a cura del Comando CFS di Savona
La norma cui si fa riferimento è l'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 il quale recita: “ … Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente … ”.
Ciò riguarda la derivazione di acque da alveo fluviale o lo scavo e l’emungimento di acque da pozzo. Al contrario la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre eventuali leggi speciali.
Lo stesso articolo dispone che, nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Autorità competente, (in Liguria è la Provincia), disponga la cessazione dell'utenza abusiva. Il contravventore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Inoltre egli deve all’Autorità competente anche una somma pari ai canoni non corrisposti.
Alla sanzione citata non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'Autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
CONTROLLI E RILIEVI DI CAMPAGNA
L’illecito può quindi essere realizzato con:
1) La derivazione o l’utilizzo di acqua pubblica di non particolare tenuità (in Liguria portata derivata superiore a 2 l/sec) senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente
2) La derivazione o l’utilizzo di acqua pubblica di particolare tenuità (in Liguria portata derivata inferiore a 2 l/sec) senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente
3) La derivazione o l’utilizzo di acqua pubblica per una quantità superiore a quanto autorizzato o concesso
Caso 1 - siccome sarà necessario indicare nel verbale la quantità effettivamente derivata, quando si sospetta un prelievo di acqua di non particolare tenuità, si deve misurare con cronografo e recipiente la portata dell’acqua (fare la media di almeno tre misure eseguite in presenza del trasgressore), oltre che raccogliere dal trasgressore la eventuale spontanea dichiarazione di quanto egli sostiene di derivare.
Caso 2 – quando, sulla base delle caratteristiche della derivazione stessa (piccole dimensioni del tubo, ridotta potenza della eventuale pompa ecc.) e del tipo di utilizzo dell’acqua prelevata (es. irrigazione dell’orto familiare) può ritenersi di particolare tenuità (in Liguria, con riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1489 del 9/12/99 della Regione, si ritiene di particolare tenuità una portata minore a 2 l/sec). In questo caso non è necessario eseguire misure di portata derivata ma semplicemente riportare negli atti le ragioni per cui si è ipotizzata la “particolare tenuità” stessa.
Caso 3 – l’accertamento è più complesso in quanto il disciplinare di concessione può riportare le quantità autorizzate in maniere differenti:
a) il disciplinare indica una portata istantanea
b) il disciplinare indica una portata minima ed una massima
c) il disciplinare indica un quantitativo medio giornaliero di acqua derivabile
Nel caso 3 a) ci si comporta come nel caso 1); nel caso 3 b) ci si comporta come nel caso 1) ma bisogna fare una misura quando si ipotizza che avvenga il prelievo massimo (ad esempio, nel caso di una attività industriale, potrebbe essere di giorno) ed una quando si ipotizza il prelievo minimo (ad esempio, nello stesso caso industriale, di notte).
Nel caso 3 c), ai fini della correttezza della individuazione dell’illecito, non è sufficiente individuare la portata istantanea di derivazione e confrontarla con il quantitativo medio autorizzato in quanto il dato sarebbe facilmente contestabile. Non potendo eseguire misure continuative per tutta una giornata, è necessario almeno eseguire varie misure durante il giorno e fare il calcolo rispetto al giorno intero.
