Cass. Sez. III n. 11540 del 11 marzo 2014 (Ud. 8 gen. 2014)
Pres. Squassoni Est. Scarcella Ric. Cigliano
Beni Ambientali. Delitto paesaggistico e vincolo imposto in base alla disciplina previgente

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma primo bis lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio  2004 n. 42 - esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione su immobili o  aree dichiarati di notevole interesse pubblico, introdotta dall'art. 1, comma 36  lett. c), legge 15 dicembre 2004 n. 308 -, è configurabile anche se la  dichiarazione è avvenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni  previgenti; peraltro, trattandosi di dichiarazione di notevole interesse pubblico , non è necessaria alcuna notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessa

RITENUTO IN FATTO

1. C.L. ha proposto personalmente tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI in data 5/10/2012, depositata in data 19/11/2012, con cui, in parziale riforma della sentenza 19/03/2009 emessa dal Tribunale di NAPOLI, SEZ. DIST. ISCHIA, la medesima imputata veniva, da un lato, prosciolta da tutte le imputazioni ascrittele nel proc. n. 54416/05 RGNR PM Napoli nonchè dalle imputazioni di cui ai capi a), c), d) ed e), ascrittele nel proc. n. 33294/06 RGNR PM Napoli, con conferma della condanna per le imputazioni sub b) ed f) ascrittele in tale ultimo procedimento (rispettivamente, da un lato, il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis, per avere eseguito i lavori abusivi contestati al capo a) in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, sul suolo del Comune di (OMISSIS), sottoposto a vincolo paesaggistico, dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 12 gennaio 1958; dall'altro, l'art. 81 cpv. c.p. e art. 349 c.p., comma 2, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di custode nominata all'atto del sequestro della PG del 20/11/2005, violato i sigilli apposti alle opere descritte al capo a), al fine di assicurare la conservazione e l'identità delle opere abusive); fatti commessi in (OMISSIS).

2. Ricorre avverso la predetta sentenza l'imputata, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Deduce, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, per omessa revoca dell'ordine di demolizione; in sintesi, si duole la ricorrente per non aver, la Corte territoriale, revocato l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto dal primo giudice, a seguito dell'intervenuta declaratoria di proscioglimento in appello per intervenuta estinzione del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (capi a) dell'imputazione, relativi sia al proc. n. 54416/05 RGNR PM Napoli che al proc. n. 33294/06 RGNR PM Napoli; capo d) dell'imputazione relativa al proc. n. 54416/05 RGNR PM Napoli).

2.2. Deduce, con un secondo motivo, la violazione e falsa applicazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione all'art. 157 c.p. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 157 del 2006, art. 28, n. 1, lett. a), che ha soppresso al comma 1-bis, lett. a), le parole "ai sensi dell'art. 136"; in sintesi, si duole la ricorrente per avere, la Corte territoriale, confermato la condanna per il reato di cui al capo b) nel proc. n. 54416/05 RGNR PM Napoli (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis), nonostante la realizzazione del manufatto abusivo della ricorrente non presentasse i caratteri della "bellezza" e "tradizione" tutelati dal legislatore, come richiesti dalla normativa all'epoca dei fatti, antecedenti al D.Lgs. n. 157 del 2006 che, nel sopprimere l'inciso "ai sensi dell'art. 136", contenuto originariamente nel testo del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis, lett. a), avrebbe modificato l'ambito di applicazione della norma sanzionatoria, estendendolo anche a beni non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 136; in altri termini, quindi, la decisione d'appello sarebbe viziata in quanto, non rientrando il bene immobile de quo tra quelli tutelati per legge, difetterebbe l'indicazione del provvedimento d'imposizione del vincolo costituente il presupposto del reato; conclusivamente, dovendosi applicare la fattispecie delittuosa paesaggistica esclusivamente ai lavori eseguiti nelle aree, dichiarate di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato non solo in epoca antecedente all'esecuzione dei lavori, ma altresì in base al procedimento previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 136 e ss. nell'ipotesi di aree vincolate in base alle disposizioni previste dalla normativa precedente potrebbe essere configurata esclusivamente la contravvenzione paesaggistica di cui al cit. art. 181, comma 1, salva l'ipotesi in cui i lavori abbiano determinato gli aumenti volumetrici di cui alla lett. b) del predetto comma 1-bis; ne discenderebbe, quindi, che dovendosi riqualificare giuridicamente il fatto come contravvenzione paesaggistica, il reato dev'essere dichiarato estinto per prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di rimessione in pristino stato dei luoghi.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà oltre.

4. Fondato è, infatti, il primo motivo di ricorso; ed invero, la Corte territoriale, pur adottando declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione per prescrizione di tutti i reati edilizi ed urbanistici contestati al ricorrente sia nel proc. 54416/05 RGNR PM Napoli che nel proc. n. 33294/06 RGNR PM Napoli, ha omesso di eliminare la statuizione relativa al disposto ordine di demolizione.

E' pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d'appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 come disposto dall'art. 31, comma 9, del citato D.P.R. (v. tra le tante: Sez. 3, n. 8409 del 30/11/2006 - dep. 28/02/2007, Muggianu, Rv. 235952).

La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa statuizione in ordine all'ordine di demolizione, che, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l) può essere eliminato da questa Corte, senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito.

5. Infondato è, diversamente, il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura la decisione d'appello che, a suo dire, sarebbe viziata in quanto, non rientrando il bene immobile de quo tra quelli tutelati per legge, difetterebbe l'indicazione del provvedimento d'imposizione del vincolo costituente il presupposto del reato, con conseguente sussumibilità del fatto nella previsione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, da cui deriverebbe l'estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale.

Deve, anzitutto, rilevarsi che la modifica normativa cui si riferisce il ricorrente, operata dal D.Lgs. n. 157 del 2006, è entrata in vigore il 12 maggio 2006, dunque in epoca antecedente al fatto contestato (14 luglio 2006); in secondo luogo, l'eccezione è giuridicamente infondata in quanto non tiene conto del principio, pacifico nella giurisprudenza di questa stessa Sezione, per il quale la fattispecie delittuosa di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis, lett. a) - esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico, introdotta dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36 lett. c), è configurabile anche se la dichiarazione è avvenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti; peraltro, trattandosi di dichiarazione di notevole interesse pubblico (nel caso di specie, effettuata con il D.M. 12 gennaio 1958), non è necessaria alcuna notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati (v., tra le tante: Sez. 3, n. 45609 del 09/11/2005 - dep. 16/12/2005, Pastore, Rv. 232641);

inoltre, il reato di cui all'art. 181, comma primo bis, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è configurabile anche se la dichiarazione di notevole interesse pubblico sia intervenuta - come nel caso di specie - con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni previgenti (Sez. 3, n. 9278 del 26/01/2011 - dep. 09/03/2011, Berti, Rv. 249755).

Alla stregua di quanto sopra, non può, pertanto, essere condivisa l'interpretazione offerta dal ricorrente circa la possibile riqualificazione giuridica del delitto paesaggistico nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 181, comma 1.

6 - L'impugnata sentenza, conclusivamente, dev'essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata eliminazione dell'ordine di demolizione, dovendosi per il resto, rigettare il ricorso.

Il P. accoglimento dell'impugnazione, peraltro, preclude la condanna alle spese de, procedimento; ed invero, al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione detta sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione (v., per tutte: Sez. u, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente al disposto ordine di demolizione, che elimina.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.