Cass. Sez. III n. 11128 del 30 marzo 2006
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Silvestri
Beni Ambientali. Rilevanza costruzioni interrate
Poiché la tutela del paesaggio in quanto diretta verso una parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali eo indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare garanzia che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata devono ritenersi vietati ai sensi dell'articolo 181 D.Lv. 42-2004 anche i lavori eseguiti nel sottosuolo quali quelli di realizzazione di una struttura interrata che, seppure non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere i valori ambientali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 16/02/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 260
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 47400/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Di Lieto Andrea, difensore di fiducia di Silvestri Mario, n. a Maiori il
12.2.1964;
avverso l'ordinanza in data 19.10.2005 del Tribunale di Salerno, con la quale è
stato rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di
Salerno in data 7.2.2005, che aveva respinto la richiesta di dissequestro di un
immobile;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott., Mario Favalli, che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con la revoca del sequestro;
Udito il difensore, Avv. Di Lieto Andrea, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello
proposto da Silvestri Mario avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di
Salerno in data 7.2.2005, che aveva respinto la richiesta di dissequestro di un
immobile.
L'ordinanza ha premesso che l'immobile oggetto dell'istanza era stato sottoposto
a sequestro nel corso delle indagini per l'esecuzione di lavori di scavo,
finalizzati all'ampliamento di un locale terraneo, facente parte di un
fabbricato preesistente, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il
permesso di costruire, senza l'autorizzazione della amministrazione preposta
alla tutela del vincolo e l'osservanza delle prescrizioni in materia di
progettazione di opere da realizzarsi in zona sismica; che l'istanza di
dissequestro era stata fondata sul presupposto della intervenuta sanatoria dei
lavori abusivi, per effetto della presentazione di una d.i.a. e del successivo
rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un
garage da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Maiori in data 2.4.2004;
documentazione che il G.I.P. aveva ritenuto non idonea a modificare i
presupposti legittimanti la misura cautelare anche alla luce delle conclusioni
della consulenza tecnica disposta dal P.M..
L'ordinanza ha, quindi, osservato che in ordine al fumus dei reati oggetto di
indagine doveva ritenersi formato il giudicato endoprocessuale, afferente alla
misura cautelare; che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, pur se
ne era stata messa in dubbio la legittimità da parte del consulente tecnico del
P.M., si palesava quale fatto idoneo a far venir meno le esigenze cautelari con
riferimento alla violazione urbanistica ed agli altri reati ascritti
all'indagato ad eccezione di quello afferente alla violazione paesaggistica, sia
perché non estinguibile a seguito del rilascio dei provvedimenti di sanatoria,
sia perché tuttora non risultava essere stata chiesta l'autorizzazione
dell'amministrazione preposta alla tutela dei vincoli.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Silvestri, che la
denuncia per violazione di legge.
Con un unico motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione ed errata
applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146, 149 e 181 e della L. n. 308
del 2004, art. 1.
Il ricorrente, premesso che i giudici di merito hanno erroneamente affermato la
sussistenza del fumus commissi delicti anche con riferimento al reato
urbanistico, in quanto i parcheggi pertinenziali non sono sottoposti al rilascio
del permesso di costruire e possono essere realizzati in difformità degli
strumenti urbanistici L. n. 122 del 1989, ex art. 9 L.R. Campania n. 19 del
2001, art. 6, osserva che l'ordinanza si palesa soprattutto erronea nel
configurare il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Si deduce in proposito che l'accesso al vano parcheggio in corso di
realizzazione non doveva essere creato ex novo, ma che tale accesso avveniva per
il tramite di un vano preesistente, sicché il nuovo ambiente non è visibile
dall'esterno e risulta inidoneo a determinare una qualsiasi modificazione
dell'aspetto del paesaggio con la conseguente inapplicabilità della disposizione
citata. Si osserva inoltre che, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149,
gli interventi che "non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici" non richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sicché
deve ritenersi irrilevante anche l'accertamento in ordine alla natura
manutentiva o pertinenziale di detti lavori, non essendo comunque soggetti ad
autorizzazione.
Si aggiunge che l'ordinanza ha erroneamente ravvisato un supporto alla tesi
della necessità della previa autorizzazione dei lavori nel disposto della L.R.
Campania n. 19 del 2001, art. 6, il quale prevede l'obbligo della comunicazione
dell'inizio dei lavori alla Soprintendenza, riferendosi la disposizione citata
alla Soprintendenza per i Beni Archeologici a non a quella posta a tutela dei
beni ambientali. Si osserva, infine, che, nel caso in esame, non essendovi
modificazione dell'aspetto esteriore dei luoghi, non poteva ritenersi
sussistente l'esigenza cautelare di mantenere il sequestro;
che tale esigenza doveva ritenersi venuta meno in seguito alla conclusione dei
lavori di scavo e che, comunque, essendo stati eseguiti i lavori sine titulo
prima del 30.9.2004, gli stessi dovevano ritenersi un fatto non costituente
reato, ai sensi della L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 37, in quanto interventi
paesaggisticamente compatibili per l'assenza di modificazioni esteriori.
