Cass. Sez. III n. 19363 del 26 giugno 2020 (UP 23 giu 2020)
Pres. Di Nicola Est. Scarcella Ric. Mandarino
Beni Ambientali.Effetti della valutazione paesaggistica
Il rilascio della valutazione paesaggistica, all'esito della precritta procedura, non determina sic et simpliciter l’operatività della speciale causa di non punibilità per la contravvenzione addebitata, dovendo essere sempre accertata dal giudice la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la "sanatoria" quale, ad esempio, la riconducibilità dell’opera contestata alla categoria degli interventi definibili “minori”. Pertanto, anche il rilascio della valutazione di compatibilità paesaggistica, all'esito della procedura prescritta dall'art. 181, co. 1quater, D.lgs. n. 42/2004, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 09/01/2019, depositata in data 08/02/2019, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza 20.03.2018 del tribunale di Termini Imerese, appellata dalla Mandarino, che era stata condannata alla pena di gg. 20 di arresto ed € 22.000 di ammenda, con il concorso di attenuanti generiche, oltre al ripristino dello stato dei luoghi a spese della stessa ove non vi provvedesse spontaneamente, in quanto ritenuta colpevole del reato paesaggistico, contestato come commesso secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nell’imputazione (avendo realizzato, in qualità di committente, un muro di contenimento in cemento armato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in assenza della prescritta autorizzazione), in relazione a fatti contestati sino al 12.02.2014, data di emissione dell’ordinanza da parte del Comune di sospensione lavori.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la Mandarino, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce la ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 181 D.lgs. n. 42/2004, nonché sotto il profilo dell’assoluta mancanza di motivazione.
In sintesi, si sostiene che, attesa la dichiarata compatibilità dell’opera, costituita da un muro di contenimento, agli strumenti urbanistici, la Corte d’appello avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado, atteso che l’opera, proprio perché conforme allo strumento urbanistico, non andava ad incidere in alcun modo sull’assetto territoriale ed ambientale, non integrando pertanto il reato paesaggistico contestato. I giudici di appello, diversamente, non avrebbero accolto immotivatamente le deduzioni difensive dirette all’acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, stante l’assenza di una concreta lesione al bene giuridico tutelato. La motivazione sarebbe quindi meramente apparente, non rispondendo di fatto alle critiche mosse nell’atto di appello, in particolare quanto all’insussistenza del reato per inidoneità dell’opera a configurarlo.
2.2. Deduce la ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 157 e 159 c.p.
Si sostiene che, alla data di deposito della sentenza di appello, intervenuta in data 8.02.2019, il reato era già estinto per prescrizione. Non si sarebbe dovuto tenere conto della data indicata nell’imputazione, ossia il 12.02.2014, in quanto in realtà già alla data del sopralluogo della p.g. in data 28.01.2014 i lavori erano realizzati, donde tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale, il reato era estinto, con conseguente violazione delle norme dianzi evocate.
3. Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 20.11.2019, la difesa della ricorrente aveva censurato l’assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale di questa Corte, ritenendo insussistenti le ragioni di inammissibilità che ne avevano determinato l’assegnazione, comunicando peraltro che, nelle more della fissazione del ricorso, è stato rilasciato dalla Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo il parere di compatibilità paesaggistica nonché un accertamento di conformità, con conseguente estinzione del reato.
4. Con requisitoria scritta del 3 giugno 2020, infine, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando che: a) la punibilità del reato di pericolo previsto dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è esclusa solo nell'ipotesi di interventi di "minima entità", e cioè di quelli inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico – ambientale; b) nella specie la sentenza di merito ha descritto la consistenza dell’opera senza rappresentare elementi sintomatici di tale minima entità; c) la non offensività dell’opera viene quindi genericamente invocata, valorizzando per giunta in modo improprio la conformità sotto il profilo urbanistico, aspetto non rilevante in quanto afferente un bene giuridico diverso; d) in relazione alla non contestata epoca di consumazione del reato (12 febbraio 2014, data di emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori) la sentenza di appello, emessa in data 2 marzo 2018, è anteriore alla prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso, pur inammissibile, deve essere valutato alla luce del novum costituito dalla documentazione prodotta dalla ricorrente nella memoria depositata in data 20.11.2019, ciò che ha determinato la Settima sezione penale alla rimessione del ricorso alla Sezione tabellarmente competente. Sul punto, peraltro, la produzione documentale ben può essere dichiarata ammissibile dinanzi a questa Corte, tenuto conto della giurisprudenza, cui questo Collegio aderisce, secondo cui nel giudizio di legittimità non è consentita - non essendo riprodotto nel vigente codice di rito il previgente art. 533 - la produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui essa non sia stata possibile nei precedenti gradi di giudizio e concerna documenti non attinenti al merito e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013 - dep. 07/11/2013, Casamonica e altri, Rv. 257541; v, in senso conforme, in tema di misure di prevenzione: Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016 - dep. 10/10/2016, Tulli, Rv. 267801), previsione quest’ultima che si attaglia al caso in esame, tenuto conto delle conseguenze favorevoli derivanti dall’intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica.