Le derivazioni dei corsi d’acqua principali inscritti nell’elenco delle acque pubbliche (per la Liguria D.R. 11/07/41 e D.P.R. 30/06/54), devono avere la concessione (o quanto meno la richiesta di concessione se la pratica è in istruttoria). Per le derivazioni d’acqua dei corsi d’acqua minori la questione è più complessa, in quanto, dal 10 agosto 1999, anche queste devono essere soggette ad autorizzazione o concessione. Chi però, in data anteriore al 10/9/99 derivava l’acqua dai corsi d’acqua minori ha la possibilità di chiedere la “concessione preferenziata”, il termine di scadenza per presentare la cui domanda è stato più volte prorogato (in ultimo al 12/12/07 e non è da escludere una ulteriore proroga). Nei casi di derivazioni dai corsi d’acqua minori si possono perciò riscontrare 5 casi diversi:
a) chi viene controllato è in possesso di “concessione preferenziale” per derivazione gia attiva al 10/9/99 (la pratica è già conclusa e rimane solo da controllare l’entità del prelievo)
b) chi viene controllato è in possesso solo della richiesta all’Autorità competente, di “concessione preferenziata" con relativo numero di protocollo (la pratica è ancora in istruttoria e di fatto non serve fare rilievi di campagna sull’entità dei prelievi)
c) la derivazione è chiaramente precedente al 10/9/99, ma chi viene controllato è senza richiesta né concessione (è ancora in tempo a chiedere la “concessione preferenziale”sino a fine anno, vedi caso precedente)
d) la derivazione è successiva al 10/09/99 ed è in presenza di concessione ordinaria (vedi caso a)
e) la derivazione è successiva al 10/09/99 e senza concessione (ci si trova di fronte ad un prelievo abusivo).
Occorre ricordare che i canoni di concessione sono in genere molto bassi per cui è più importate chiedere di esibire la concessione o l’autorizzazione che non le ricevute di pagamento dei canoni, in quanto potrebbero non essere stati richiesti od avere semplicemente subito dei ritardi.
REDAZIONE DEL VERBALE SANZIONATORIO
Descrizione dell’abuso: il trasgressore sta derivando (e utilizzando) acqua pubblica in assenza di provvedimenti autorizzativi o concessori dell’Amministratore Provinciale mediante prelievo di acqua
• Superficiale dall’alveo del………... (indicare nome e numero come da elenco delle acqua pubblici)
• Sotterranea
Individuazione geografica dell’abuso: indicare la posizione UTM del punto in cui pesca l’acqua (ed eventualmente fare le foto)
Descrizione della tipologia di impianto utilizzato per compiere l’abuso:
• Pompa ubicata nell’alveo del torrente stesso e relativa tubazione di distribuzione
• Tubazione che deriva l’acqua dall’alveo del torrente
• Pompa alloggiata in un pozzo ubicato nel terreno F. mapp.
Individuazione della proprietà dell’impianto: Il prelievo avviene con un impianto di proprietà
• Del trasgressore
• Del coobligato in solido
Destinazione dell’acqua abusivamente derivata: L’acqua viene utilizzata a fini
• Irrigui per scopi agricoli sui terreni F…. mapp…. di proprietà di ……….
• Irrigui di aree sportive ubicate …….. di proprietà di ………..
• Irrigui di aree a verde urbano ubicato ……… di proprietà di ……….
• Potabili ad uso dell’abitazione di proprietà di ………ubicata …………..
• Industriali nello stabilimento denominato ……… ubicato ……… di proprietà di ………..
• Pescicoltura nell’impianto di proprietà di ……….. ubicato …………..
• Idroelettrici nell’impianto di proprietà di ………… ubicato ………
Individuazione nel tempo dell’abuso: La derivazione, come da specifica domanda rivolta dagli accertatori al trasgressore, è in atto dal …..…
Nei casi in cui lo si ritiene, va inserita la seguente dicitura: “Considerato che la derivazione di cui al presente verbale capta una quantità dell’acqua pubblica che sulla base delle caratteristiche della derivazione stessa e del tipo di utilizzo dell’acqua prelevata è stimata (con portata minore di 2 l/sec, con riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1489 del 9/12/99 della Regione Liguria), di particolare tenuità”.
Se del caso vanno inserite anche eventuali ulteriori considerazioni che possano permettere alla Provincia di valutare la possibile applicazione di una sanzione superiore al minimo.
Infine il verbale dovrà contenere anche la seguente dicitura: “in ottemperanza all’art. 17 del R.D. 11/12/1933 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.