745, 30 gennaio 2008; conf. Sez. 6, n. 21734, 29 maggio 2008; Sez. 2, n. 17170, 5 maggio 2010) e chiarendo che, a tal fine, l'abuso va considerato unitariamente (Sez. 3, n. 28479, 10 luglio 2009; Sez. 3, n. 18899, 9 maggio 2008).
Nelle menzionate pronunce vengono, inoltre, indicate ipotesi specifiche di incidenza dei singoli interventi sul carico urbanistico, richiamando, ad esempio, il contenuto della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, come modificato dalla L. n. 122 del 1989 e L. n. 246 del 2005 che richiede, per le nuove costruzioni ed anche per le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, la esistenza di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (Sez. 3, n. 28479/09, cit.); la rilevanza di nuove costruzioni in termini di esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. (Sez. 3, n.22866/07, cit.); l'ulteriore domanda di strutture ed opere collettive e le prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (Sez. 3, n. 34142, 23 settembre 2005).
Ribadendo tali principi si è poi stabilito che l'incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all'aspetto strutturale e funzionale dell'opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell'insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. n. 1444 del 1968 (Sez. 3, n. 36104, 5 ottobre 2011. Conf. Sez. 3, n. 6599, 17 febbraio 2012). Con riferimento agli interventi eseguiti in zona sottoposta a vincoli, questa Corte ha avuto comunque modo di evidenziare la diversa situazione, chiarendo che, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, rileva la sola esistenza di una struttura abusiva che integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente all'essere l'edificazione illecita ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione all'utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3, n. 24539, 5 giugno 2013; Sez. 3, n. 30932, 24 luglio 2009; Sez. 2, n. 23681, 11 giugno 2008; Sez. 3, n. 43880, 10 novembre 2004; Sez. 3, n. 32247, 31 luglio 2003). 6. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, i giudici del riesame hanno evidenziato come l'aggravio del carico urbanistico sia stato preso in considerazione avuto riguardo alla cubatura complessiva del manufatto, pari a mc. 272,46, della destinazione a civile abitazione e del conseguente aumento nella produzione di reflui fognari e nel consumo di energia elettrica e risorse idriche. Si tratta di valutazione che il Tribunale ha effettuato, con coerenza e logica, sulla base di dati fattuali acquisiti al fascicolo processuale al quale questa Corte non ha accesso e che non possono essere oggetto di nuova o diversa valutazione in questa sede, così come le deduzioni difensive, pure articolate in fatto, concernenti la pregressa occupazione dell'immobile da parte del medesimo nucleo familiare ed il contesto urbanistico in cui si colloca il manufatto. Tale ultima circostanza, peraltro, perderebbe ogni rilievo laddove si consideri che, secondo quanto indicato nell'ordinanza impugnata, la provvisoria incolpazione attiene alla realizzazione di un corpo di fabbrica in aderenza ad un manufatto preesistente, intervento che comporta, indubbiamente, un incremento di volumetria ed è qualificabile come nuova costruzione e non anche quale ristrutturazione.
Va altresì osservato che ciò che in ogni caso assume rilievo determinante (e non è stato oggetto di particolare menzione da parte della ricorrente), è la circostanza della ubicazione dell'intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto tale evenienza, in base ai principi in precedenza ricordati, rende di per sè legittima la misura reale applicata
indipendentemente dall'effettivo aggravio del carico urbanistico, stante la persistente incidenza sull'assetto del territorio vincolato determinata dall'esistenza stessa dell'opera abusiva e dalla sua utilizzazione.
Dunque l'ordinanza impugnata risulta del tutto immune da censure. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013