6. Ed invero, le censure sollevate con il primo motivo da parte della difesa non si confrontano sostanzialmente con il chiaro dato testuale della sentenza impugnata.
Si evince, innanzitutto, il difetto di un provvedimento amministrativo, rilasciato dall’autorità competente, in ordine alla effettiva compatibilità paesaggistica dell’opera realizzata, rispetto alla quale la ricorrente non solleva alcuna doglianza, né sotto il profilo oggettivo né soggettivo. Diversamente da quanto asserito nell’atto di impugnazione, inoltre, il parere richiesto dalla Mandarino alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali non era stato rilasciato, essendo ancora l’iter amministrativo in corso al tempo della decisione, nonostante i plurimi rinvii concessi in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese.
In ogni caso, la Corte di appello di Palermo, in perfetta aderenza con l’orientamento espresso da questa Suprema Corte in materia, ha correttamente evidenziato come anche laddove il richiesto parere fosse stato rilasciato in favore della Mandarino, esso non avrebbe costituito una circostanza idonea a precludere la configurazione del reato contestato. A tal fine, infatti, ai sensi dell’art. 181, co. 1ter, D.lgs. n. 42/2004, è imprescindibile l’adozione del provvedimento di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in zona vincolata da parte della competente autorità amministrativa. La legge non ammette equipollenti, sicché al sopracitato atto non avrebbe potuto essere sostituito, con i medesimi effetti preclusivi, il parere della Soprintendenza richiesto dalla Mandarino e, comunque, non rilasciato.
6.1. Si tiene a rammentare che la legge n. 308/2004, modificando l’art. 181 del D.lgs. n. 42/2004, ha incluso la possibilità, per alcuni interventi c.d. “minori”, di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica degli stessi, all'esito della quale, pur mantenendo ferma l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, non trovano applicazione le sanzioni penali stabilite per la contravvenzione di cui al primo comma dell’art. 181 sopracitato.
Gli interventi suscettibili di "sanatoria" riguardano, ai sensi del comma 1-ter: i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, i quali non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 380/2001.
Tali interventi sono definibili "minori" in quanto caratterizzati da un impatto notevolmente minore sull'assetto del territorio vincolato, in confronto con altri considerati nella medesima disposizione normativa. La valutazione postuma di compatibilità paesaggistica presuppone una specifica procedura disciplinata dal medesimo art. 181, comma 1-quater: “il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni” Da ciò è possibile dedurre che la soprarichiamata valutazione non può ammettere equipollenti (Cass., Sez. III, 20 marzo 2018, n. 34119; Cass., Sez. III, 26 maggio 2015, n. 24602; Cass., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 41788).
Appare comunque opportuno ribadire l’ulteriore principio, già precedentemente affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale il rilascio della valutazione paesaggistica, all'esito della menzionata procedura, non determina sic et simpliciter l’operatività della speciale causa di non punibilità per la contravvenzione addebitata, dovendo essere sempre accertata dal giudice la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la "sanatoria" quale, ad esempio, la riconducibilità dell’opera contestata alla categoria degli interventi definibili “minori”. Pertanto, anche il rilascio della valutazione di compatibilità paesaggistica, all'esito della procedura prescritta dall'art. 181, co. 1quater, D.lgs. n. 42/2004, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico. (Cass., Sez. III, 31 maggio 2019, n. 36454; Cass., Sez. III, 29 novembre 2011, n. 889; Cass., Sez. III, 8 luglio 2008, n. 27750).
7. Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.