Il ricorso non è fondato.
Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, vieta l'esecuzione di lavori "di qualsiasi
genere" su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità
di essa.
Devono ritenersi, pertanto, vietati ai sensi della disposizione citata anche i
lavori eseguiti nel sottosuolo delle aree qualificate quali beni paesaggistici,
ai sensi della D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 134 e segg..
Non appare dubbio, invero, alla luce della individuazione dei beni paesaggistici
contenuta nel Decreto citato, art. 136 e segg., che con il termine paesaggio il
legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le
sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta
meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto
esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, sicché ogni
modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera
non soltanto edilizia ma di qualsiasi genere, è soggetta al rilascio della
prescritta autorizzazione. Peraltro, tale nozione di paesaggio coincide con la
definizione contenuta nella Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze
il 20 ottobre 2000 e ratificata con la recentissima L. 9 gennaio 2006, n. 14,
secondo la quale il termine "Paesaggio" "designa una determinata parte del
territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".
Questa Corte, peraltro, non ignora l'indirizzo interpretativo citato dal
ricorrente che, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del
18.7.1997, secondo la quale anche per i reati di pericolo presunto deve essere
accertata in concreto l'offensività specifica della singola condotta, con la
conseguenza che deve essere esclusa la rilevanza penale di condotte del tutto
inoffensive, ha affermato che devono escludersi dal novero delle condotte
penalmente rilevanti quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (di
recente sez. 3^, 10.5.2005 n. 33297, Palazzi; conf. sez. 3^, 28.3.2003 n. 14461,
Carparelli; sez. 3^, 29.4.2003 n. 19761; 28.9.2004 n. 38051).
Tale indirizzo interpretativo non contrasta, però, con quanto affermato dalla
Corte nel caso di cui ci si occupa, riferendosi le massime citate a
comportamenti ritenuti del tutto inidonei a compromettere l'interesse tutelato
dalla norma, che, per quanto precisato, non deve essere riferito al solo aspetto
esteriore del paesaggio e, quindi, a ciò che è immediatamente percepibile
visivamente, ma al complesso ambientale della parte di territorio soggetta a
tutela, dato che anche interventi non immediatamente percepibili possono
produrre effetti devastanti.
Orbene, non appare dubbio che la realizzazione di una struttura edilizia
interrata, che nel caso in esame risulta essere di rilevanti dimensioni, seppure
non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere i valori
ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella
quale venga realizzata. Risulta, altresì, inconferente il riferimento del
ricorrente al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, comma 1, lett. a).
La disposizione citata, infatti, nel consentire l'esecuzione di interventi che
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, senza
autorizzazione, si riferisce esclusivamente agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.
Nel caso in esame la realizzazione di un nuovo garage interrato non rientra in
nessuna delle citate categorie di interventi. Sicché nessuna deroga è dato
desumere dalla disposizione citata alla necessità dell'autorizzazione
paesaggistica anche per la realizzazione di garage pertinenziali.
Peraltro, la normativa specifica citata dal ricorrente (L. 24 marzo 1989, n.
122, art. 9, della e L.R. Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) contiene
esclusivamente deroghe alle disposizioni della legge urbanistica e non a quella
paesaggistica ed ambientale, i cui vincoli sono fatti espressamente salvi dalla
citata L. n. 122 del 1989, art. 9, e dalla stessa L.R. Campania n. 19 del 2001,
art. 6, comma 3. Osserva, infine, la Corte, in ordine al dedotto venir meno
della punibilità del fatto ascritto allo indagato per effetto della L. n. 308
del 2004, che la estinzione del reato previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art.
181, comma 1, del per gli interventi eseguiti entro il 30.9.2004, senza la
prescritta autorizzazione, è subordinata all'accertamento della compatibilità
paesaggistica dei lavori eseguiti - accertamento che, ai sensi della citata L.
n. 308 del 2004, art. 1, comma 37 e s.s., presuppone la richiesta
dell'interessato, da presentarsi entro il termine perentorio del 31.1.2005 - ed
all'effettivo pagamento delle sanzioni amministrative;
elementi in ordine ai quali nulla risulta essere stato dedotto dal Silvestri
dinanzi ai giudici di merito.
Nel resto le deduzioni del ricorrente sono censure di fatto in ordine alla
sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate dai giudici di merito, con
vantazione non censurabile in sede di legittimità, risultando peraltro il reato
ancora in corso di esecuzione all'atto della applicazione della misura
cautelare.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del
ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2006. Depositato
in Cancelleria il 30 marzo 2006