Come è possibile evincere dal testo della sentenza dei giudici di primo e secondo grado, la Mandarino risulta aver ottenuto, per un numero non precisato di volte, diversi rinvii in attesa del rilascio del parere sopra menzionato richiesto dalla medesima. In merito a tali plurime sospensioni (sino alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, emessa in data 20.03.2018) la ricorrente non manifesta alcuna doglianza, né fornisce argomentazione alcuna, limitandosi ad asserire genericamente che, per gli effetti interruttivi verificatesi, il termine di prescrizione per il reato contestato sarebbe essere pari a cinque anni e non a quattro.
Sembra in ogni caso assorbente il principio di diritto, precedentemente affermato da questa Suprema Corte, in forza del quale del tutto irrilevante deve ritenersi il decorso del termine di prescrizione nell’arco di tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo ed il deposito della motivazione. La pubblicazione della sentenza, infatti, garantisce l'immediatezza della deliberazione ai sensi dell’art. 525 c.p.p., e conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio, cristallizzando, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva, sicché ai fini del computo della eventuale prescrizione deve essere preso in considerazione il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello successivo del deposito della sentenza stessa (Cass., Sez. II, 18 settembre 2019, n. 46261; Cass., Sez. III, 9 febbraio 2011, n. 18046; Cass., Sez. V, 4 novembre 2003, n. 46231).
8. A fronte dell’evidente inammissibilità dei motivi di ricorso originario, come anticipato, deve tuttavia disporsi l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, al fine di accertare in fatto se l’intervento edilizio rientri in una delle ipotesi indicate dal predetto co. 1-ter dell’art. 181, d. lgs. n. 42 del 2004, con conseguente inapplicabilità della relativa sanzione penale e dell’ordine di rimessione in pristino.
Per completezza, deve rilevarsi che il reato per cui si procede non è ancora estinto per prescrizione atteso che, individuandosi il dies a quo della decorrenza del termine quinquennale nel 12.02.2004 (data di contestata commissione del reato), il reato avrebbe dovuto estinguersi per prescrizione alla data del 12.02.2019, termine tuttavia sospeso per effetto dei reiterati rinvii per gg. 455 complessivi dal 20.12.2016 al 20.03.2018 su richiesta della difesa, ciò che avrebbe determinato il maturarsi del termine massimo di prescrizione alla data del 12.05.2020; tuttavia, la sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 83, co. 5, d.l. 18 del 2020, conv. con modd. in l. 27 del 2020 e del successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modd. in l. 5 giugno 2020, n. 40 (art. 36, comma 1), i quali hanno disposto per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 la sospensione del termine di prescrizione per i procedimenti penali non rientranti nei cosiddetti casi di urgenza di cui al co. 3 della citata disposizione, determina che il corso della prescrizione è rimasto sospeso per il predetto periodo e che, pertanto, è iniziato nuovamente a decorrere il 12 maggio u.s., donde la prescrizione maturerà il prossimo 15.07.2020.
9. Ed invero, nella memoria depositata in data 20.11.2019, la ricorrente ha documentato il rilascio da parte della Sovrintendenza ai BBCCAA di Palermo del parere di compatibilità paesaggistica nonché del relativo accertamento di conformità. Come anticipato, l’art. 181, co. 1-ter, esclude l’applicabilità del co. 1 dell’art. 181, d. lgs. n. 42 del 2004 (contestato all’imputata) “qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater” alle seguenti opere; a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”. Ne consegue che, ove si accerti in fatto che l’intervento edilizio rientri in una delle ipotesi indicate dal predetto co. 1-ter, ne discenderebbe l’inapplicabilità della relativa sanzione penale.
Tale accertamento, di merito, essendo incompatibile con la cognizione di pura legittimità di questa Corte, impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, atteso che, come già affermato da questa Corte per la materia edilizia, con argomentazione adattabile perfettamente a quella paesaggistica, nell'ipotesi in cui il parere di compatibilità paesaggistica, rilasciato nelle more del giudizio di Cassazione, venga quivi depositato, occorre annullare la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al giudice del merito, perché espleti le opportune indagini di fatto (corrispondenza tra il bene oggetto dell'imputazione e quello di cui al parere di compatibilità paesaggistica; accertamento della legittimità del provvedimento) e dichiari, ove ne sussistano gli estremi, la non punibilità dell’autore del reato (cfr., per la sanatoria tardivamente depositata davanti alla S.C. di Cassazione: Sez. 3, n. 7289 del 10/05/1994 - dep. 23/06/1994, Silvestri ed altri, Rv. 198202).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 23 giugno 2020